San Marino. Giustizia, iniziato il processo di protettorato italiano?

San Marino. Giustizia, iniziato il processo di protettorato italiano?

L’Informazione di San Marino 

Sovranità e stato di diritto vincono Severini e Pagliai, ne esce perdente San Marino

Giustizia, iniziato il processo di protettorato italiano. Giurisdizione pretesa dal Tribunale di Firenze

Con una ordinanza senza precedenti nella udienza svoltasi ieri presso il tribunale di Firenze, il giudice Maria Filomena De Cecco ha buttato al macero decine di pagine a sostegno della difesa di Antonio Fabbri e Carlo Filippini, capo redattore e direttore del quotidiano “L’Informazione di San Marino”, che in maniera inoppugnabile affermavano il difetto di giurisdizione italiana e la incompetenza del tribunale di Firenze. Una decisione che ha inoltre, buttato al macero le prerogative che ha uno stato come la Repubblica di San Marino, di sovranità di giudizio per valutare presunti reati commessi all’interno della propria giurisdizione.

Fabbri e Filippini erano stati querelati da Marco Severini e da Stefano Pagliai, (che evidentemente hanno disconosciuto l’autorità giudiziaria sammarinese) in seguito alla pubblicazione su questo quotidiano di un articolo di commento satirico tra l’altro riferito strettamente alla realtà sammarinese.

Va precisato che all’interno dell’articolo non vi è traccia di Pagliai, neppure citato. A nulla è valso, dunque, il giro di procure del fascicolo per accertare la competenza. Queste, infatti, non hanno considerato, come è notorio a San Marino, che questo giornale viene stampato e diffuso solo in territorio sammarinese, principio base per determinare la giurisdizione e la competenza. Alla difesa non è servito neppure produrre l’archiviazione di un procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini la quale ha accertato, attraverso rogatoria internazionale lo scorso 27 aprile, che la giurisdizione sugli eventuali reati a mezzo stampa contestati al giornale “L’informazione di San Marino” appartiene alla cognizione del Giudice della Repubblica di San Marino. Si legge infatti nella richiesta di archiviazione: “…Visto l’esito della rogatoria pervenuta a questo Ufficio il 24 aprile 2017 – rilevato – che il delitto è stato commesso interamente all’estero e che pertanto difetta la giurisdizione del Giudice italiano …”

Ciononostante, il giudice di primo grado ha letto in aula la sua ordinanza, qui di seguito riportata: “Il giudice sulla eccezione di incompetenza per territorio e per giurisdizione sollevata dalla difesa degli imputati all’udienza del 9 febbraio 2018 ai sensi dell’articolo 10 del Codice di procedura penale, esaminata la documentazione prodotta da tutte le parti ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’articolo 9, comma 2 essendo il reato contestato stato commesso all’estero ma da due soggetti entrambi cittadini italiani per il quale le persone offese, anche loro italiane, hanno sporto querela. Rilevato quanto al profilo della competenza che il reato di diffamazione si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo della altrui reputazione da parte dei soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo dove si è verificata la percezione del messaggio offensivo e la concorrenza di più giudici va risolta mediante l’applicazione delle regole suppletive di cui all’articolo 9 del codice civile. Considerato che la documentazione prodotta dalla difesa non è in alcun modo idonea a provare che il  giornale sul quale è stato pubblicato l’articolo incriminato non sia stato diffuso anche fuori dalla Repubblica di San Marino, come dimostra anche la copia prodotta in udienza dalla parte civile, ritenuto che nel caso di specie può essere utilizzato solo il criterio di cui all’articolo 9 comma tre del codice di procedura penale. Non deve applicarsi in quello di cui al comma 1 essendo l’azione stata compiuta interamente nella Repubblica di San Marino, né quello di cui al comma 2 in quanto nel caso di specie gli imputati risiedono in luoghi differenti di incompetenza territoriale.”

Come dire: da oggi si potrà essere querelati in qualsiasi Procura italiana – da Catania a Bressanone o da Venezia a Torino – e si rischia di dover rispondere alla giustizia italiana nonostante il presunto reato sia stato interamente commesso in territorio sammarinese. Sembra essere iniziato dalla giustizia, dunque, il processo di protettorato italiano sulla Repubblica di San Marino. Processo che, se non verrà arginato dalle competenti autorità sammarinesi, già portate a conoscenza dei fatti, porterà inevitabilmente ad una perdita di sovranità e ad una irreversibile lesione alla giurisdizione sammarinese, anche in caso di assoluzione.

 

 

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