San Marino. Storia dei Capitani Reggenti. Chiara Macina, L’Informazione di San Marino

San Marino. Storia dei Capitani Reggenti. Chiara Macina, L’Informazione di San Marino

Di seguito si può leggere ed eventualmente conoscere, grazie all’interessante articolo di Chiara Macina, l’origine e la ricostruzione storica della costituzione dei Capitani Reggenti.

Chiara Macina di L’Informazione di San Marino: La suprema Magistratura sammarinese cosi’ come delineata negli statuti del seicento / La carica è dotata di grande prestigio, l’interessato non ha il potere di rifiutarla (St. 600, L I, rubr. XVIII)

Anticamente i Capitani Reggenti erano denominati Consules, così sono menzionati in un documento del 1244, concernente un acquisto del diritto di transito da parte del comune presso Guido di Cerreto, i primi conosciuti sono Filippo Da Sterpeto e Oddo Scarriddi, i successivi sono denominati uno Capitano l’altro Difensore, poi Capitano e Rettore, infine Capitani Reggenti. Secondo quanto risulta dagli statuti del ‘600, sono eletti secondo la procedura in uso già negli ultimi decenni del Cinquecento. (…)

Questo riporta la rubrica XIII del libro I degli Statuti: “Stabiliamo e ordiniamo che dal numero del grande e general Consiglio nostro dei Sessanta per mezzo di schede si estraggano a sorte diligentemente, e fedelmente, in esso General Consiglio da adunarsi alla fine dei mesi di Marzo e di Settembre e dodici Membri ciascuno dei quali separatamente, posposto ogni privato interesse, alla presenza dei Capitani pro tempore, del Segretario del Comune, di due assistenti estratti prima a sorte dal numero dei Dodici che ultimamente sono stati Capitani e del Camerlengo o del procuratore del Fisco sia tenuto a nominare in segreto uno presente o non lungamente assente dalla giurisdizione della Terra di San Marino che stimi idoneo al governo della nostra Repubblica, che sia cittadino, originario, ed oriundo della nostra Terra, o territorio, dell’età di almeno venticinque anni”. (…)

Ai Capitani è affidata la rappresentanza della Repubblica, nella rubr. XIII del L. I si dice infatti: “E gli stessi Signori Capitani durante il loro ufficio tanto sedendo, quanto camminando e in qualsivoglia altro atto, precedano sempre, e comunque tutti gli ufficiali e qualunque altra persona, come quelli che rappresentano la sovranità della nostra Repubblica”. A partire dalla seconda metà del 500 la duumvirale magistratura subisce diminuzione d’autorità, rispetto al periodo comunale. (…)

 

 


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