San Marino. Livio Bacciocchi: “Il Collegio dei Garanti diventa giudice di merito nelle cause civili, è la morte del diritto e dell’ordine costituzionale”

San Marino. Livio Bacciocchi: “Il Collegio dei Garanti diventa giudice di merito nelle cause civili, è la morte del diritto e dell’ordine costituzionale”

“È la morte del diritto e dell’ordine costituzionale”. I Garanti, nel caso sollevato da Livio Bacciocchi, entrano nel merito della causa civile “spodestando il giudice di appello da ogni sua funzione”. Il Collegio non decide sulla inconstituzionalità di una norma pur ritenendola controversa e esortando il legislatore ad intervenire

ANTONIO FABBRI – “La morte del diritto e dell’ordine costituzionale. Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme diventa giudice di merito nelle cause civili, spodestando il giudice d’appello prof. Laura di Bona di ogni sua funzione. Soppresso l’effetto devolutivo dell’appello e vanificata ogni garanzia del secondo grado di giudizio. È così che a San Marino va tutto bene”.

Lo dice Livio Bacciocchi… e non ha tutti i torti, verrebbe da dire.

Con la sentenza sul caso, infatti, il Collegio Garante, nella sostanza e in estrema sintesi, non decide sull’inconstituzionalità di una norma pur dicendo di fatto che è controversa, e per questo invita il legislatore a intervenire. Allo stesso tempo pronuncia una sentenza nella quale decide nel merito dell’appello, scavalcando in sostanza il Giudice delle appellazioni, riportando e riprendendo le ragioni della parte resistente e dicendo che l’appello non si dove neppure ammettere. Cioè: l’incostituzionlità ci sarebbe anche, ma non la si decreta perché sollevata in un appello che non è ammissibile ed è quindi l’incostituzionalità irrilevante ai fini del giudizio di merito di secondo grado il cui atto introduttivo sarebbe nullo. Il problema è che sulla ammissibilità dell’appello, e sulla nullità dell’atto che lo introduce, dovrebbe semmai decidere il giudice delle appellazioni e non il Collegio Garante.

L’eccezione di costituzionalità Nel caso discusso l’eccezione riguardava una norma, in sede di procedimenti civili, che vieta ai giudici di ricevere il deposito di atti “non registrati o di emettere provvedimenti in base a tali atti se prima non siano stati registrati”, e, se depositati in giudizio, il giudice li deve escludere dal fascicolo. A stabilirlo è una legge del 1981, la numero 85, all’articolo 59. Una norma che suona per la verità come illogica in sé, poiché se una prova è dirimente e vera, non si vede perché debba essere esclusa a priori dal giudizio. Ma per ora la legge prevede questo ed è per tale motivo che ne è stata contestata la legittimità costituzionale, sostenendo la possibile violazione del diritto di difesa. L’eccezione, sollevata dall’avvocato Francesca Bacciocchi davanti al Giudice delle Appellazioni Laura di Bona, è stata valutata non manifestamente infondata ed è pertanto finita davanti al Collegio Garante. Il Collegio composto da presidente, Giuseppe De Vergottini (oggi sostitutito da Pardalos), e dai giudici Kristina Pardalos e Glauco Giostra, ha esaminato il caso. Già in sede di discussione era emersa da parte del Collegio una sorta di volontà di entrare nel merito della causa. Il presidente De Vergottini, infatti, non si era focalizzato solo sulle questioni relative alla legittimità costituzionale della norma che si sosteneva violasse il diritto di difesa, ma aveva formulato anche dei quesiti che entravano più nel dettaglio e nel merito della causa, dando poi alle parti 15 giorni di tempo per rispondere ai quesiti. Nella sentenza, che è dello scorso 11 agosto, si è poi compreso il perché.

Pronuncia più di merito che di legittimità La pronuncia del Collego garante ha così assunto caratteristiche più di merito che di legittimità. Infatti il Collegio ha condiviso le argomentazioni degli avvocati di Bsm, Matteo Mularoni e Marco Valli, che in sostanza sostenevano essere nullo l’atto introduttivo del giudizio, poiché non sufficientemente comprensibile. Intellegibilità la cui valutazione sarebbe tuttavia spettata al giudice di appello, che aveva evidentemente atteso di valutarla in funzione possibilità di acquisizione o meno dei documenti estromessi dal processo per una legge ritenuta di dubbia costituzionalità, a ben vedere anche dal Collegio vista la sollecitazione al legislatore. I Garanti, tuttavia, non si sono pronunciati sulla legittimità, ma sulla nullità dell’atto introduttivo del procedimento civile e dell’appello. Scrivono infatti nella sentenza riportando le parole dei difensori di Bsm: “Non si può non condividere quanto ha sostenuto nella sua memoria la procura appellata: “la sollevata questione di legittimità costituzionale è del tutto irrilevante ai fini del giudizio da cui essa prende le mosse”, essendo evidente “che nessun documento (foss’anche registrato e pienamente ammissibile quale mezzo di prova) potrà mai sanare la radicale nullità della citazione, dovuta alla sua intrinseca incomprensibilità e contraddittorietà”. E’ qui infatti che il Collegio entra nel merito, laddove invece sarebbe spettato al giudice di appello, alla luce di quei documenti – estromessi ed eventualmente acquisiti se la loro esclusione fosse risultata incostituzionale – valutare la nullità o meno dell’atto introduttivo del giudizio.

Invece, così, ha deciso tutto il Collegio Garante, scavalcando di fatto , secondo la difesa Bacciocchi, il giudice di appello. Collegio che si è tolto pure dall’impiccio di doversi pronunciare sulla incostituzionalità della norma, in questo caso investendo il Legislatore.

Il difetto di rilevanza della questione – scrivono infatti i Garanti – impedisce a questo Collegio di affrontare il problema della legittimità costituzionale dell’articolo 59, ma non di rilevare – aggiungono – che le argomentazioni svolte dalla parte attrice e dal giudice (il giudice di appello che ha dichiarato non infondata l’eccezione di costituzionalità, ndr) denunciano un quadro normativo che, ovviamente restando impregiudicato ogni profilo di legittimità costituzionale, non può non sollecitare l’attenzione del Legislatore ed un suo intervento che sappia coniugare il diritto del soggetto di difendersi producendo atti o documenti alla cui registrazione non abbia potuto provvedere e quello dello stato di riscuotere le dovute imposte di registro da parte di chi è nella possibilità economica di farvi fronte, scongiurando callide sottrazioni a questo dovere civico”.

Dunque, in parole povere, per i Garanti il quadro normativo è ingiusto, ma siccome l’ingiustizia è sollevata in un procedimento che non doveva instaurarsi poiché l’atto introduttivo secondo la loro valutazione è nullo, il quadro normativo ingiusto resta e vi dovrà provvedere il legislatore… chissà quando, verrebbe però da dire. Nel frattempo nel giudizio di merito quegli atti continueranno a non poter entrare e il giudice di appello, scavalcato evidentemente dai Garanti, non potrà valutare alla luce di quei documenti l’atto introduttivo, quindi e con tutta probabilità dovrà uniformarsi a quanto deciso del Collegio.

… e l’ingiustizia di non poter depositare prove dirimenti permane.

Leggi la sentenza del Collegio dei Garanti

 

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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