San Marino. Nuovo decreto: i vaccinati dicono addio alla mascherina

San Marino. Nuovo decreto: i vaccinati dicono addio alla mascherina

Dal 7 giugno a San Marino non sarà più obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche al chiuso per le persone vaccinate o guarite. 

E’ una delle novità introdotte con il Decreto 97/2021, che propone ulteriori allentamenti alle misure anti-Covid, ma rende anche operativa la sospensione dal servizio del personale ISS non vaccinato, prevedendo comunque una indennità pari a 600 euro. 

Leggi il testo del Decreto

Utilizzo della mascherina

All’articolo 2 si legge: “A far data dal 7 giugno 2021 l’utilizzo della mascherina all’aperto è vivamente consigliato. Rimane l’obbligo del suo corretto utilizzo nei locali al chiuso con le eccezioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Non sono soggetti all’obbligo di cui ai commi 1 e 2:

a) i bambini al di sotto dei sei anni;

b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti;

c) i soggetti vaccinati.

4. I lavoratori dei settori privati e pubblici vaccinati sono esentati dall’obbligo dell’uso della mascherina.  

Inoltre “è esentato dall’obbligo dell’uso della mascherina all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico il personale vaccinato del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado”. 

Attività motoria

“E’ consentita l’attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall’Allegato 1 del presente decreto – legge. L’obbligo del distanziamento interpersonale durante l’attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo e tra le persone vaccinate”.

Leggi il testo dell’Allegato 1

Assembramenti

“Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a dieci persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Tale numero massimo può venire derogato in caso di appartenenti allo stesso nucleo di conviventi oppure nel caso in cui tutti i soggetti presenti, ad eccezione dei minorenni conviventi, siano vaccinati”.

Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario

L’articolo 8 afferna: “Sino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al termine dell’emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale, può determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture sopra indicate”. Il comma 7 precisa poi che “Il personale che, in seguito alle procedure descritte ai superiori commi, venga sospeso temporaneamente dal servizio, ha diritto ad una indennità di sospensione pari a euro 600,00 (seicento/00) mensili al lordo delle relative imposte e dei relativi contributi ISS e FONDISS, oltre al mantenimento dell’intero importo degli eventuali assegni familiari percepiti”.

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