San Marino. “Sindacato della Reggenza non è strumento di lotta politica”. I Garanti

San Marino. “Sindacato della Reggenza non è strumento di lotta politica”. I Garanti

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I Garanti: “Sindacato della Reggenza non è strumento di lotta politica”

Sono state pubblicate ieri le motivazioni del Collegio Garante di Costituzionalità relativamente all’azione di Sindacato mossa dalle opposizioni nei confronti degli ex Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni. I Garanti specificano che, sulla base dell’ordinamento costituzionale, i Reggenti vengono sindacati per il fatto e il non fatto. Dal quadro normativo, dicono i Garanti, emerge che i Capi di Stato rispondo di “responsabilità istituzionale” che, “pur nella sua particolarità, è pur sempre ancorata al canone del principio di legalità”, si legge nelle motivazioni.

Quindi, ammoniscono i Saggi: “Chi voglia far valere tale responsabilità non può evocare più o meno ampie e circostanziate ragioni di “opportunità politica”, né può avvalersi dello strumento del sindacato per introdurre improprie forme di censura politica dell’operato dei Capitani Reggenti”. 

Poi il Collegio Garante distingue l’asserito profilo di incostituzionalità della legge dalla responsabilità dei Capitani Reggenti. In sostanza, come sostenuto dalla difesa degli ex Capi di Stato, anche i Garanti sottolineano che se avessero voluto sostenere l’incostituzionalità della norma avrebbero avuto strumenti diversi dal Sindacato della Reggenza per sostenerla. La responsabilità dei Capi di Stato, spiegano i Garanti, sarebbe sostenibile solo qualora vi fosse un intervento  diretto dei Reggenti sulla presunta incostituzionali della legge di bilancio, cosa insussistente in questo caso. Ed è per questo che il Collegio, ha dichiarato non utilizzabile anche l’unica testimonianza che era stata ammessa “con riserva”, proprio perché verteva sulla costituzionalità della legge. In primis i Garanti hanno esaminato se vi sia o meno in capo alla Reggenza l’obbligo  di rinviare una legge al Consiglio prima di promulgarla. Per sciogliere questo interrogtivo è sufficiente per i Garanti citare la norma, articolo 4 della legge costituzionale numero 185 del 2005 che al comma 1 recita: “Prima di promulgare una legge, qualora si ritenga una non conformità, formale o sostanziale, della stessa ai principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, possono, con messaggio motivato al Consiglio Grande e Generale, chiedere una nuova deliberazione”.

Per cui, dicono i Garanti: “non sussiste alcun obbligo di rinvio, prima della promulgazione, in capo ai Capitani Reggenti” e rientra “pertanto nella discrezionalità degli stessi valutare se far uso o meno di quel potere. Non sussistendo obbligo, non può sussistere nemmeno illecito omissivo e dunque non può sussistere alcuna responsabilità istituzionale”.

I Garanti aggiungono che “anche un’interpretazione sistematica concorre a escludere che quello di rinvio possa configurarsi come un obbligo. L’opposta tesi avrebbe l’effetto, infatti, di alterare completamente gli equilibri istituzionali tratteggiati dal Costituente, imprimendo al sistema una condizione di permanente delegittimazione. Assumere l’esistenza dell’obbligo di rinvio di ogni legge ritenuta incostituzionale avrebbe, cioè, la verosimile conseguenza di trasformare ogni pronuncia che accerti l’illegittimità di una legge in un sistematico giudizio a posteriori di responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti che quella legge non avessero previamente rinviato al Consiglio Grande e Generale. Giudizio che peraltro non potrebbe poi essere concretamente attivato, anche con violazione del diritto di difesa degli interessati, per l’ormai avvenuto decorso dei tempestivi termini per l’azione di sindacato”.

Poi il Collegio prende in esame la domanda di trasmissione degli atti per lite temeraria formulata dai resistenti. Nel respingerla, non manca tuttavia di lanciare un monito e sottolinea “i profili di criticità che possono derivare da un uso strumentale di istituti giuridici come l’azione di  sindacato. Uso, che, come detto più sopra, è del tutto improprio quando finalizzato alla lotta politica attraverso mezzi diversi da quelli istituzionalmente previsti dall’ordinamento o attraverso il confronto, anche acceso, nella società. Ed è anzi auspicabile che anche in futuro si diffonda sempre di più la consapevolezza di come il piano della lotta politica e quello della responsabilità giuridica siano e debbano restare distinti. Il rischio è infatti che, alla lunga, un uso distorto dell’azione di sindacato possa delegittimare le istituzioni con danno per tutti, compresi coloro che si prestassero a tali iniziative strumentali. Ciononostante prevale nel Collegio la considerazione che l’azione di Sindacato, costituendo uno dei capisaldi della tradizione costituzionale sammarinese, ha concorso nel tempo, anche grazie all’ampia apertura dell’istituto all’iniziativa di qualsiasi cittadino, a rafforzare e legittimare le istituzioni costituzionali, proprio e in quanto esse, anche nelle espressioni apicali, non si sottraggono al controllo diffuso dei sottoposti e rimangono esposte allo scrutinio di responsabilità. In un tale contesto, ritiene il Collegio che lo scrutinio sulla temerarietà della lite nell’azione di sindacato debba essere particolarmente stretto, e limitarsi a situazioni ben circostanziate in cui emerga con chiarezza l’intento distorsivo e abnorme della pretesa”.

Ritenendo non si siano verificate queste circostanza, il collegio ha quindi respinto la richiesta di lite temeraria. Resta tuttavia il rilievo su contestazioni di opportunità politica e sul rischio di un uso distorto dell’azione di Sindacato.

 

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