Segreteria Finanze: risposta a interpellanza Bdt: Foschi, Selva, Mancini, Morganti

Segreteria Finanze: risposta a interpellanza Bdt: Foschi, Selva, Mancini, Morganti

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DISTATO PERLE FINANZE E IL BILANCIO
San Marino, 27febbraio 2012/17 11 d.F.R.
Prot.n° 468
Ill.mi Signori
IVAN FOSCHI
ALESSANDRO MANCINI
GIUSEPPE MARIA MORGANTI
NICOLA SELVA
Gruppi di Opposizione
Membri del Consiglio Grande e Generale
e p.c. Spett.le
Segreteria Istituzionale
Loro Sedi
In riferimento alla Vostra interpellanza presentata in data 19 gennaio u.s. si precisa quanto segue.
1. il Bilancio di Esercizio 2001 della Banca del Titano SpA, approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2002, riportava nell’Attivo dello Stato Patrimoniale – e non fra i costi nel Conto Economico- la voce Immobilizzazioni Immateriali per Lire 10.017.163.598 a fronte di un Capitale Sociale pari a Lire 20.040.394.500 (€ 10.350.000). La risposta all’Interpellanza può quindi considerarsi affermativa.
2. la somma di Lire 10.017.163.598, appostata nel Bilancio di Esercizio 2001 della Banca del Titano alla voce “Immobilizzazioni Immateriali” risulta dalla Nota Integrativa così formata:
– Lit. 5.992.000 per spese di costituzione e impianto
– Lit. 20.264.000 per marchio e insegna
– Lit. 443.207.787 per software
– Lit. 387.642.513 per oneri pluriennali
– Lit.9.160.057.298 per altri oneri pluriennali.
Né la Nota Integrativa né l’accompagnatoria Relazione del Consiglio di Amministrazione forniscono ulteriori informazioni in merito a questa posta dell’Attivo Patrimoniale; nella Relazione del Collegio Sindacale si legge che “le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al loro costo di acquisto procedendo altresì ad ammortizzarle direttamente in conto” e si conclude attestando che “il bilancio rappresenta la reale situazione patrimoniale, finanziaria  ed economica della società”. Per quanto attiene alla voce “altri oneri pluriennali”, che da sola pesa per oltre il 90% delle immobilizzazioni immateriali, si è potuto verificare che la somma indicata a bilancio coincide con l’ammontare complessivo di 2 fatture emesse da GE.FIN. S.A. a carico di Banca del Titano e precisamente:
– fattura n.3 del 18/12/2001 avente ad oggetto “attività prestata per Know-how, assistenza e studio per la costituzione e l’avviamento della Vostra banca, rapporti con l’Ispettorato per il Credito e le Valute e Banca d’Italia” dell’importo di Lire
1.840.255.800;
– fattura n.4 del 18/12/2001 avente ad oggetto “compenso per la dotazione di raccolta diretta e indiretta al Vostro istituto per l’entità convenuta” dell’importo di Lire 7.319.801.498.
Tenuto conto delle seguenti oggettive circostanze:
a) il controllo esercitato da GEFIN su Banca del Titano, sia in termini di partecipazione azionaria al Capitale sia in termini di governance;
b) delle sinergie operative naturalmente esistenti tra i due intermediari, nell’interesse comune di gruppo, e della comune compagnie azionaria, a privilegiare l’apertura dei rapporti bancari della fiduciaria presso la banca controllata e l’apertura dei mandati fiduciari della clientela bancaria presso la società finanziaria controllante;
c) dei modesti volumi di raccolta, diretta ed indiretta, della Banca del Titano, specie nella fase di start-up;
si può convenire che i costi pluriennali, capitalizzati da Banca dcl Titano per oltre 9 miliardi di lire, per ammontare e causale non risultano giustificati da idonea documentazione.
3. 4. In relazione alla vicenda Banca del Titano, conformemente alla delibere congressuali n. 2 del 30 ottobre 2007 l’Avvocatura dello Stato ha provveduto a formalizzare la costituzione di parte civile nei procedimenti penali riuniti n. 1013 – 1041 dell’anno 2006 a carico dei signori Pace Adriano, Marangoni Stefano e Frezza Maurizio. Attraverso tale costituzione l’Ecc.ma Camera si è quindi inserita nei procedimenti penali in discussione per far valere il suo diritto al risarcimento del danno direttamente conseguente ai reati contestati agli imputati. Con sentenza del 7 novembre 2011 l’Ecc.mo Giudice d’Appello Penale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado in data 7 maggio 2011 con cui S.S. Ill.ma il Commissario della Legge aveva condannato tutti gli imputati a pena detentiva e riconosciuto il diritto al risarcimento in favore delle parti civili, e più precisamente della SMIB in relazione al danno patrimoniale e dell’Ecc.ma Camera in riferimento al danno non patrimoniale.
Con la citata sentenza d’appello il Magistrato ha ordinato la trasmissione degli atti al Giudice Inquirente -ai fini un nuovo eventuale esercizio dell’azione penale- perché i fatti sono risultati diversi da quelli attualmente contestati e giudicati.
Si rileva che anche se i due procedimenti penali fossero tuttora pendenti in fase istruttoria, la prescrizione, alla luce di quanto affermato dal Giudice di Primo Grado, sembra essere già intervenuta nella migliore delle ipotesi a far data dal 17 dicembre
2011.
Va precisato che l’articolo 5 del codice di procedura penale assicura il diritto all’azione civile della parte lesa dinanzi al Giudice Civile in caso di prescrizione del reato e conseguente cessazione del relativo processo; tale previsione quindi, in
relazione all’ipotesi di estinzione del reato, sancisce l’impossibilità per il Giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili che possono però essere proposte o riproposte innanzi al Giudice Civile.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO DI STATO
Pasquale Valentini

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