La legge sulle telecomunicazioni

La  legge sulle telecomunicazioni

La  legge sulle
telecomunicazioni

 

 

LEGGE 28 Marzo 1988 n.57 (pubblicata il 31/3/88)

Disciplina dei servizi di telecomunicazioni

Art.
1

E’ prerogativa
esclusiva dello Stato, in tutto il territorio della Repubblica, l’installazione
e la gestione in regime di monopolio di impianti e servizi di telecomunicazioni.

Art.
2

La realizzazione,
l’esercizio e la gestione di servizi pubblici di telecomunicazioni potranno
essere affidati, su proposta del Dicastero competente e deliberazione del
Congresso di Stato, ad Aziende o Società private, mediante concessioni
temporanee ad Aziende, Enti o Società, che saranno impegnate al rispetto delle
convenzioni e delle norme di legge assicurando la correttezza e la riservatezza
dei servizi.

Art.
3

Il Dicastero
competente svolge anche funzioni di programmazione, coordinamento e controllo
dell’intero settore delle comunicazioni.

Il predetto
Dicastero è preposto altresì al controllo circa l’esatta applicazione degli atti
di concessione, delle convenzioni internazionali, della regolamentazione dei
servizi di telecomunicazioni e della presentazione al Congresso di Stato di
proposte riguardanti le tariffe, le tasse, i canoni ed i contributi relativi ai
servizi di telecomunicazioni.

Art.
4

E’ prerogativa
esclusiva dello Stato realizzare e gestire impianti per il servizio di
radiodiffusione e radiodiffusione da satellite.

Tale prerogativa
potrà essere esercitata attraverso la costituzione di uno o piu’ Enti di
gestione al quale o ai quali saranno affidati in concessione temporanea
esclusiva i servizi di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite.

Art.
5

Per lo
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato nonchè per
l’utilizzazione delle necessarie apparecchiature, è richiesta apposita
concessione o autorizzazione rilasciata dal Dicastero competente.

Le concessioni
per servizi di telecomunicazioni ad uso privato non possono essere accordate se
tra i punti estremi da collegare esiste simile servizio ad uso pubblico e quando
lo stesso servizio può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a
disposizione dall’Amministrazione Poste e Telecomunicazioni o suoi concessionari
gestori di servizi pubblici.

Spetta sempre al
Dicastero competente autorizzare eventuale collegamento di reti di
telecomunicazioni ad uso privato di qualsiasi tipo, inerenti a qualsivoglia
servizio, a reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.

L’accesso e
l’interconnessione di strutture atte alla raccolta, elaborazione e distribuzione
pubblica dei dati e delle informazioni con reti pubbliche di telecomunicazioni,
dovranno essere sempre autorizzate dal Dicastero competente.

Art.
6

Non sono soggetti
a concessioni o autorizzazione impianti di citofonia e di videocitofoni.

I suddetti
impianti non possono venire posti in comunicazione con altri impianti dello
stesso tipo, nè possono essere collegati con impianti adibiti ad altro servizio.

Art.
7

Tutti i servizi
di telecomunicazioni, con esclusione di quelli già affidati in concessione
temporanea, e dei servizi di radiodiffusione e radiodiffusione da satellite,
potranno essere affidati in concessione temporanea esclusiva ad un Ente, a
partecipazione pubblica e/o privata.

L’operatività e
le finalità dell’Ente saranno definite da apposita legge.

Art.
8

Il Dicastero
competente ha facoltà di stipulare, su delega del Congresso di Stato,
convenzioni con Amministrazione estere per regolare, nell’interesse comune, i
servizi pubblici previsti nella presente legge.

Art.
9

La disciplina dei
servizi pubblici di telecomunicazioni di cui alla presente legge sarà
specificatamente regolata da appositi Decreti Reggenziali.

Art.
10

La realizzazione
o la gestione di impianti ed in genere lo svolgimento, da parte di privati, di
attività in contrasto con la presente legge – comprese quelle attività che
comportino interruzione, disturbo o interferenze di impianti o servizi esistenti
– sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a lire (art. 81
n.2 e art. 84 del Codice Penale).

Al reato può
conseguire la confisca degli impianti e delle cose che servirono a commetterlo.
In pendenza del giudizio, il giudice ordina l’immediata cessazione dell’attività
illecita, con facoltà di disporre il sequestro degli impianti.

La segretezza e
la riservatezza delle comunicazioni oggetto della presente legge sono tutelate
dall’art. 190 del Codice Penale.

Art.
11

E’ abrogata la
Legge n.1 dell’8 marzo 1927.

Art.
12

La presente legge
entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra
Residenza, addì 30 marzo 1988/1687 d.F.R.

I CAPITANI
REGGENTI

Gianfranco
Terenzi – Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI
STATO

PER GLI AFFARI
INTERNI

Alvaro Selva

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