Ratificato il decreto anti-Covid, ecco le novità per accedere a bar, ristoranti, cinema e centri commerciali

Ratificato il decreto anti-Covid, ecco le novità per accedere a bar, ristoranti, cinema e centri commerciali

In queste ore è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Repubblica di San Marino il decreto legge 21 gennaio 2022 n. 6 “Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19”.

Andiamo a scoprire insieme cosa prevede il nuovo decreto legge sammarinese anti-Covid.

 

CERTIFICAZIONE COVID-19

La durata dello stato di emergenza sanitaria sul Titano è prorogata fino al 30 aprile 2022.

La certificazione Covid‐19 ha una validità di una settimana a partire da 15 giorni dalla prima dose oppure 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dall’Iss, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato dal Piano nazionale di vaccinazione.

A seguito della somministrazione della dose vaccinale di richiamo (booster), la certificazione Covid‐19 ha una validità di ulteriori 270 giorni.

La certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 180 giorni a far data dall’avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta  dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dall’Iss ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La certificazione Covid-19 per il test molecolare o antigenico rapido, con esito negativo al virus Sars-CoV-2, ha una validità di 48 ore per il tampone antigenico rapido e di 72 ore per il tampone molecolare dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell’Iss e da quelle private specificatamente autorizzate.

MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO E ALL’APERTO

È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall’Iss e il soggetto sia solo.

All’aperto, è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini zonali (in questo caso, gli organizzatori sono tenuti a segnalare tale obbligo tramite apposita cartellonistica agli ingressi) e ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.

È fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico, ivi inclusi il trasporto scolastico per i maggiori di anni 12, i taxi e i noleggi con conducente (per i minori di anni 12 rimane vigente l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica); nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri (incluse sale giochi e sale da bowling); a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, e delle attività di somministrazione di cibi e bevande; a tutti gli operatori delle forze di polizia durante l’espletamento delle proprie attività di controllo fuori sede.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni; i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti nel caso in cui l’utilizzo della mascherina impedisca l’interazione in relazione alla disabilità.

Ogni attività aperta al pubblico ha l’obbligo di far osservare l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.

È sempre caldamente consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto.

Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafiato in plexiglass.

ATTIVITÀ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO

L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar,  ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 6 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata – tale documentazione, a partire dal 1° febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti), e a far data dal 31 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno documenti di cui all’art. 5 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; Carta di Vaccinazione anti-Covid recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’Iss, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per il test antigenico rapido o delle 72 ore per il test molecolare; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti).

Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all’entrata, all’uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1,5 metri (durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all’interno e all’esterno della sala mensa).

Nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali. A far data dal 31 gennaio 2022, gli avventori possono sedersi al tavolo in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone. Tale numero è derogabile nel caso in cui tutti i soggetti facciano parte del medesimo nucleo di conviventi.

Resta consentita la consumazione al bancone nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1,5 metri.

Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani; curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie, ecc.); esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; garantire che in ogni tavolo vengano consegnati solo oggetti e alimenti che non siano stati consegnati in altri tavoli (come ad esempio noccioline, patatine, condimenti, formaggio grattugiato).

L’utilizzo dei servizi igienici all’interno delle attività è consentito unicamente ai soggetti in possesso di uno dei documenti in corso di validità: dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 6 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata – tale documentazione, a partire dal 1° febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti), e a far data dal 31 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 5 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; Carta di Vaccinazione anti-Covid recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’Iss, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per il test antigenico rapido o delle 72 ore per il test molecolare; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti).

Gli avventori che usufruiscono del servizio di asporto nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina FFP2, o chirurgica per i minori di 12 anni, e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,5 metri, così come gli avventori che accedono alle attività economiche ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande serviti al tavolo posto all’esterno delle stesse in base all’applicazione del distanziamento di 1 metro a livello interpersonale e di 1,5 metri tra tavoli adiacenti, devono essere in possesso della sola mascherina FFP2 dai 12 anni o chirurgica per i minori di 12 anni.

Sono da ritenersi esonerati dalla presentazione della documentazione I fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche, nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,5 metri.

FESTE ED EVENTI IN GENERE

Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano  come oggetto di licenza principale “discoteca, sale da ballo, night club e simili” e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9.

Negli spazi all’aperto, nonché all’interno di attività economiche di somministrazione di  alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi, è vietata l’attività di ballo.

Sono vietate le attività di intrattenimento che comportino assembramento ivi compreso il karaoke.

Le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, ovunque tenute, sono anch’esse sospese.

MUSEI, TEATRI E CINEMA ED EVENTI IN GENERE

L’accesso ai teatri, ai musei, alle biblioteche, ai centri sociali e a tutti i luoghi della cultura, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 6 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata – tale documentazione, a partire dal 1° febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti), e a far data dal 31 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 5 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; Carta di Vaccinazione anti-Covid recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’Iss, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per il test antigenico rapido o delle 72 ore per il test molecolare; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti).

L’accesso al pubblico è consentito nella misura del 50% della capienza massima prevista occupando alternatamente le sedute disponibili. È prescritto l’uso della mascherina. La capienza massima è estensibile fino al 70% a condizione che tutti gli avventori indossino correttamente per tutto il tempo una mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, una mascherina chirurgica. In tal caso si deve prediligere l’occupazione di posti contigui da parte di soggetti conviventi.

Non è consentita alcuna consumazione all’interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell’area bar degli stessi e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1,5 metri e dell’utilizzo dei presidi per l’igienizzazione.

Nei musei, nelle biblioteche e nei restanti luoghi della cultura l’accesso e la fruizione deve avvenire secondo le prescrizioni del dipartimento Prevenzione Iss e della Protezione Civile.

ATTIVITÀ COMMERCIALI, LUDICHE E RICREATIVE

L’accesso alle attività commerciali poste al di fuori di centri commerciali, ai servizi alla persona e agli uffici pubblici è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.

Dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, di mascherina chirurgica per accedere a tali servizi, mentre dal 31 gennaio 2022 torna l’obbligatorietà dell’utilizzo di qualsiasi tipo di mascherina.

Le disposizioni valgono anche, sia nei giorni feriali sia nei giorni prefestivi, per l’accesso alle attività commerciali poste all’interno dei centri commerciali.

L’accesso alle attività commerciali poste all’interno di centri commerciali nei giorni festivi, con esclusione di negozi alimentari, edicole, librerie, tabaccherie, supermercati e farmacie, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 6 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata – tale documentazione, a partire dal 1° febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti), e a far data dal 31 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 5 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; Carta di Vaccinazione anti-Covid recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’Iss, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per il test antigenico rapido o delle 72 ore per il test molecolare; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti).

L’accesso ai centri benessere, alle sale giochi, alla sala bingo e al bowling è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 6 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata – tale documentazione, a partire dal 1° febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti), e a far data dal 31 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’art. 5 (San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital Covid Certificate, verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; Carta di Vaccinazione anti-Covid recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’Iss, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per il test antigenico rapido o delle 72 ore per il test molecolare; certificato medico di avvenuta guarigione da Covid-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti).

Nei centri commerciali la verifica del possesso di uno dei documenti avviene all’accesso della struttura. La proprietà è tenuta a organizzare gli accessi di modo che la documentazione di tutti gli avventori possa venire controllata e che possa venire garantito l’accesso privilegiato ai negozi alimentari, supermercati e farmacie.

 

DECRETO LEGGE: dl006-2022

ALLEGATO 1: dl006-2022_all.1

ALLEGATO 2: dl006-2022_all.2

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