San Marino. Prescrizione processuale 1,5 mil da restituire a Toccafondi

San Marino. Prescrizione processuale 1,5 mil da restituire a Toccafondi

L’informazione di San Marino

Si chiude per decorso dei termini, dunque l’inchiesta per riciclaggio a carico dell’ex manager di Mps 

Prescrizione processuale 1,5 mil da restituire a Toccafondi

Antonio Fabbri

lL Giudice di terza istanza, Lamberto Emiliani , ha respinto il ricorso della Procura fiscale ritenendolo “infondato”. Il giudice, quindi, “dichiara legittima l’ordinanza del giudice di appello, pur con riserva di esprimere al riguardo talune osservazioni” che saranno esplicitate nella motivazione che accompagnerà la decisione del giudice di terza istanza. Confermata l’ordinanza del giudice Lanfranco Ferroni, dunque, che aveva accolto il ricorso di Alessandro Toccafondi, il manager di Monte dei Paschi di Siena indagato in Italia nell’ambito della vicenda che ha travolto la banca senese e sul Titano sotto inchiesta per l’ipotesi di riciclaggio, oggi dunque decaduta.

La decisione di ieri, infatti, conferma la prescrizione processuale – ovvero il superamento del termine consentito per le indagini – che era stata rilevata, su istanza dei difensori di Toccafondi, dal giudice delle appellazioni. Confermato, così, anche il dissequestro dei fondi che erano stati congelati in via cautelare, 1,5 milioni di euro. (…)

Con la prescrizione processuale, insomma, crolla l’indagine per riciclaggio a carico di Toccafondi e, di conseguenza, i provvedimenti cautelari che in funzione di questa indagine erano in piedi.

La prescrizione processuale Ma perché il Giudice di appello, confermato poi dal Giudice di terza istanza, ha dichiarato la prescrizione processuale? Il problema riguarda il conteggio del decorso del termine e degli atti sospensivi di questo decorso. E’ ormai assodato che le rogatorie attive fatte da San Marino, sospendano il decorso 

so del termine di prescrizione processuale. Una richiesta di informazioni o documenti fatte ad una autorità giudiziaria estera, cioè, sospende il decorso del termine per le indagini che riprende a decorrere una volta giunta la risposta dell’autorità giudiziaria estera. La nuova ordinanza, però, sancisce, per la prima volta, che non è in assoluto e sempre così. Infatti nella decisione di appello il giudice Ferroni, nel calcolare la prescrizione, ha affermato che la rogatoria alla procura di Siena, fatta nel caso specifico dall’inquirente, il Commissario della legge Simon Luca Morsiani, non andava considerata come sospensiva del termine.

La richiesta riguardava l’acquisizione su supporto digitale di documentazione che era già stata inviata su supporto cartaceo, “sì che – ha detto Ferroni relativamente a questa richiesta di assistenza – non vi si possono riscontrare gli estremi di una rogatoria internazionale”. Una lettura che evidentemente il giudice Emiliani ha condiviso, confermando ieri quanto deciso dal giudice di appello.

Il reclamo Il reclamo in terza istanza era stato presentato alla Procura di scale che aveva sostenuto l’errore del Giudice delle appellazioni nel calcolo della prescrizione. Nel prendere in considerazione il termine strettamente necessario per le rogatorie, il giudice di appello “non fa mai riferimento a quanto fissato nella giurisprudenza fino ad oggi consolidata – ha detto il procuratore del fisco Giorgia Ugolini nell’udienza di ieri mattina – Non esiste distinzione tra rogatorie utili o inutili, più o meno indispensabili”, ha sottolineato, evidenziando tra l’altro l’interpretazione finora fornita come in linea con le norme vigenti e con le convenzioni internazionali.

Di altro avviso, ovviamente, il collegio difensivo di Toccafondi, composto dagli avvocati Filippo Cocco, Alberto Selva e Alessandro Diddi. “Nel codice di procedura penale non esiste l’attività di acquisizione di un dischetto su documenti cartacei che sono stati già trasmessi. Quello è un lavoro di segreteria, non si assistenza giudiziari”, ha detto l’avvocato Diddi sostenendo anche che “questa è una attività di elaborazione di ufficio e non una attività di acquisizione probatoria. Tra l’altro – ha aggiunto – con una richiesta del genere si sta cercando di ottenere qualcosa che non è neppure certificato, come sono invece copie, fotocopie o originali cartacei”.

Sul punto il procuratore del fisco aveva già replicato che negli standard, nelle direttive sovranazionali finalizzate a favorire collaborazione in materia giudiziaria, in particolare nella lotta al riciclaggio e alla criminalità trasnazionale, la considerazione sulla documentazione certificata non può essere accolta.

“Il per noi fondamentale – ha poi aggiunto l’avvocato Alberto Selva – è che non si deve scrutinare l’utilità o inutilità della rogatoria. Il problema è che quella non è una rogatoria. La valutazione del giudice di appello è assolutamente da sposare”. Di qui la richiesta di rigetto del reclamo della procura fiscale.

Decisione e possibili risvolti Il giudice Emiliani ha dunque confermato la decisione del giudice di appello. Occorrerà ora vedere quali saranno le motivazioni del giudice di terza istanza. La questione, al di là del caso specifico, non è tuttavia di poco conto e riguarda non solo la vicenda di Alessandro Toccafondi, sotto indagine in Italia nell’inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, ma apre la strada a possibili frequenti e legittimi reclami da parte delle difese che, anche in passato, più di una volta hanno sollevato questioni processuali sulla utilità o meno di rogatorie internazionali.

Allo stesso tempo si potrebbero innescare pure valutazioni del legislatore relativamente a  nuove regole sulla prescrizione processuale.

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