San Marino. David Oddone sospeso dal Registro dei Giornalisti

San Marino. David Oddone sospeso dal Registro dei Giornalisti

In data odierna il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione ha preso in esame una segnalazione relativa ad un procedimento giudiziario riguardante l’iscritto David Oddone.

In merito al riferimento al Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione all’interno del provvedimento di archiviazione del procedimento penale 544/2014, il Direttivo stesso reputa opportuno fornire chiarimenti agli iscritti della Consulta.

Presa visione della sentenza definitiva a carico di Oddone nell’ottobre del 2016, il Consiglio Direttivo della Consulta ha verificato la possibilità di sospendere il collega ex art. 5 della legge 211/2014. In quanto primo caso e avendo dei dubbi sull’interpretazione, si è deciso di rivolgersi ad uno studio legale (avv. Berti) per un parere formale, dopo aver recepito l’impossibilità dell’Avvocatura dello Stato di fornirci medesimo servizio.

Non potendo procedere, secondo parere legale, alla sospensione per interdizione dai pubblici uffici del collega (cui sono stati concessi i benefici di legge nella sentenza in appello con sospensione della sola interdizione), il Consiglio Direttivo della Consulta ha tempestivamente inoltrato la pratica all’Autorità Garante per l’Informazione (in data 2 dicembre 2016) in quanto unico organo che per legge può irrogare sanzioni disciplinari, finanche alla cancellazione dai Registri. Il tutto esplicitando le perplessità relative ai paradossi ben sottolineati anche dal Commissario della Legge nel provvedimento cui si fa riferimento, nonché esprimendo preciso orientamento in relazione alla condotta del giudicato.

Ringraziando il Commissario della Legge per l’autorevole interpretazione, riteniamo opportuno sottolineare come il presente Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione non abbia dovuto valutare il “merito” del collega al momento dell’iscrizione, peraltro valutata positivamente dall’allora Commissione di Vigilanza.

Alla luce della stessa interpretazione dell’art. 5 della Legge 211/2014 fornita dal Commissario della Legge – che ha indicato la corretta applicazione della norma – il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione ha deciso di riconsiderare la sospensione di David Oddone in funzione della condanna definitiva 139/2016, poiché “l’interpretazione offerta all’art. 5, comma 19, a sua volta, appare fuorviante perché muove dall’erroneo presupposto che la sospensione della pena interdittiva equivalga ad una non pena, se non che l’effetto estintivo della pena sospesa si verifica solo col decorso del tempo. La legge, nel prevedere l’automatismo della sospensione, mira proprio ad impedire che possa essere iscritto chi ha riportato la condanna all’interdizione, a prescindere dalla relativa esecuzione, tant’è che l’effetto estintivo, anche in caso di cessazione della pena interdittiva, dipende dalla riabilitazione giudiziale o da un giudizio di meritevolezza successivo (art. 5, comma 16)”. (ex provvedimento di archiviazione 544/2016).

Per quanto sopra specificato, il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione ha deliberato a maggioranza per la sospensione di David Oddone dal Registro dei Giornalisti, come previsto dalla legge.

Cordiali saluti,

Consiglio Direttivo  della Consulta per l’Informazione

Il presidente Luca Pelliccioni

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