San Marino. Sciopero scuola, deboli le contestazioni al decreto

San Marino. Sciopero scuola, deboli le contestazioni al decreto

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Sciopero scuola, deboli le contestazioni al decreto. Andrebbero spiegati meglio i motivi della protesta 

Antonio Fabbri

Dai resoconti delle assemblee, dai comunicati del sindacato, dalle lettere di genitori e insegnanti non si è francamente capito gran che sui motivi della protesta. Se lasciamo da parte la questione di metodo, che regge poco per uno sciopero al secondo giorno di scuola – ovvero quella di avere emesso un decreto a luglio quando la scuola non c’era e quindi non si poteva protestare – occorre valutare se nel merito il decreto possa essere il motivo scatenante di uno sciopero che inevitabilmente causerà importanti disagi.

Da un lato le motivazioni del provvedimento: calo demografico, quindi sempre meno alunni nelle classi, e necessità, diffusa in tutti i settori, di contenimento delle spese. Dall’altro i motivi di protesta: la copertura a “conguaglio”, se così si può definire per semplificare, delle 18 ore settimanali laddove l’orario sia articolato su moduli orari da 50 minuti. Unito a ciò c’è principalmente la diminuzione del numero degli insegnanti di educazione motoria per le scuole dell’infanzia ed elementari. Oltre alle rimostranze di ordine generale di “tutela della didattica” e di necessità di “una riforma della scuola complessiva e condivisa”. Ora, chi voglia prendersi la briga di guardarsi il cosiddetto “decreto scuola”, il numero 83 del 10 luglio 2018, leggerebbe, sugli

insegnanti di ginnastica: “Progetto sperimentale per l’insegnamento di Educazione Motoria nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare

1. Ai sensi dell’articolo 28 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21, a partire dall’anno scolastico 2018-2019 e per i successivi tre anni è avviata una sperimentazione nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare per l’insegnamento di Educazione Motoria.

2. E’ cura dei Dirigenti scolastici dei suddetti ordini scolastici elaborare un progetto sperimentale, che preveda un razionale impiego delle risorse professionali e privilegi la continuità didattica verticale, con la possibilità per gli insegnanti di educazione motoria di prestare docenza in entrambi gli ordini scolastici.

3. Per l’attuazione di tale progetto e per l’intera durata della sperimentazione sono previsti complessivamente, nei predetti ordini scolastici, 16 insegnanti di Educazione Motoria (INSMED), in deroga all’articolo 10, comma 2, terzo e quarto trattino, del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86.

4. L’indennità di funzione e l’orario di docenza verranno determinati in base alle ore svolte in ciascun ordine scolastico.

5. Gli insegnanti già assegnati alla Scuola Elementare conservano, fino ad eventuale trasferimento, l’indennità di funzione acquisita, indipendentemente dal grado scolastico in cui presteranno servizio (…)”

Per capire di che entità sia questo taglio al numero degli insegnanti di ginnastica bisogna allora andare a leggere il decreto 86 del 2014. Questo prevedeva che tra scuola elementare e dell’infanzia gli insegnanti di educazione fisica fossero 17. Il taglio, con la sperimentazione, è di un insegnante, considerando che quelli complessivamente previsti dal “decreto scuola” sono 16. Quindi, in una sperimentazione che prevede che gli insegnanti di educazione motoria possano prestare servizio sia alla scuola dell’infanzia che alle elementari, il taglio di un insegnante non pare così drastico.

L’altro oggetto del contendere, almeno da quanto emerso dalle dichiarazioni sindacali, è l’orario alle superiori e alle medie. L’articolo 4 del decreto cita:

“Completamento orario di servizio

1. In considerazione del fatto che l’organizzazione scolastica della Scuola Media Inferiore e della Scuola Secondaria Superiore prevede unità di lavoro di durata inferiore a 60 minuti, l’orario di servizio destinato all’insegnamento viene completato fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali, dando priorità ad attività didattiche di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa programmate dal Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 8, della Legge n. 21/1998.

2. La disposizione di cui al comma 1 è vigente fino ad una ridefinizione del quadro orario degli indirizzi di studio della Scuola Media Inferiore e della Scuola Secondaria Superiore, articolato su moduli orari di durata non inferiore a 55 minuti, allo scopo di favorire metodologie didattiche più operative e rispettose dei tempi di apprendimento degli studenti”. Dunque, considerato che, in determinati ordini di scuola – medie e superiori – le “ore” sono da 50 minuti, e che quelle che l’insegnante deve effettuare sono settimanalmente 18 ore (da 60 minuti, tanto dura convenzionalmente in tutto il mondo un’ora), la norma prevede che quello scarto di 10 minuti per ciascun modulo orario da 50, non vada perso, ma venga coperto con attività didattiche da parte dei docenti di potenziamento, fino alla concorrenza, quindi, delle 18 ore effettive previste. Il resto delle previsioni del decreto partirà, sempre come sperimentazione, nell’anno scolastico 2019-2020. “Il messaggio forte che si vuole lanciare è la tutela dell’offerta formativa” dice il sindacato che aggiunge: “I tagli ci sono in diverse forme”.

Non pare, pero, che il decreto 83 metta a rischio l’offerta formativa, né che il taglio di un insegnante di ginnastica sia tale da mettere a soqquadro l’organizzazione scolastica. Se motivi concreti ci sono – lasciando stare il fatto che il decreto è stato fatto a luglio, pure questo non pare motivazione determinante per uno sciopero che causerà un disagio importante – andrebbero esplicitati meglio, perché gli argomenti finora espressi fanno perdere credibilità alla protesta e al sindacato che la sostiene.

 

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