San Marino. La lezione di Strasburgo sulla liberta’ di stampa

San Marino. La lezione di Strasburgo sulla liberta’ di stampa

L’Informazione di San Marino: Per scagionare il giornalista dall’accusa di diffamazione il giudice deve solo verificare se il comportamento professionale è stato corretto

Per scagionare il giornalista dall’accusa di diffamazione il giudice deve solo verificare se il comportamento professionale è stato corretto. I giudici nazionali non possono adottare un approccio eccessivamente rigoroso nell’esaminare la condotta dei giornalisti nei procedimenti per diffamazione e non possono imporre sanzioni pecuniarie eccessive e sproporzionate rispetto alle entrate dei reporter. I tribunali interni chiamati a valutare la condotta di un giornalista devono tener conto dell’impatto che la decisione potrebbe avere non solo nei confronti del singolo reporter, ma sui media in generale. È quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Kasabova e Bozhkov contro Bulgaria del 19 aprile che segna un’ulteriore vittoria, targata Strasburgo, per la libertà di stampa.

I giornalisti non possono certo condizionare la propria funzione all’esistenza di condanne penali e salvarsi dalla pena per diffamazione solo se i dati forniti nei propri articoli hanno conferma nelle aule giudiziarie. Per quanto riguarda la Repubblica del Titano, già da tempo il nostro Tribunale sta utilizzando un orientamento europeo, dimostrando per certi versi di essere all’avanguardia anche rispetto all’Italia

 

 


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