San Marino. Ripulitura denaro, Brunelli confuta la giustificazione

San Marino. Ripulitura denaro, Brunelli confuta la giustificazione

L’Informazione di San Marino

“Con la ripulitura del denaro in San Marino speculatori hanno costruito la loro ricchezza” 

In una recente sentenza il giudice Brunelli confuta la giustificazione spesso ripetuta che “le cose funzionavano così”

Antonio Fabbri

L’ultima sentenza di appello del Giudice Brunelli, che ha visto la condanna definitiva a carico del commercialista Luciano Cardelli, traccia, al di là dell’episodio in sé, un quadro di come funzionassero le cose a San Marino. Se infatti si sente dire spesso che “le cose funzionavano così”, per quanto riguarda l’ingresso del denaro di provenienza illecita nelle casse degli istituti di credito, la sentenza in alcuni passaggi confuta questa giustificazione e imporrebbe a banche, finanziarie, professionisti, operatori del settore, cittadini, di intavolare una riflessione sulla provenienza di certa ricchezza. 

Il reato di riciclaggio è stato introdotto a San Marino nel 1998 con il famoso articolo 199bis, che poi ha subito negli anni diverse modifiche. “E’ piuttosto verosimile – scrive il Giudice Brunelli – che l’introduzione di quella norma incriminatrice ad opera della legge 123/1998, costituisse il frutto di una prima presa di posizione da parte del legislatore sammarinese, all’interno di un sistema ancora certamente incompleto e culturalmente impreparato ad intraprendere la lotta al fenomeno criminoso, comunque espressione della sedimentazione dell’idea che il buon andamento del mercato e dell’economia andasse tutelato contro la diffusa tendenza alla ripulitura del denaro e al suo reingresso nel circuito legale, anche contro gli interessi dei molti speculatori che attorno a tale tendenza in San Marino avevano costruito la loro ricchezza”.

Insomma il giudice Brunelli dice chiaramente che attorno alla ripulitura del denaro molti speculatori in San Marino hanno costruito la loro ricchezza. In seguito il legislatore pose, per questo, una ulteriore stretta sulle norme, ma ciò non toglie che ripulire denaro sporco fosse reato anche prima.

“E vero che il legislatore sammarinese solo dal 2008 ha preso coscienza che per fronteggiare adeguatamente il fenomeno del riciclaggio occorresse restringere il più possibile la circolazione del contante e la possibilità di compiere qualunque operazione bancaria o finanziaria mantenendo l’anonmato, ma ciò non consente di sostenere che prima di allora qualunque banca o società finanziaria potesse accogliere e trattare fiumi di contante ricevendoli fisicamente dal portatore e limitandosi ad identificare il soggetto e a trascrivere in contabilità l’operazione compiuta. Tale canalizzazione nel momento in cui consentiva l’ingresso del contante nel circuito bancario, ne legittimava il possesso e l’impiego, altrimenti precluso, ma ciò non costituiva affatto un risultato meritorio che le norme inducevano a perseguire, bensì rappresentava esattamente l’evento che l’incriminazione del riciclaggio mirava a scongiurare: la ripulitura del denaro sporco”.

Quindi il giudice specifica ulteriormente: “La canalizzazione del contante consentita senza limiti, che non fossero il riempimento di modulistica identificativa, poteva dar luogo ad un legittimo impiego di quel denaro, qualora fosse stato di provenienza lecita, ma anche realizzare in pieno la condotta di riciclaggio, qualora, al contrario, esso fosse stato di provenienza da misfatto”. Per chiarire ancora meglio usa una metafora: “Un omicida può tranquillamente uccidere anche con un fucile legittimamente detenuto e registrato, perché le norme che disciplinano la tenuta delle armi, non autorizzano l’uso indebito del fucile, a contrastare il quale è sufficiente la norma penale che incrimina l’omicidio

 

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