San Marino. Le lusinghe in Consiglio del segretario Dc Venturini, Antonio Fabbri

San Marino. Le lusinghe in Consiglio del segretario Dc Venturini, Antonio Fabbri

L’Informazione di San Marino 

Le lusinghe in Consiglio del segretario Dc Venturini

Antonio Fabbri 

Ringrazio il Segretario Dc, nonché consigliere, Giancarlo Venturini, per la citazione urbi et orbi in Consiglio in diretta radio-streaming diffusione. Sono lusingato perché mi ha dedicato una parte importante del suo intervento in comma comunicazioni per replicare al mio articolo di ieri intitolato “Raccolta banche, Fondiss, giustizia, vademecum per capirci qualcosa”. Mi corre l’obbligo di rispiegarglielo. Un breve riassunto. In quell’articolo ricostruivo, tra le altre cose, i temi della giustizia che stanno tenendo banco in questi giorni, trattati dal Consiglio giudiziario plenario. Dicevo che è proprio lì che quei temi vanno trattati, perché lo prevede la legge. Dicevo che parlare di possibilità di “ricusazioni a pioggia” verso i magistrati presenti in Consiglio giudiziario plenario, è una castroneria. Sarà che il consigliere Dc, che le leggi le conosce tutte a menadito, si sia risentito perché c’è chi gliele ricorda? Sta di fatto che mi ha bacchettato. Ebbene, le argomentazioni e la tirata d’orecchi dell’ex Segretario alla giustizia sono state così convincenti, che riconfermo ogni parola che ho scritto ieri. Infatti il Segretario Dc come replica? Replica un po’ alla maniera della sua attività politica attuale: insinuando. Insinua, ma non spiega, perché spiegare è faticoso.

Dice che è stata da me citata la Legge Qualificata 145 del 2003 e non la sua modifica contenuta nella Legge Qualificata numero 2 del 2011. E’ vero, ma il problema, per lui, è che la sostanza non cambia. Infatti cosa viene modificato tra le due leggi? Vediamolo. La legge del 2003 nelle parti citate nel pezzo di ieri dice che il Consiglio giudiziario in seduta plenaria “discute in via preventiva la relazione annuale del magistrato dirigente; esamina le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte”

La frase dell’articolo 7 è stata così modificata nella versione del 2011: il Consiglio in giudiziario in seduta plenaria “riceve e valuta la relazione annuale del Magistrato Dirigente; esamina le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte”

Il che non muta la sostanza del “vademecum”, che invito il consigliere Venturini a rileggere e meditare meglio. I temi previsti dalla legge – quella del 2003 e pure quella del 2011 – sono proprio quelli sollevati nel cosiddetto “scontro sulla giustizia”: relazione del magistrato dirigente (presentata preventivamente o consegnata successivamente non ha alcuna importanza); rapporti, o pressioni, tra politica e magistratura; rapporti interni alla magistratura.

L’altra norma citata è quella sulla ricusazione che, sempre secondo Venturini, rispetto a quella della legge del 2003 riportato nel “vademecum”, sarebbe stata sensibilmente cambiata nella stesura del 2011 ampliando la casistica della ricusazione. Vediamo, allora, anche qui, cosa è cambiato nell’articolo 10 della legge sull’ordinamento giudiziario. La legge del 2003 prevede la ricusazione “qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale”. Il magistrato può essere ricusato anche “nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonché per altri conflitti di interesse”.

La legge del 2011 ha modificato l’articolo 10 prevedendo che il magistrato possa essere ricusato: “qualora sussistano gravi ragioni, determinate da interessi nel procedimento, rapporti di parentela, coniugale, di convivenza more uxorio, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale”. Per le legge del 2011 può essere ricusato anche “nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo”.

Anche qui la sostanza non cambia, perché in nessuna delle due formulazioni, quella del 2003 e quella del 2011, c’è scritto, ad esempio, che il magistrato possa essere ricusato “perché venuto a conoscenza di procedimenti coperti da segreto istruttorio”. Prendo atto, allora, che il consigliere Venturini non abbia argomenti migliori che citarmi a sproposito in Consiglio, considerato che le considerazioni espresse sulla vicenda non cambiano di una virgola. Mi definisce “grande giornalista”, mi spiace solo non poter dire lo stesso di lui come oratore.

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