Svizzera-Gb, accordo sui capitali – Un segreto bancario a scelta, Italia Oggi, Gabriele Frontoni

Svizzera-Gb, accordo sui capitali – Un segreto bancario a scelta, Italia Oggi, Gabriele Frontoni

Italia Oggi

Svizzera-Gb, accordo sui capitali – Un segreto bancario a scelta

Gabriele  Frontoni

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Gli inglesi pagheranno fino al 48% del valore del patrimonio depositato nelle banche elvetiche

Svizzera-Gb, accordo sui capitali

Pace fatta tra Svizzera e Gran Bretagna sul terreno fiscale. Sulla scia dell’analogo accordo con la Germania, chi detiene già capitali all’interno dei caveau delle banche elvetiche sconosciuti all’Hmrc potrà effettuare un pagamento unico d’imposta oppure dichiarare i propri conti. Mentre i futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari. britannici saranno assoggettati a un’imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche. Sui futuri redditi e utili verrà applicata un’imposta liberatoria con aliquota tra il 27 e il 48%

Tra Berna e Regno Unito siglato  l’accordo che sostituisce lo scambio di informazioni  fiscali

All’erario inglese imposta liberatoria o conti dichiarati

E’ pace  fatta tra Svizzera e Regno Unito sul terreno del Fisco. Michael Ambiihl, segretario di Stato del Dipartimento federale delle finanze svizzere e Dave Hartnett, segretario permanente per le tasse presso l’Hmrc (l’Agenzia delle entrate britannica), hanno raggiunto ieri uno storico accordo, plasmato sulla falsa riga di quello siglato a metà agosto tra la Svizzera e la Germania, che sancisce l’esigenza di anonimato fortemente richiesta dal sistema finanziario elvetico garantendo, al tempo stesso, la riscossione sui proventi da capitali britannici depositati presso le banche svizzere. La nuova convenzione fiscale prevede, infatti, per le persone residenti nel Regno Unito, il pagamento a posteriori di un’imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Nello specifico, chi detiene già capitali all’interno dei caveau delle banche elvetiche sconosciuti all’Hmrc potrà effettuare un pagamento unico d’imposta oppure dichiarare i propri con-ti. Mentre i futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari britannici saranno assoggettati a un’imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche.

«La soluzione negoziata unisce due richieste legittime, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate, dall’altra», si legge nel documento all’interno del quale viene ribadito come la collaborazione bilaterale negoziata nella convenzione sfocerà, a lungo termine, nello scambio automatico di informazioni applicato ai redditi da capitali». E così, sui futuri redditi e utili da capitale verrà applicata un’imposta liberatoria alla fonte con un’aliquota compresa tra il 27 e íl 48% a seconda della categoria del reddito da capitale, il cui versamento sancisce la piena soddisfazione dell’obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio. Non solo. Allo scopo di impedire che nuovi capitali non tassati vengano depositati in Svizzera, i due Paesi hanno convenuto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità britanniche di presentare domande di informazioni indicanti il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande saranno inizialmente limitate a un numero compreso tra qualche centinaio e un massimo di 500 all’anno e dovranno basarsi su motivi plausibili. Successivamente il loro numero sarà adeguato sul *** la base dei risultati. Non solo. Lintesa esclude l’applicazione della ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta »fishing expedition». Mentre ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, le persone residenti nel Regno Unito avranno la possibilità di pagare un’imposta calcolata in modo forfettario. »L’ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34% dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell’importo iniziale e finale del capitale». E per tutti coloro che non vorranno effettuare questo pagamento, sarà possibile dichiarare alle autorità britanniche la propria relazione bancaria in Svizzera. Tra le altre novità introdotte dall’intesa, la possibilità che gli istituti finanziari possano accedere ai reciproci mercati. Analogamente è stata risolta la problematica dell’acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. «In virtù della convenzione, il Regno Unito non ha motivo di acquisire dati rubati e dichiara che il perseguimento penale di impiegati bancari a causa di una partecipazione a reati fiscali è molto improbabile», si legge nel testo. Infine, la convenzione contiene norme speciali per i cosiddetti «soggetti non domiciliati nel Regno Unito», vale a dire per le persone che soggiornano in Gran Bretagna senza avere un domicilio durevole. E per garantire un gettito minimo a titolo di ricupero d’imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 500 milioni di franchi. Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d’imposta e restituito alle banche. La tappa successiva alla parafatura prevede la firma della convenzione da parte di entrambi i governi nelle prossime settimane

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