San Marino e black list Ocse: cambiare l’art. 389 del codice penale

San Marino e black list Ocse: cambiare l’art. 389 del codice penale

La Repubblica di San Marino, per presentarsi in modo meno inadeguato a chiedere all’Ocse di essere esclusa dalla black list, quella dei paradisi fiscali, che sarà all’attenzione del G20 di Londra del prossimo 2 aprile, oltre a cambiare l’art. 316 del codice penale (False comunicazioni) dovrebbe modificare anche l’art. 389: Evasione Fiscale, Misfatti, Reati privati contro l’Amministrazione Pubblica.

Anche questo articolo come il 316 è stato stravolto in Consiglio il 29 gennaio 1996 e dovrebbe far parte di un pacchetto di provvedimenti da prendersi in tutta emergenza, come ad esempio ha fatto, e con successo, la Svizzera, e come continua a fare la Svizzera ,
come si è appreso proprio oggi da IlSole24Ore.

Prima del 1996, il testo dell’art. 389 era il seguente:
Chiunque mediante atti simulati o fraudolenti si sottrae in tutto o in parte al pagamento dei tributi erariali, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a lire, salvo le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.
Il pagamento dei tributi erariali effettuato prima della esecuzione della condanna estingue il reato.


Il suddetto articolo dopo il 1996(l’anno dopo ci fu l’assedio della Guardia di Finanza!) è diventato:

Chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l’altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni infedeli utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l’ammontare dei tributi evasi sia accertato in via definitiva dai competenti organi tributari in misura superiore a lire 25.000.000 per ciascuna operazione oppure nel periodo di imposta a lire 250.000.000, con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l’interdizione di terzo grado dall’Ufficio di componente della Giunta di Stima e della Commissione degli Accertamenti, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso Società e altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d’appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.
In caso di recidiva, si applica inoltre l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d’esercizio per mesi sei.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Il pagamento dei tributi erariali e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni da quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo esclude la punibilità.
L’azione penale, l’obbligo di denuncia e l’attività istruttoria nonchè la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente.
Nelle ipotesi di connessione con altri reati, l’autorità giudiziaria procede separatamente per questi ultimi.”
‘.

Sono evidenti e palesi le conseguenze disastrose di tali decisioni e di altre del genere, nei rapporti con gli altri Stati. Ed anche sul piano interno. Si è arrivati alla impudenza di classificare con tanto di delibera congressuale gli evasori anche verso l’erario sammarinese come benefattori.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy