In merito alle note diffuse nei giorni scorsi dalle associazioni bancarie e finanziarie si ritiene utile precisare che non è assolutamente volontà del Governo mettere in discussione il segreto bancario consentendone la violazione attraverso la riforma di procedure previste con il progetto di legge presentato.
Al contrario sono già state fornite le rassicurazioni richieste, e non solo a livello verbale, in quanto, non essendo possibile intervenire ulteriormente sul testo di legge, si è già provveduto a chiarire la volontà del legislatore attraverso l’inserimento di un riferimento esplicito al segreto bancario nella relazione accompagnatoria al progetto di legge che, lo ricordiamo, assieme alle precisazioni a verbale rese all’atto della seconda lettura in Aula consiliare, costituisce parte integrante del provvedimento stesso e colma ogni eventuale lacuna interpretativa in tal senso.
Si è parlato di riferimento esplicito in quanto la normativa prevede già il concetto di “segretezza speciale” per quanto riguarda gli atti del fascicolo processuale, laddove questo concetto riguarda proprio gli atti e i documenti per i quali la riservatezza è disciplinata da altre leggi quali ad esempio lo stesso segreto bancario ma anche quello medico o di altre professioni che fanno riferimento a dati sensibili e a particolari esigenze di privacy o di segretezza vera e propria già disciplinate dalle normative esistenti.
Anche durante la fase istruttoria viene chiarito il concetto per cui, se da un lato rientra nelle facoltà del Giudice inquirente consentire alla parte lesa di assistere ad alcuni atti quali perquisizioni, accessi e perizie, dall’altro occorre che questo non confligga con fondamentali esigenze di difesa dell’imputato o di riservatezza delle indagini condotte, e tra queste sono obbligatoriamente da comprendersi quelle di tutela di dati sensibili o sottoposti a regimi di segretezza speciale come sopra specificato. In tale caso, infatti, il Giudice risponde negativamente alla richiesta della parte lesa.
Ad avviso del legislatore la norma è chiarissima e non consente abusi o distorsioni, ma, in ogni caso, l’intervento che si va a predisporre a livello di relazione accompagnatoria e di precisazioni a verbale rende ancora meglio, e senza possibilità di equivoci, il concetto, al punto che non ci sarebbero state difficoltà neppure ad inserirlo anche in via diretta nell’articolato, qualora fosse stato segnalato prima del passaggio nella commissione consiliare.
Si ritiene pertanto che i timori sollevati, relativamente alla tutela del segreto bancario, abbiano trovato adeguata risposta da parte del legislatore e, al tempo stesso, si coglie l’occasione per confermare la validità dei principi cardine di questa riforma che verrà discussa a settembre senza inutili ed immotivati slittamenti.
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