San Marino. Sulle coppie di fatto, Antonio Fabbri (L’Informazione di San Marino)

San Marino. Sulle coppie di fatto, Antonio Fabbri (L’Informazione di San Marino)

Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: Una storia sbagliata

[…]

Tutto parte da due paroline latine che esprimono un
concetto: “more uxorio”. Una locuzione che descrive
una modalità di convivenza. Ovvero quello stare
insieme che, pur non avendo effetti giuridici, vede
le due persone condividere l’abitazione, il reciproco
sostegno anche economico e il reciproco affetto.
Vivono, insomma, come se fossero coniugi. Ma
non lo sono. Ecco allora che la convivenza “more
uxorio” attiene alle modalità dello stare insieme
e non al genere delle persone che stanno insieme.
E’ relativo a come si convive e non al sesso di chi
convive. Da qui nasce il primo equivoco.

Infatti
non ci sarebbe stato bisogno dell’Istanza d’Arengo
se la norma fosse stata interpretata con questi
canoni, che poi sono quelli della consolidata giurisprudenza
italiana, secondo i quali “la convivenza
more uxorio in nessun caso può avere gli stessi effetti
giuridici di un matrimonio ma, al contrario, ne
costituisce l’antitesi”. Cosicché “il profilo personale
del rapporto di convivenza (Corte costituzionale,
13 maggio 1998, n. 166) viene qualificato come
giuridicamente irrilevante”.

Ora, se sotto il profilo
del rapporto personale la convivenza non rileva
giuridicamente, non rileva cioè per quanto attiene
le leggi che regolano il diritto di famiglia e i diritti
e doveri dei coniugi, attiene invece, in questo caso,
al diritto delle persone di risiedere dove si trovano
i propri interessi, il proprio lavoro o i propri affetti.
Ed è qui che nasce il secondo equivoco. L’Istanza
chiedeva non di sancire un diritto alla convivenza
delle coppie gay, dato che ciascuno ha il diritto di
vivere con chi gli pare senza che questo, come spiegato
dalla Cassazione, abbia effetti giuridici, ma di
fare cadere una discriminazione – che nella legge
non c’era ma che di prassi erroneamente viene attuata
– relativa al diritto di libera circolazione delle
persone.

Per semplificare: la richiesta approvata
non era attinente al diritto di famiglia, bensì al diritto
– riconosciuto da San Marino nelle convenzioni
internazionali firmate e nella sua partecipazione
agli organismi sovranazionali di cui fa parte – alla
non discriminazione nelle norme che regolano la
libera circolazione delle persone e di conseguenza
i permessi di soggiorno.

[…]

 

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