Sulle esterovestizioni da valutare bilanci e scritture. IlSole24Ore, Diego Avolio – Benedetto Santacroce

Sulle esterovestizioni da valutare bilanci e scritture. IlSole24Ore, Diego Avolio – Benedetto Santacroce

Sole 24 Ore

Dopo la risposta dell’Agenzia alla denuncia dell’Associazione italiana dottori commercialisti

Fisco e contribuenti. Sulle esterovestizioni da valutare bilanci e scritture – Controlli, carte Ue da valutare

Diego  Avolio – Benedetto  Santacroce
Controlli, carte Ue da valutare. Sulle società esterovestite le Entrate disconoscono bilanci e scritture armonizzate

IL PROBLEMA In genere i verificatori procedono a ricostruzioni extracontabili e negano anche la deducibilità dei costi

La risposta della Commissione Ue alla denuncia avanzata dall’Aidc (l’Associazione italiana dottori commercialisti) sull’incompatibilità comunitaria della normativa italiana in materia di “esterovestizione” (si veda «Il Sole 24 Ore» di due giorni fa) ripropone all’attenzione degli operatori alcune questioni sollevate nel corso degli accertamenti in materia di residenza fiscale delle società estere.

In genere i verificatori, quanto meno in prima battuta, procedono a una ricostruzione “extracontabile” del reddito della società considerata “esterovestita”, disconoscendo la deducibilità dei costi, oltre che delle imposte già assolte all’estero. La giustificazione che viene di norma addotta è che, in considerazione dell’inevitabile assenza di una dichiarazione dei redditi e di una contabilità nel nostro Paese, il soggetto estero non potrebbe portare in deduzione i costi, perché privi dei requisiti della certezza, né potrebbe scomputare le imposte estere, data la formulazione dell’articolo 165, comma 8 del Tuir, che vieterebbe il riconoscimento del relativo credito, in assenza di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata in Italia.
Il tema è di estrema attualità, anche perché le contestazioni elevate dalla Guardia di finanza o dall’agenzia delle Entrate potrebbero riguardare società “commerciali” e non solo le holding di partecipazione, per le quali, nei fatti, i costi di esercizio sono di norma contenuti, come pure le imposte assolte sui ‘passive income’.
Un accertamento “extracontabile” del reddito della società “esterovestita” basato solo sui ricavi, e non sul reddito, finirebbe per riprendere a tassazione una grandezza sicuramente non rappresentativa della capacità contributiva e, a ben vedere, in assenza delle condizioni previste all’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973. Difatti, laddove il soggetto estero abbia adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e contabili nello Stato in cui ha sede non potrebbe essere accusato di avere adottato un comportamento finalizzato  a rendere difficoltosa la ricostruzione del proprio reddito in Italia. Con il naturale portato che l’Agenzia non potrebbe disattendere “in automatico” il contenuto del bilancio (e delle connesse scritture contabili) del soggetto estero, in analogia, peraltro, a quanto avviene nella disciplina Cfc.
La considerazione assume particolare significato laddove la società estera abbia la propria sede nell’Unione europea. In questa ipotesi, infatti, la mancata considerazione delle scritture contabili del soggetto estero sarebbe del tutto ingiustificata, non solo perché effettivamente esistenti sebbene all’estero, ma soprattutto perché tenute secondo modalità “armonizzate” di altro Stato appartenente all’Unione europea. In proposito, vale ricordare che la Corte di giustizia ( sentenza 15 giugno 1997, C-250/95; sentenza 18 dicembre 2007, C-101/05) ha affermato il principio del “mutuo riconoscimento” dei bilanci redatti secondo le legislazioni nazionali. L’agenzia delle Entrate, in tema di consolidato fiscale, ha ritenuto comunque attendibile la ricostruzione del reddito di una società costituita in Francia e residente ai fmi fiscali in Italia, proprio sulla base delle risultanze del bilancio estero (risoluzione 30 ottobre 2008,n.409/E).
 Gli obblighi contabili e dichiarativi effettuati all’estero dal soggetto considerato “esterovestito” può essere qui facilmente riscontrato dalle Entrate consultando le banche dati normalmente disponibili presso la Camera di commercio – Ebr, European business register – oltre che attivando la procedura amichevole di scambio delle informazioni, il cui utilizzo è stato pure richiamato dalle nostre autorità fiscali come normale prassi nelle risposte fornite alla Commissione europea.
SulSole 24 Ore del 10 novembre le indicazioni dell’agenzia delle Entrate in materia di prova dell’esterovestizione delle società. Le indicazioni sono arrivate nel corso di un carteggio con la commissione europea chiamata in causa dall’Aidc

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