San Marino. Emiliani, terza istanza sulle minacce a Celli

San Marino. Emiliani, terza istanza sulle minacce a Celli

L’Informazione di San Marino

Minacce a Celli: il giudice Emiliani rigetta il ricorso del Pf, ma annulla in parte l’ordinanza di Ferroni disponendo che resti ferma la contestazione ipotizzata

Antonio Fabbri 

Caso delle minacce al Segretario di Stato alle finanze Simone Celli da parte dell’ex presidente di Asset Banca Stefano Ercolani e accusa di attentato ai pubblici poteri, il giudice di terza istanza rigetta il ricorso della Procura fiscale che chiedeva l’annullamento in toto dell’ordinanza del giudice di appello, ma allo stesso tempo annulla la parte dell’ordinanza che mutava la qualificazione del reato di attentato ai pubblici a minaccia semplice. Dopo una lunga ricostruzione dei fatti il giudice Lamberto Emiliani giunge alle conclusioni.

Annulla la parte dell’ordinanza che escludeva la contestazione formulata dall’inquirente e dispone “che resti ferma la contestazione del reato di cui all’articolo 346 del codice penale, posto dall’inquirente a carico di Stefano Ercolani “perché, tramite minacce e pressioni nei confronti del Segretario di Stato Simone Celli, interferiva con lo svolgimento delle funzioni di membro del Congresso di Stato allo scopo di provocare le dimissioni dello stesso Segretario di Stato ed indurlo a far cessare le ‘attenzioni’ di Banca centrale nei confronti di Asset”.

Se l’attentato ai pubblici poteri resta dunque verso il segretario Celli, Emiliani rileva, invece, che “appare non pertinente e improprio il riferimento che il Giudice inquirente fa con insistenza alla libertà del Congresso di Stato”. 

Così, seppure annulla la parte dell’ordinanza che escludeva il reato di attentato ai pubblici poteri, allo stesso tempo, però, Emiliani respinge “perché infondato” il ricorso della Procura fiscale per le altre parti, condannandola alla rifusione delle spese del procedimento, confermando le altre parti dell’ordinanza del Giudice di appello. Non entra nel merito della qualificazione o meno di “parte” dei vari soggetti processuali, richiamando però le norme e la giurisprudenza in materia e sottolinea, come peraltro aveva fatto il procuratore del fisco, che il giudice inquirente è tenuto alla “ricerca della pura verità”, confermando tuttavia le limitazioni a questa ricerca che aveva posto il Giudice Ferroni quanto all’indagine sui mezzi di prova che erano stati sequestrati.

Soddisfatto per la difesa Ercolani l’avvocato Berti che commenta: “Non ci si può esimere dal notare come da questa sentenza emerga chiaramente che per imputare il dott. Ercolani di attentato ai poteri pubblici servirebbero prove che allo stato degli atti non compaiono

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