L’informazione di San Marino: “Nelle indagini contro Buriani abusi, pesca a strascico su telefono e PC e rimosse prove a suo favore dal fascicolo”

L’informazione di San Marino: “Nelle indagini contro Buriani abusi, pesca a strascico su telefono e PC e rimosse prove a suo favore dal fascicolo”

Le numerose irregolarità dell’operato degli inquirenti sono state sollevate davanti al giudice di in Terza istanza, Oliviero Mazza, dall’avvocato Michela Vecchi.

ANTONIO FABBRI. Abusi su abusi. Una sequela impressionante di irregolarità quella denunciata nel ricorso in Terza Istanza dalla difesa del Commissario della legge Alberto Buriani nei procedimenti portati avanti a suo carico. Provvedimenti abnormi dei Commissari inquirenti, “pesca a strascico” all’interno di Pc e telefonino senza circoscrivere l’oggetto dell’indagine legata alle contestazioni né la temporalità della acquisizione dei dati digitali, facendo finire nel fascicolo persino le comunicazioni con il suo avvocato. Copie su copie integrali replicate all’infinito e non per le sole parti relative alle contestazioni e distribuite ad una pluralità di parti. Due copie addirittura dimenticate nella stanza del Commissario della legge che, ritrovate, le ha ridepositate in cancelleria. In più rimozione dal fascicolo, da parte degli inquirenti, delle prove testimoniali a discarico dell’indagato e addirittura l’intimazione al legale che ne aveva già acquisito contezza, di restituirle in cancelleria. Il tutto, dopo la pesca a strascico, senza disporre la restituzione dei devices sequestrati al proprietario trattenendo le sole parti relative alle contestazioni, ma lasciando nella disponibilità di tutti gli avvocati delle parti civili, almeno 14, tutta la copia integrale di 10 anni di dati digitali del telefono e del computer. Questo in sintesi il quadro emerso dall’impugnazione dell’avvocato Michela Vecchi che ieri ha illustrato in udienza davanti al Giudice di terza istanza, Oliviero Mazza, i motivi del ricorso. Vizi pesanti nella raccolta delle prove che genera, secondo la difesa, la nullità dei provvedimenti conseguenti, e pertanto anche dei rinvii a giudizio, o comunque l’inutilizzabilità delle prove raccolte. Di certo quanto descritto ieri in udienza dà conto di come siano state condotte le indagini e raccolte le prove, circostanza che non può non destare forti perplessità visto quanto portato avanti al di là e al di fuori delle regole e dei più elementari diritti di difesa. Tutto questo quadro di irregolarità era stato impugnato e sollevato davanti al giudice Giuseppe Severini, in veste di giudice delle appellazioni, che aveva rigettato il ricorso, motivando in sostanza che, essendo già avvenuto il rinvio a giudizio, spetterà a decidente decidere quali prove estrarre e quali no. Una decisione impugnata dalla difesa che, per contro, ritiene affetta da gravi vizi e abusi la raccolta di prove.

La procura fiscale Il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini da un lato ha sostenuto che l’impugnazione sia da rigettare e l’ordinanza del giudice delle appellazioni sia da confermare, dall’altro ha tuttavia ammesso che qualche mancanza degli inquirenti ci sia stata.

Il Pf ha sostenuto che il sequestro dei devices in un uso a Buriani è avvenuto “su iniziativa dei giudici inquirenti che hanno aperto più fascicoli… e non è che dalle copie estratte siano partiti altri procedimenti penali a seguito di quanto acquisito nei sequestri. I procedimenti penali erano già aperti – ha sostenuto il Pf, poi contestato dalla difesa – e gli inquirenti hanno richiesto l’acquisizione dei supporti informatici, sia relativi sia al telefono sia al computer in uso al Commissario della legge. Nell’ambito delle indagini, è stata estratta copia forense integrale dei supporti e sulla base delle necessità, senza continuare a ri-sequestrare il telefono e il computer, sono state disposte copie integrali dei dati digitali. Credo sia una opportunità che rientri nelle competenze del Commissario della legge quella di cercare quelle prove per sostenere ipotesi di reato”, ha detto il Pf che poi ha sostenuto che non violerebbe nessun diritto il modus operandi degli inquirenti. Ha tuttavia ammesso che “forse gli inquirenti dovevano fare più attenzione ed espungere dalle acquisizioni dei dati digitali quelle parti non inerenti alle imputazioni”, cosa che non è stata fatta e che l’ordinanza del giudice Severini adesso demanderebbe al giudice decidente di primo grado avanti al quale pendono i fascicoli. Il problema è che ormai l’abuso è stato fatto, l’in- tera copia dei devices è finita in mano oltre 10 di avvocati e, secondo la difesa, questo è causa di nullità degli interi atti successivi, compreso il rinvio a giudizio.

La difesa L’avvocato Michela Vecchi, che difende Alberto Buriani assieme al collega sammarinese Gianluca Mularoni, ha preso la parola per illustrare i motivi dell’impugnazione dell’ordinanza del giudice di appello e per evidenziare le numerose irregolarità, abusi e violazioni del diritto di difesa che il legale ritiene siano stati compiuti dai Commissari della legge inquirenti. “Tutto ruota attorno a quattro punti fondamentali – ha detto l’avvocato Vecchi – Il primo: i decreti con i quali sono stati clonati ed esplorati telefonino e computer del mio assistito non erano perimetrati ex ante, né dal punto di vista fattuale né temporale rispetto ai misfatti per cui si procedeva. Il secondo: Questa perimetrazione ex ante deve stare nella motivazione del provvedimento e non nelle scelte discrezionali per cui è stata conferita una delega in bianco. Terzo: deve essere evitato un monitoraggio esplorativo a 360 gradi di tutti i dati informatici nella loro integralità contenuti nei devices. E’ evidente, come è dimostrato, che questo monitoraggio c’è stato. Quarto: la ricerca va fatta secondo il criterio di ragionevolezza temporale e in ordine al filtraggio attraverso parole chiave, keywords, per i dati che si intendono cercare, secondo criteri predeterminati, con la restituzione una volta che le operazioni siano terminate. Ebbene – ha detto l’avvocato Vecchi – su questi quattro punti, non una parola dal Procuratore del Fisco”. Dunque nessuno dei criteri esposti dalla difesa, e previsti da norme e convenzioni internazionali a tutela diritti fondamentali, è stato rispettato.

Quindi l’avvocato ha ripercorso la cronologia dell’accaduto evidenziando come questa sorta di “pesca a strascico” sia stata attuata dagli inquirenti in violazione dei più elementari diritti di difesa con una “delega in bianco” all’ispettore della Polizia giudiziaria. Pesca a strascico che ha scandagliato i devices per un periodo temporale abnorme di oltre dieci anni e senza circoscrivere il perimetro dell’indagine. Citata la violazione dei diritti fondamentali e precedenti sentenze della Corte dei diritti dell’Uomo, dell’autorità Italiana e anche dello stesso Giudice di terza istanza in materia.

Non solo. C’e stata una replicazione di copie e cloni dei devices tale che, senza che ne venisse limitato l’accesso e la duplicazione, è finito in decine di mani, in ciò moltiplicando la violazione dei diritti. Addirittura di copie ne sono state fatte così tante “che un Commissario della legge se ne è ritrovate accidentalmente due nella sua stanza – ha rilevato l’avvocato Vecchi – e poi le ha depositate in cancelleria. Risulta dagli atti”.

L’avvocato ha rimarcato che “tutti i principi costituzionali sono stati violati, gli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che tutelano dall’intromissione arbitraria da parte della pubblica autorità nella vita dei cittadini”, ed ha quindi richiamato la Carta dei diritti sammarinese che recepisce i dettati Cedu, oltre alle norme interne sul giusto processo. “Non è possibile, come vorrebbe l’ordinanza del dottor Severini, una sanatoria postuma da parte del giudice del dibattimento. Anzi, quanto ha disposto aggraverebbe ancor di più il quadro. La polizia giudiziaria ha già guardato in ogni dove senza che venissero stabiliti dei criteri a monte. Le parti sono già orientate, le parti civili hanno già visto tutto. I diritti sono stati già irreversibilmente compromessi”. Quindi per la difesa questi atti, che sono a fondamento dei rinvii a giudizio, sono nulli. “Laddove l’atto è nullo comporta la nullità degli atti che su di esso si fondano e l’inutilizzabilità dei relativi risultati”, ha rimarcato l’avvocato Vecchi citando anche giurisprudenza sammarinese.

Le prove “cancellate” In un altro procedimento oggetto di impugnazione – ieri mattina si discuteva di tre casi – l’avvocato Vecchi ha rilevato un atto abnorme dei Commissari della legge, che hanno tolto dal fascicolo delle prove a discarico dell’indagato, oggi imputato. “Con tale decreto vengono espunte le trascrizioni delle audizioni di quattro ex Segretari di Stato, davanti alla Commissione d’inchiesta sulla ex BancaCis, e viene ordinato alla difesa di restituire le trascrizione in loro possesso attinte al fascicolo. Quelle trascrizioni costituiscono una precisa prova a discarico del dottor Buriani, accusato di falsa testimonianza, poiché attestano che l’avvocato Tomasetti aveva parlato con il capo dei servizi segreti Carta e con membri della Commissione antimafia. I Segretari di Stato dicono, cioè, l’esatto contrario di ciò che sostiene la Tomasetti. Avevamo chiesto che venissero sentiti dagli inquirenti e, invece, mi viene addirittura ordinato di restituire le trascrizioni fatte proprio per il procedimento penale. Viene dunque sottratta una prova a discarico, motivando con il fatto che la Legge Costituzionale istitutiva della Commissione prevede la non ostensibilità di quegli atti, ma allo stesso tempo vengono acquisite al fascicolo le altre trascrizioni di testimonianze davanti alla Commissione a carico del mio assistito. Allora: o tutte sono segrete, oppure nessuna. Non si può fare un gioco a intermittenza in cui le prove a favore vengono espunte e le supposte prove a carico vengono tenute. Quindi c’è questo esercizio eccentrico degli inquirenti che non solo tolgono queste prove a discarico, ma mi ordinano anche di depositare quelle in mio possesso in Cancelleria”. Il giudice Mazza si è riservato di decidere nei termini di legge.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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