Sedi plurime a direzione unica, c’è la stabile organizzazione, Maricla Pennesi, IlSole24Ore

Sedi plurime a direzione unica, c’è la stabile organizzazione, Maricla Pennesi, IlSole24Ore

IlSole24Ore

Cassazione. La sezione tributaria fissa nuovi criteri per l’imposizione

Sedi plurime a direzione unica, c’è la stabile
organizzazione

Maricla Pennesi

 

Nuova pronuncia della Corte di cassazione sul tema, molto sensibile,
della stabile organizzazione occulta. Il 7 ottobre scorso i giudici di
legittimità hanno depositato la sentenza numero 20597/11 della Sezione
tributaria, che fissa principi particolarmente interessanti per il precedente
che rappresentano.

La controversia

I fatti della controversia tributaria riguardavano
indirettamente gli studenti che intendevano avvalersi del sistema brevettato da
un noto gruppo societario, attivo nella didattica breve per la preparazione
agli esami universitari: questi studenti per le iscrizioni si presentavano
nelle sedi italiane di una società di San Marino e lì sottoscrivevano un
modello prestampato.

Il contratto prevedeva come unica controparte la società
sanmarinese alla quale venivano peraltro intestati i pagamenti da parte degli
studenti.

 Da questa attività le
società italiane del gruppo lucravano soltanto una commissione per le vendite
dei corsi procurate al soggetto estero. Il servizio di preparazione agli esami
veniva poi materialmente reso attraverso il personale italiano delle sedi
italiane.

 La stabile
organizzazione

L’amministrazione finanziaria, che ha proceduto alla
verifica, ha ravvisato gli estremi della presenza di una stabile organizzazione
sul territorio dello Stato della società di San Marino sulla base di una serie
di situazioni di fatto.

In primo luogo, dalla documentazione si evinceva che le
società italiane fungevano da recapiti del soggetto estero presso i quali
venivano sottoscritti i contratti su modelli prestampati.

Le società italiane incaricate di rendere il servizio,
inoltre, non godevano di alcuna indipendenza o autonomia gestionale rispetto
alla società sanmarinese per conto della quale e sotto la direzione della
stessa i servizi venivano resi.

Ancora, i “recapiti”, così come individuati,
costituivano nel loro complesso una organizzazione unitaria, a nulla rilevando
la loro struttura giuridico-formale di società distinte dal soggetto estero,
attraverso la quale la società di San Marino realizzava in Italia il proprio
scopo commerciale.

 I nuovi parametri

Sulla base di questi presupposti la Cassazione, allineandosi
alle considerazioni già svolte in sede di verifica e da ultimo dalla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, ha ritenuto di dover
concludere per la sussistenza della stabile organizzazione occulta in Italia
del soggetto sanmarinese.

L’inattesa peculiarità del caso in questione è riconducibile
al fatto che l’imputazione, ovvero la presenza in Italia dell’organizzazione
produttiva commerciale del soggetto estero, non è riconducibile come nei
precedenti giurisprudenziali sinora raccolti, ad un unico soggetto giuridico ma
a un sistema articolato ed unitariamente gestito di ditte «formalmente distinte
ma tuttavia economicamente integrate in una struttura unitaria, strumentale al
raggiungimento dello scopo commerciale in Italia della casa madre non
residente».

 Il caso Philip Morris

Questa ultima sentenza della sezione tributaria della Corte
di cassazione, nella parte in cui ha stabilito che molteplici ditte a direzione
unitaria possono essere la stabile organizzazione occulta di un soggetto
estero, rappresenta la versione a fattori invertiti della nota sentenza, sempre
della Suprema Corte sul caso Philip Morris (numero 7682/2002), dove al
contrario veniva affermato che una società italiana ben poteva essere la
stabile organizzazione plurima di società estere perseguenti una strategia
unitaria.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy