L’informazione di San Marino: “Pierfelici prima denuncia Buriani e ora fa istanza di improcedibilità”

L’informazione di San Marino: “Pierfelici prima denuncia Buriani e ora fa istanza di improcedibilità”

Singolare quadro nel processo per una già discutibile presunta diffamazione La ex dirigente non si costituisce mentre vorrebbe costituirsi Severini.

ANTONIO FABBRI. Si è aperto ieri pomeriggio il processo a carico del Commissario Alberto Buriani per la singolare contestazione di diffamazione semplice a suo carico per un suo intervento nella seduta del Consiglio Giudiziario plenario del 19 dicembre 2017. Già la vicenda destò parecchie perplessità nella sua genesi; dopo l’udienza di ieri rischia addirittura di rasentare il ridicolo.

Che cosa accadde? Accadde che in quella seduta, dove c’era un confronto aspro tra i magistrati, il Commissario Buriani disse: “Non c’è Magi- strato del nostro Tribunale che non sappia che tra i più assidui frequentatori del Magistrato Dirigente ci sono i distributori ufficiali di notizie false e diffamatorie nei confronti di altri magistrati. Guardate come sono andate a finire le cause civili instaurate da o contro quei giornalisti o quei giornali: per quelli che sono allineati, in sede civile non ci sono mai state pronunce sfavorevoli, per quelli che, invece, non sono allineati, ben che vada, le cause rimangono pendenti per sempre”.

Questa è dunque la frase asseritamente diffamatoria, che vide, prima, l’allora Dirigente poi sfiduciato dalla maggioranza dei magistrati, Valeria Pierfelici, presentare denuncia contro Buiriani e, di seguito, il Commissario della legge Simon Luca Morsiani emettere un decreto penale di condanna nei confronti del collega a 1000 euro di multa. Buriani impugnò il decreto penale di condanna, atto che innesca il rinvio a giudizio.

Così ieri è iniziato il processo davanti al Giudice Adriano Saldarelli.

Già all’epoca del decreto penale di condanna, nel novembre 2018, erano emerse diverse stranezze: un quadro istruttorio incompleto; la denunciante che non ha mai prestato giuramento di calunnia, né è stata mai ascoltata alla presenza della parte indagata; neppure l’indagato è stato mai ascoltato; né sono stati ascoltati i testimoni richiesti dalla difesa. Problemi che sono in parte riemersi ieri nella prima udienza.

La prima udienza In apertura della seduta di ieri si sono presentati i legali del giudice Pierfelici, Rossano Fabbri e Gian Nicola Berti, a questo compito incaricati perché, hanno riferito, indicati dall’Ordine degli avvocati al quale aveva fatto istanza per essere assistita la ex Dirigente. Anche questa è una singolarità, considerato che altri giudici hanno fatto fatica a trovarseli da soli, gli avvocati, vista la non disponibilità di molti legali per il timore, fondato o meno che fosse, di dispetti o, peggio, ritorsioni. Ma tant’è…

Comunque, gli avvocati Berti e Fabbri hanno reso noto di avere depositato il 14 novembre scorso una istanza, della quale il giudice Saldarelli ha dato atto in apertura di udienza, nella quale la loro assistita specificava di non avere presentato querela, condizione necessaria di procedibilità per la diffamazione semplice, ma denuncia-esposto e, stando così le cose, non intendevano chiedere la costituzione di parte civile, ma la remissione degli atti in istruttoria. Richiesta che ha stupito un po’ tutti in aula, considerato che quella dell’improcedibilità sarà anche una delle eccezioni preannunciate ieri dall’avvocato Michela Vecchi. Circostanza – quella che la parte lesa sollevi una questione di improcedibilità al pari della difesa dell’imputato – sulla cui particolarità ha annuito anche il giudice Saldarelli. E’ comunque evidente che l’improcedibilità chiuderebbe il processo ed eviterebbe alla stessa Pierfelici di doversi presentare in udienza e rispondere alle domande delle parti; così pure impedirebbe di sentire anche testimoni qualificati importanti. Si vedrà.

La parte civile Chi invece la costituzione di parte civile l’ha richiesta – ed è questa l’altra singolarità dell’udienza di ieri – è stato Marco Severini rappresentato dall’avvocato Achille Campagna. Severini già aveva querelato per i medesimi fatti il Commissario Buriani, ma la sua denuncia era stata archiviata dall’inquirente, il Commissario Antonella Volpinari; l’archiviazione era stata impugnata, ma confermata anche dal giudice di appello, David Brunelli. Nessun reato, dunque, è stato riscontrato per quella frase nei confronti di Severini. Tramite il suo avvocato ha ora chiesto di costituirsi parte civile, laddove per quegli stessi fatti si proceda per la denuncia della Pierfelici. “C’è una ragione molto semplice – ha detto l’avvocato Michela Vecchi affiancata dall’avvocato Gian Luca Mularoni – per cui io mi oppongo alla costituzione di parte civile del signor Severini: una cosa è la supposta condotta diffamatoria verso Pierfelici, altra è quella verso Severini; peccato che per quanto concerne il supposto reato nei suoi confronti abbia già esercitato l’azione penale e il suo procedimento sia stato archiviato. Non può pertanto venire oggi a lamentare il danno di cui astrattamente si discute nel processo che riguarda la dottoressa Pierfelici. Di lei si tratta e non di Marco Severini, pertanto chiedo di estromettere la parte civile per difetto di legittimazione attiva”.

Si è opposto l’avvocato Campagna che ha invece insistito per la costituzione sostenendo di avere intentato azione di responsabilità civile verso Commissario della legge e Giudice di appello che hanno archiviato e sostenendo che da qualche parte il suo assistito deve avere giustizia.

Sul punto è stato molto chiaro il Procuratore del fisco Roberto Cesarini, che si è opposto alla costituzione di parte civile. “Nella frase contestata pronunciata da Buriani nella seduta del Consiglio giudiziario, non si fa riferimento alcuno a Marco Severini. Ne parla semmai la denunciante Pierfelici nella sua denuncia, è lei che lo cita espressamente. Tra l’altro si parla, in quella frase, di giornali e giornalisti. Bisognerà vedere chi sono i giornalisti; rilevo infatti che il 19 gennaio 2023 abbiamo la prima udienza di un processo nei confronti di Severini per indebito esercizio di una professione, non è iscritto all’albo dei giornalisti. Vedremo se ci sia in quel caso prescrizione o meno, ma in quella frase contestata si parla di giornalisti e giornali e non viene mai fatto il suo nome. Si sostiene che ci si riferisca a Severini per ‘logica intuitiva’”, un po’ poco, pare voler sottolineare il Pf, che si è quindi opposto alla costituzione di parte civile.

Il giudice Saldarelli , che ha chiesto all’avvocato Campagna di depositare la documentazione della precedente denuncia di Severini, si è riservato di decidere sull’ammissibilità della sua costituzione di parte civile e sulla istanza dei legali della Pierfelici.

Udienza aggiornata al 29 novembre per le eccezioni preliminari.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicata integralmente il giorno dopo

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