San Marino. “Minato dalle fondamenta l’ordinamento democratico”, Antonio Fabbri

San Marino. “Minato dalle fondamenta l’ordinamento democratico”, Antonio Fabbri

Verifica di costituzionalità ha portata tale da “minare le fondamenta dell’ordinamento democratico”

Eliminando il parere del Pf l’inquirente potrebbe archiviare senza alcun controllo della parte pubblica a garanzia dello Stato e delle vittime

Antonio Fabbri

E’ un ricorso di costituzionalità, quello discusso ieri mattina, che mira di fatto ad azzerare la figura a garanzia della pretesa punitiva dello Stato: il Procuratore del fisco. A proporre il ricorso l’avvocato Achille Campagna per conto del suo assistito Marco Severini

L’antefatto del sindacato di costituzionalità 
L’eccezione di costituzionalità è stata presentata in via incidentale dopo che il Procuratore del fisco si è opposto all’archiviazione di un procedimento a carico del Severini, per il quale il Commissario della legge Simon Luca Morsiani aveva chiesto, appunto, il passaggio all’archivio. Il perché il Pf si sia opposto all’archiviazione è emerso durante l’udienza di ieri davanti al Collegio Garante di costituzionalità delle norme. “Ci siamo opposti – ha spiegato il Pf Giorgia Ugolini – perché lo stesso Commissario della legge, aveva chiesto l’archiviazione di altri fascicoli nei quali lo stesso Severini, a delle domande, aveva opposto il segreto professionale, affermando di essere giornalista. In questo caso, invece, l’archiviazione è stata disposta, dal medesimo inquirente, motivando che il Severini non è giornalista. Due motivazioni in evidente antitesi fra loro, per questo la Procura fiscale ha dato parere negativo all’archiviazione, invitando l’inquirente ad approfondire l’indagine per verificare se il Severini abbia o meno la qualifica professionale”. A fronte del parere negativo all’archiviazione l’avvocato del Severini ha presentato eccezione di costituzionalità. Il Commissario della legge Morsiani l’ha ritenuta “non manifestamente infondata” e ieri si è svolta l’udienza pubblica davanti al Collegio Garante di costituzionalità delle norme.

L’udienza davanti ai Garanti L’udienza si è aperta con la ricostruzione dei motivi di ricorso e delle repliche delle parti, illustrate dal Giudice relatore Giovanni De Vergottini, affiancato dal Presidente del Collegio Giovanni Nicolini e dal membro effettivo, Kristina Pardalos. “Nella prospettazione dell’istante vien posta una triplice questione – ha riassunto De Vergottini – Si sostiene che nella prassi applicativa il parere negativo del procuratore del fisco imporrebbe al Giudice inquirente il rinvio a giudizio conformandosi al parere del procuratore del fisco, che prevarrebbe in caso di contrasto con l’archiviazione dell’inquirente. In secondo luogo per gli istanti il Pf non rispecchierebbe il requisito del giudice precostituito per legge e non sarebbe, come il giudice, soggetto indipendente e, sempre secondo il ricorrente, con il parere vincolante svolgerebbe una funzione giurisdizionale che non gli spetta, in violazione del principio di imparzialità. Quindi per l’istante –ha aggiunto De Vergottini nell’interpretazione del tribunale vi sarebbe contrasto laddove il Pf abbia potere di veto su archiviazione, che nella prassi si tradurrebbe nella trasmissione atti al decidente sancendo una preminenza dell’interpolazione del Pf su quella del giudice inquirente”. “Per il Pf – ha proseguito De Vergottini – l’istanza è dilatoria e manifestamente infondata. Il Procuratore del fisco non esercita funzione giurisdizionale decisoria, ma esclusivamente requirente, verificando che l’attività venga svolta con regolarità. Si pone a garanzia della regolarità del procedimento. Non pare corretto affermare che spoglierebbe l’inquirente delle sue funzioni. Tra l’altro l’Appello penale è consentito solo al pervenuto e parte lesa. Il Pf rimette proprio parere sull’archiviazione, non fa impugnazione, ma indica aspetti da approfondire, richiama il regolare svolgimento dell’istruttoria, formula suggerimenti, pareri che intendono fornire spunti di approfondimento dell’indagine”. La procura fiscale ritiene inoltre che la questione sollevata sia irrilevante. “Anche l’Avvocatura dello Stato – ha proseguito De Vergottini nella sua ricostruzione – ha chiesto di respingere la questione sollevata evidenziando che il parere del Pf non ha carattere decisorio. Il parere, insomma, è obbligatorio, ma non vincolante. E’ l’inquirente il dominus che decide e può decidere nuovamente di archiviare con una risposta dettagliatamente e adeguatamente motivata, qualora la diversità di opinione permanga anche dopo un supplemento di istruttoria. La norma di cui si discute, lungi dall’apparire in contrasto con i principi dell’ordinamento, è dunque ragionevole e coerente con il ruolo del Pf”. Questa la ricostruzione del Giudice relatore, cui hanno fatto seguito gli interventi delle parti.

I motivi dell’istante Per primo è intervenuto l’Avvocato Achille Campagna con una lunga prolusione. Dopo un breve excursus storico sull’indipendenza del giudice, il legale ha contestato, richiamando in particolare norme e giurisprudenza italiana, la costituzione dell’Avvocatura della Stato nel procedimento davanti al Collegio Garante, sostenendo un difetto di mandato. Poi, con un intervento a tratti non proprio intellegibile, ha nella sostanza ribadito quanto esposto nelle memorie. “Non esiste criterio di assegnazione predeterminata per il Procuratore del fisco – ha detto il legale – e questo viola il principio del giudice precostituito per legge”, ha aggiunto. Poi ha sostenuto che “quella del Pf nel diniego dell’archiviazione è una funzione giurisdizionale giudicante”. Alla richiesta del Collegio di specificare meglio come nel diritto vivente si esplichi la funzione del Procuratore del Fisco, l’avvocato Campagna non ha riferito di casi specifici. “Ciò che conta – ha detto però – è l’incertezza che permane nel momento in cui il parere favorevole non viene fornito. Il parere negativo potrebbe esser reiterato all’infinito. Qui – ha poi aggiunto – è il Pf che controlla il giudice. Per questo riteniamo che questa eccezione sia stata sollevata coraggiosamente dal Giudice inquirente, che tra l’altro è esperto di diritto costituzionale”.

L’avvocatura dello Stato Per lo Stato, l’avvocato Sabrina Bernardi affiancata dalla collega Barbara Reffi, ha sostenuto la legittimazione dell’Avvocatura ad essere presente all’udienza. “Vorrei invitare l’Avvocato Campagna ad attenersi alla normativa sammarinese, prima di richiamare quella italiana. Normativa che prevede esplicitamente la partecipazione dell’Avvocatura e il suo mandato a prendere parte ai procedimenti davanti al Collegio Garante. Tra l’altro l’Avvocatura dal 2003 ad oggi ha sempre partecipato e mai è stato sollevato dai Garanti o da altri l’eventuale carenza di legittimazione o profili di legittikità relativamente alla partecipazione dello Stato. Il nostro sindacato di costituzionalità consente la partecipazione dello Stato e dell’organo autore dell’atto”. Nel merito della questione sollevata “evidenziamo – ha aggiunto l’avvocato Bernardi – dal nostro punto di vista, l’insussistenza di un diritto vivente nel senso prospettato dalla procura ricorrente. Anzi sottolineiamo che lo stesso inquirente nell’ordinanza di remissione al Collegio garante, smentisce la tesi del ricorrente, laddove a pagina 13 sostiene di non condividere quello che ha detto la parte istante nella verifica di legittimità sull’aspetto del parere del procuratore del fisco indicandolo come parere sostitutivo rispetto alla funzione dell’inquirente. La stessa ordinanza di remissione, dunque, smentisce l’assunto da cui muove il l’eccezione di costituzionalità del ricorrente”.

La procura fiscale Il Pf Giorgia Ugolini Quindi la Procura fiscale. “Ci sta molto a cuore la presente istanza – ha detto Giorgia Ugolini – perché riguarda il nostro lavoro, ma soprattutto perché riteniamo che questa verifica abbia una portata tale da minare le fondamenta dell’ordinamento democratico. Non sfugge a nessuno dei presenti che dietro alla pretesa incostituzionalità del parere del Procuratore del fisco, rilevante omeno, si nasconda una finalità inquietante: si vuole che il giudice inquirente possa svolgere indagini senza che vi sia una figura di garanzia che verifichi che queste siano effettivamente avvenute ad abbiano una portata concreta”. Invece “contrariamente a quanto afferma l’avvocato Campagna, sia a livello di giurisprudenza italiana che sovranazionale, un organo di controllo del titolare delle indagini e del loro regolare svolgimento, non è mai stato ritenuto incostituzionale. L’istanza dice di prendere in considerazione i diritti dell’imputato, ma nessuno considera mai i diritti delle parti lese, delle vittime o dei familiari delle vittime. Di qui deriva il principio del regolare ed efficace svolgimento delle indagini. Il mancato esercizio dell’azione penale esige un controllo affidato a un organo che verifichi che dietro alla scelta abdicativa, non si celi una scelta arbitrariamente operata. In caso di archiviazione senza parere, questa verifica e questa garanzia non ci sarebbero, e se non ci fosse il Pf dovrebbe necessariamente esserci un altro magistrato”.

Il Procuratore del fisco Roberto Cesarini Quindi ha preso la parola il procuratore del fisco Roberto Cesarini: “Mi trovo a discutere di una cosa che per un secolo e mezzo non ha mai trovato nessuna contestazione. Questo perché, mi dovete consentire, non c’è organo più imparziale della Procura fiscale: non dipende dal Magistrato Dirigente, non dipende dal Dirigente, non dipende dal Consiglio Giudiziario. E’ parte autonoma. Dà fastidio che prendiamo decisioni autonome, univoche, concordi io e la collega, per le nostre competenze? Dà fastidio che non siamo ricusabili? Una parte del processo può essere è ricusabile? Dà fastidio perché è evidente che non è stata data la possibilità di fare certe manovre? Così dovrebbe essere per tutti i magistrati del tribunale, perché il fine è sempre stata alla ricerca della verità. Il parere del Pf è “vincolante” nel senso che deve essere richiesto. Il parere non è una decisione, non può decidere la Procura fiscale. Non deve essere data la possibilità di intervenire su un provvedimento di archiviazione? Certo, farebbe comodo a all’inquirente avere la possibilità di archiviare fregandosene della parte pubblica. Stiamo scherzando? Il giudice inquirente può procedere l’archiviazione senza che nessuno possa dire niente? Non è possibile. Anche perché ne abbiamo viste di tutti i colori da parte dello stesso inquirente. Fascicoli dove non vien fatto un minimo di istruttoria e viene chiesto parere favorevole per archiviare nel merito… senza che sia stato fatto alcun atto istruttorio, ma i procedimenti in realtà erano finiti in prescrizione processuale. In questi casi si è dato parere favorevole unicamente per questo decorso dei termini. Poi in altri casi, anche molto gravi, nei quali non è stata fatta un minimo di attività istruttoria, è stato dato parere negativo all’archiviazione. I fascicoli sono tornati all’inquirente e non si sa che fine abbiano fatto. Non è possibile stabilire che l’inquirente archivi senza che nessun altro, in particolare la parte pubblica, abbia la possibilità verificare e dare il proprio parere o, magari, di impugnare. Ecco, prevediamo allora la possibilità di impugnare davanti al giudice di appello che così, accogliendo l’impugnazione, a possa per fortuna dare il fascicolo ad atro inquirente”. Il Collegio Garante si è riservato di decidere nel termine di legge.

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