San Marino. Morte di Gianfranco Terenzi, patteggia il conducente del camion

San Marino. Morte di Gianfranco Terenzi, patteggia il conducente del camion

Morte di Gianfranco Terenzi, patteggia il conducente del camion

ANTONIO FABBRI – Omicidio colposo, un patteggiamento che lascia l’amaro in bocca ai famigliari di Gianfranco Terenzi.

Era il 20 maggio 2020 quando nel piazzare davanti alla sua azienda Terenzi venne travolto da un camion di una ditta di consegne che stava effettuando una manovra nel piazzale. Ieri, davanti al giudice Adriano Saldarelli, si è svolto il processo per quel tragico fatto a carico di Andrea Di Martino, il conducente del Camion. Al di là della conformità alla normativa sul patteggiamento, con la legittima richiesta presentata dal legale dell’imputato, il confronto in aula si è incentrato anche sugli aspetti ritenuti lacunosi di tale istituto, introdotto nel marzo dello scorso anno. Il patteggiamento, infatti, taglia fuori le istanze risarcitorie della parte lesa, per il danno derivante da reato, in sede penale. Parte lesa che, quindi, deve poi intentare autonoma causa civile. L’istituto inoltre lascia perplessi quando viene applicato per determinate tipologie di reati di grande impatto per le vittime e per la società.

“Non riteniamo l’istituto giusto” ha detto l’avvocato Maria Antonietta Pari, legale della parte civile, al momento dell’interlocuzione sulla richiesta di patteggiamento. “L’imputato è un autotrasportatore. Un operatore professionale. Per gravi situazioni come questa riteniamo non sia un istituto che renda giustizia. Tra l’altro in passato l’imputato si era già trovato coinvolto in una situazione di questo tipo, pur essendo stato assolto.

Si ritiene che in questi casi lo strumento stesso si un po’ troppo poco punitivo per quello che è successo. Quanto accaduto è stato realmente una tragedia per la famiglia oltre che per la comunità sammarinese. Non è come un incidente normale. In questo caso, risulta dagli atti, che sarebbe bastato guadare lo specchietto destro per evitare l’incidente fatale. Si tratta di violazioni tanto più gravi in quanto poste in essere nello svolgimento di una attività professionale”, ha detto l’avvocato Pari, che ha anche aggiunto come sotto il profilo risarcitorio non ci sia stato alcun ristoro “perché l’assicurazione ha ritenuto che si dovesse attendere l’esito del procedimento penale prima di procedere al risarcimento”. E che l’istituto del patteggiamento, così come previsto, lasci delle perplessità, lo si evince anche dalle parole del Procuratore del fisco, Giorgia Ugolini: “Capisco il dolore e capisco che certe considerazioni siano frutto di una tragedia che pesa molto sui famigliari. La Procura fiscale deve però constatare come quello contestato sia un delitto e, per quanto sia forte e grave l’evento cagionato, è un reato colposo. L’istituto è stato introdotto a marzo scorso dopo ampio dibattito con la parte forense, che lo ha sostenuto in questi termini. Certo, fa sempre un altro effetto quando ci si mette nei panni della parte civile. Per quanto riguarda la Procura fiscale l’avere dato parere favorevole al patteggiamento è esclusivamente legato al fatto che esistono tutti i presupposti per giungere tale conclusione. Purtroppo l’istituto del patteggiamento è stato voluto in questi termini. Per la Procura fiscale non c’erano proprio le condizioni per non accoglierlo. Teniamo a sottolineare che non è certo un modo per mancare di rispetto ai famigliari

Anche l’avvocato di parte civile, Lorenzo Moretti, ha voluto specificare che “nessuno mette in dubbio il dramma della vicenda. Ma qui – ha aggiunto – siamo in un’aula di giustizia. Il patteggiamento è stato adottato a fini deflativi e non intacca i diritti delle parti civili, nella situazione attuale ci sono tutte le condizioni perché si possa procedere al patteggiamento. E’ stata richiamata una sentenza del tribuanle di Rimini nei confronti del mio assistito – ha aggiunto – e ribadisco che è assolutoria. Non comprendo neppure perché emerga”. Ha quindi confermato l’istanza di patteggiamento

Il giudice Saldarelli, constatando i presupposti, ha richiamato l’articolo 136bis, quello sul patteggiamento appunto, applicando la riduzione di un terzo della pena e stabilendo la prigionia per sei mesi con la sospensione condizionale. Condanna alle spese processuali e al pagamento degli onorari di parte civile da liquidare a richiesta della stessa parte che, tuttavia, per il risarcimento del danno dovrà intentare causa civile, salvo che intervenga un accordo stragiudiziale.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 19

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