San Marino. L’influenza dei mazziniani su politica. Antonio Fabbri

San Marino. L’influenza dei mazziniani su politica. Antonio Fabbri

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L’influenza dei mazziniani su politica, elezioni e altri soggetti istituzionali

Antonio Fabbri.

Nella descrizione dell’associazine a delinquere, nelle motivazioni della sentenza sul “conto Mazzini”, il giudice Gilberto Felici indica come elemento determinante, seppure non l’unico, la corruzione elettorale. 

I viaggi elettorali I viaggi elettorali, l’orientamento del voto, la corruzione dei votanti danno conto “della diffusione e della notorietà delle condotte illecite”, scrive il giudice.

 “Si può ricordare – aggiunge – che è del tutto provato il fatto che i partiti – nel caso di specie, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ed il Partito Socialista Sammarinese – hanno illegalmente pagato viaggi e soggiorni a cittadini residenti all’estero in occasione delle elezioni politiche del 4 giugno 2006. Claudio Podeschi lo dice espressamente, con una leggerezza che lascia veramente – come cittadini residenti, e nati e cresciuti in questo Stato – basiti, stupefatti, interdetti. Per mezzo di una affermazione così, messa tra le altre, si dice senza alcuna vergogna o giustificazione che il momento di maggiore esplicazione della dialettica democratica è viziato, alimentando il dubbio che gli esiti elettorali abbiano risentito in modo determinante del trucco – contra legem – adottato, nella consultazione elettorale citata e soprattutto in quelle precedenti. Sorpresa che si affianca all’amarezza derivante dalla constatazione che a tale certezza la giustizia non è giunta in modo tempestivo”.

Nelle loro dichiarazioni sia Podeschi che Stolfi affermano che “occorreva pagare i viaggi dei cittadini sammarinesi che abitavano in Argentina e negli Usa”. Una ricostruzione sulla base degli atti e delle testimonianza che “dà atto – scrive il giudice – della diffusione e della pervasività di un malcostume politico, libero di sfociare in fatti dalla sicura rilevanza penale”. 

Le finte ostilità politiche In questa “miriade” di condotte illecite il giudice evidenzia l’attività e le finalità dell’associazione a delinquere che agisce nella “consapevolezza della rimuneratività – ampia e condivisa – di ogni distorsione della corretta gestione della cosa pubblica”.

Condotta che “rendeva l’apparente nemico politico il miglior alleato nella riuscita delle condotte agite in spregio ad ogni criterio di buona amministrazione: l’interesse privato era il fine ultimo perseguito dalle parti che solo all’apparenza simulavano difformità di vedute”. 

L’influenza su altri soggetti istituzionali Meritano attenzione anche i richiami del giudice sull’influenza “su altri soggetti del mondo istituzionale” che era “necessaria per il proseguimento dell’attività dell’associazione al pari e per gli stessi motivi del condizionamento elettorale”.

Il giudice parla quindi delle influenze su Banca Centrale. Indica come influenze del sodalizio sull’attività di Via del Voltone “le modalità di reclutamento del direttore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino Luca Papi non giustificabile, di Giuseppe Roberti, anche con l’intervento di soggetti vigilati diversi da Banca Commerciale Sammarinese; si aggiunga il fatto che nella audioregistrazione prodotta il 12 ottobre 2015 dallo stesso Roberti, Papi è descritto come presente ad un incontro nell’ufficio del vescovo Luigi Negri – il quale si sarebbe meravigliato per il fatto che un politico locale disponeva di “81 milioni di euro” e con la presenza di Roberti e tale Marco Ferrini, “presidente della Fondazione”, a conferma della vicinanza e del potere che il primo – Roberti – esercitava comunque sul secondo – Papi), l’intervento ripetuto sull’Ispettorato per il credito e le valute per il mutamento di un parere tecnico”.

Insomma, le motivazioni della sentenza Mazzini chiariscono come l’attività dell’associazione a delinquere si esplicitava nelle istituzioni e ne influenzava diversi ambiti e lo scopo era anche una “gigantesca attività di ricezione, conservazione, occultamento, sostituzione e trasferimento di denaro di provenienza illecita”, per arricchimento personale e per alimentare il sodalizio.

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