San Marino. L’Informazione: “Sentenza dei Garanti devastante per numerosi casi di riciclaggio”

San Marino. L’Informazione: “Sentenza dei Garanti devastante per numerosi casi di riciclaggio”

L’Informazione di San Marino. Sentenza dei Garanti potenzialmente devastante per la lotta al riciclaggio. Molti processi a rischio

ANTONIO FABBRI – Pronuncia del Collegio garante di costituzionalità delle norme potenzialmente devastante per numerosi casi di riciclaggio e non solo, già decisi con sentenze passate in giudicato e in taluni casi anche già confermati da pronunce della Cedu. Decisione, tra l’altro, singolare perché assunta dai tre giudici, Giuseppe De Vergottini, Giovanni Nicolini e Kristina Pardalos, a maggioranza e non all’unanimità.

Di decisioni a maggioranza, a memoria, non ne sono mai o quasi mai state prese dai Garanti. In particolare su argomenti di una tale delicatezza che rischiano di stravolgere decisioni già assunte e potrebbero vedere lo Stato dover revisionare decine di processi oltre che restituire milioni di euro. Questi solo alcuni dei potenziali effetti della pronuncia dei Garanti che, adesso, occorrerà valutare sul campo volta per volta.

Di che cosa si tratta? La sentenza del Collegio è del 15 dicembre scorso e riguarda il principio del ne bis in idem internazionale. Il principio secondo il quale, cioè, per un medesimo fatto di reato compiuto in parte in uno stato ed in parte in un altro, se l’imputato è stato già giudicato colpevole o innocente in uno dei due stati, non può subire un ulteriore processo nell’altro stato. La questione sollevata riguardava quindi l’incostituzionalità del comma terzo dell’articolo 5 del codice penale “Reato commesso nella Repubblica di San Marino” che recita:

E’ soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque, anche straniero o apolide, commette un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.

Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l’evento”.

La questione, sollevata in decine di processi penali fino ad oggi, in particolare in casi di riciclaggio, era stata finora sempre rigettata, soprattutto per il fatto che l’applicazione del principio implica da parte degli Stati una rinuncia alla propria sovranità in ambito di giurisdizione, e tale rinuncia può avvenire solo in funzione di un accordo internazionale tra gli stati medesimi. Nel caso di San Marino e Italia l’accordo è stato stipulato, ma mai ratificato dall’Italia e quindi mai entrato in vigore. Quindi il tribunale di San Marino ha sempre proceduto nei confronti degli imputati quando i fatti contestati si siano verificati, almeno in parte, sul proprio territorio e attraverso – perché di questo prevalentemente si tratta – le proprie banche. Una giurisprudenza consolidata e avallata anche dalla politica criminale antiriciclaggio portata avanti negli anni. Almeno fino ad oggi.

Il caso specifico Il caso specifico riguarda una vicenda che potrebbe essere definita anche di attualità in questi giorni, vista la recente commissione di inchiesta sulle banche. Il caso infatti è quello che vede imputati l’ex direttore di Cassa di Risparmio, Luca Simoni, assieme a Gabriele Bravi Tonossi, commercialista e titolare effettivo di due delle società utilizzate per passaggi di denaro contestati, e Filippo Luigi Ruggero Carlo Edoardo Dollfus De Volckersberg, finanziere e amministratore di una delle società coinvolte. Secondo l’accusa i denari movimentati sono riconducibili al frutto della corruzione in atti giudiziari del caso noto in Italia come “lodo Imi-Sir”, oltre all’appropriazione di fondi societari e frode. Somme per oltre 15.700.000 euro ritenuti, dunque, di provenienza illecita e riferibili a Rita Rovelli e Francesco Bellavista Caltagirone. La vicenda del riciclaggio si intreccia con un finanziamento da oltre 27milioni di euro che Cassa di Risparmio aveva concesso a favore di società del gruppo Acquamarcia, riconducibile a Caltagirone. Anzi, è da qui che prende le mosse l’inchiesta, poiché, in pendenza del rapporto di finanziamento, Caltagirone, per una indagine italiana sulle sue società, venne posto agli arresti domiciliari. Scattò nella banca l’allerta antiriciclaggio, quindi la segnalazione all’Aif e poi all’autorità giudiziaria. Questo il merito di cui si discute che ha visto in primo grado la condanna dei tre imputati oltre alla confisca di circa 10,5 milioni di euro sequestrati.

La difesa di uno dei tre imputati, Dollfuss, aveva sollevato in primo grado l’eccezione di ne bis in idem internazionale, poiché il proprio assistito aveva già patteggiato in Italia una pena per i fatti per i quali sul Titano è accusato di riciclaggio. Una eccezione che il giudice di primo grado, Roberto Battaglino, non aveva accolto poiché, aveva motivato, il ne bis in idem internazionale non si configura “né come principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, né quale diritto dell’uomo” e aggiungeva “né in convenzioni internazionali applicabili anche nei confronti della repubblica italiana”.

La questione, riproposta in appello, è stata sollevata davanti ai garanti dal Giudice David Brunelli.

Davanti ai Garanti il Procuratore del fisco Giorgia Ugolini e l’Avvocatura dello Stato, con l’avvocato Sabrina Bernardi, hanno chiesto il rigetto della questione di incostituzionalità da un lato perché, appunto, la convenzione internazionale non è stata mai ratificata dall’Italia, ricalcando le motivazioni del giudice di primo grado e sottolineando anche, l’Avvocatura, che il Collegio non avrebbe comunque potuto procedere ad una sentenza additiva in materia penale.

Di diverso avviso i difensori di Dollfuss, gli avvocati Francesco Mazza e Paolo Tosoni che, aderendo alla questione sollevata dal Giudice Brunelli, hanno insistito sulla incostituzionalità e, di conseguenza, sulla improcedibilità per il ne bis in idem internazionale.

La decisione dei Garanti I Garanti hanno accolto la questione sollevata, sostenendo che l’articolo 5 del codice penale è incostituzionale “nella parte in cui non prevede che non sia applicabile la legge penale quando in relazione agli atti criminosi commessi in San Marino e a quelli commessi all’estero integranti un unico reato, sia intervenuta sentenza di condanna definitiva in uno stato facente parte del Consiglio d’Europa”.

Questo a prescindere che vi siano o meno convenzioni internazionali ratificate, poiché per i garanti sarebbe un principio consolidato nel diritto internazionale a tutela della persona. Secondo i Garanti, il fatto che non sia previsto il ne bis in idem internazionale violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 4 della Carta dei Diritti e il diritto di difesa. Una decisione che, comunque, appare controversa e lo si comprende anche dal fatto che è stata assunta a maggioranza dallo stesso Collegio.

Le conseguenze della decisione Le conseguenze della decisione dei Garanti potrebbero travolgere decine di processi già giudicati e i cui fatti contestati si sono svolti a cavallo tra San Marino e l’Italia o altri stati. Circostanza, questa, che per San Marino è praticamente una costante, soprattutto nei casi di riciclaggio. Da un lato, quindi, potrebbero arrivare ora decine di procedimenti davanti al giudice per i rimedi straordinari, per revisionare le decisioni già assunte e passate in giudicato, che tra l’altro hanno già visto incamerati all’erario milioni di euro che lo Stato rischia di dover restituire.

Dall’altro lato, il non luogo a procedere per numerosi processi ancora pendenti che abbiano già visto decisioni oltre confine, ma che magari hanno nella realtà visto il fatto del reato consumato in San Marino. Una decisione che in sette pagine potrebbe quindi compromettere gli sforzi decennali nella lotta al riciclaggio e al crimine internazionale, facendo abdicare a San Marino a una parte della propria sovranità in assenza di una convenzione tra Stati che sia stata ratificata.

Si vedrà quali saranno le conseguenze di questa sentenza sulla quale il legislatore dovrà comunque compiere di certo un’approfondita analisi.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente dopo le 23

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy