Trasparenza emolumenti per incarichi pubblici. Progetto di legge Upr

Trasparenza emolumenti per incarichi pubblici. Progetto di legge Upr

L’Officina del cambiamento è un’iniziativa politica attivata da UPR per portare al centro del dibattito politico proposte concrete e temi vicini alla cittadinanza.

Prima iniziativa dell’Officina del cambiamento è il Progetto di Legge ““Trasparenza emolumenti per incarichi pubblici”.

Officina del cambiamento intende con il Progetto di Legge introdurre nell’Ordinamento Sammarinese un principio di trasparenza molto semplice: gli emolumenti per incarichi elettivi o di nomina del Consiglio Grande e Generale sono pubblicati on line sul sito del Consiglio Grande e Generale.

Un atto che può sembrare banale ma che manca dalle prassi Istituzionali della Repubblica di San Marino e spesso provoca speculazioni presso la cittadinanza e iniziative politiche delle forze politiche per conoscere gli importi degli emolumenti percepiti dagli organismi / istituzioni di nomina del Consiglio Grande e Generale.

L’auspicio di UPR è che il Progetto di Legge possa essere presto esaminato e che nell’Ordinamento Sammarinese sia introdotto per Legge un principio ormai normale per molti Stati.

Officina del cambiamento sta lavorando a nuovi Progetti di Legge affinché i temi delle numerose richieste che pervengono dalla cittadinanza di intervento in molti settori pubblici possano sfociare in iniziative istituzionali da portare all’attenzione del Consiglio Grande e Generale.

Unione per la Repubblica – Officina del cambiamento

RELAZIONE al Progetto di Legge “Trasparenza emolumenti per incarichi pubblici”

Il Progetto di Legge “Trasparenza emolumenti per incarichi pubblici” intende legiferare in un settore in cui vi è una completa assenza di disposizioni normative.

Vi sono stati in questi anni timidi tentativi di rendere trasparenti gli emolumenti dei soggetti che ricoprono incarichi pubblici limitatamente alla Legge Elettorale che impone di consegnare all’atto della candidatura copia della dichiarazione dei redditi.

Ma una volta avvenuta l’elezione in Consiglio Grande e Generale o negli Organismi Istituzionali di nomina del Consiglio Grande e Generale non vi è alcuna disposizione che imponga la pubblicità sugli emolumenti percepiti.

Questa condizioni è comune a tutti gli incarichi derivanti da nomine del Consiglio Grande e Generale su cui vige opacità assoluta e in molti casi situazioni contraddittorie rispetto agli orientamenti assunti dall’Organo Legislativo e di Governo.

UPR intende con questo Progetto di Legge introdurre una prassi ampiamente adottata da numerosi Stati o Organizzazioni Internazionali a cui la Repubblica di San Marino aderisce.

L’esigenza di trasparenza manifestata dai cittadini non può essere affidata solo a singole iniziative consiliari che possono chiedere in modo estemporaneo importo o natura di emolumenti, ma deve essere declinata in modo strutturale e continuativa, con precisi obblighi e sanzioni per i soggetti che contravvengono a tali disposizioni.

UPR propone di utilizzare il sito web del Consiglio Grande e Generale, organo centrale nel processo di nomine oggetto del perimetro di azione previsto dal presente disegno di Legge.

Il Progetto di Legge non introduce novità stravolgenti per l’Ordinamento della Repubblica di San Marino in quanto l’oggetto della norma è rendere pubblico un dato semplice, già disponibile in modo aggregato agli Enti che erogano gli emolumenti, rendendo tale informazione fruibile e consultabile alla cittadinanza.

Siamo certi che l’applicazione della presente norma rappresenti un elemento per accrescere la trasparenza delle Istituzioni, aumentare la rendicontabilità verso i cittadini e soprattutto un atto di coerenza verso gli impegni che la Repubblica di San Marino sta assumendo a livello internazionale.

Per quanto sopra esposto sottoponiamo il presente Progetto di Legge all’attenzione del Consiglio Grande e Generale auspicando che possa essere presto esaminato e tradotto in Legge.

Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica

William Giardi

PROGETTO DI LEGGE “TRASPARENZA EMOLUMENTI PER INCARICHI PUBBLICI”

Art. 1 (Ambito di pertinenza)

 1.      Al fine di dare concreto seguito al principio di trasparenza è stabilito il principio in base al quale l’emolumento originato da incarico elettivo o per ruoli stabilite da Leggi dello Stato che comportano un processo di nomina o di presa d’atto del Consiglio Grande e Generale è reso pubblico.

2.      Gli incarichi oggetto della norma sono:

a)      Membro del Consiglio Grande e Generale;

b)      Ecc.ma Reggenza;

c)      Membro del Congresso di Stato;

d)      Membro delle Commissioni Consiliari permanenti o speciali;

e)      Membro del Consiglio dei XII;

f)       Sindaci di Governo;

g)      Ogni altra nomina collegata all’incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.

3.      Sono esclusi dalla presente Legge tutti gli incarichi che non prevedono alcuna remunerazione.

4.      Sono inclusi tutti i corrispettivi qualificati come rimborso spese o benefit aziendale.

Art. 2 (Modalità operativa)

1.      Entro il mese di febbraio di ciascun anno i soggetti che corrispondono gli emolumenti alle figure oggetto della presente norma, trasmettono alla Segreteria Istituzionale le informazioni sugli emolumenti corrisposti:

2.      I dati devono essere forniti in formato elettronico, suddivisi per nome, funzione svolta e ogni altro dettaglio aggiuntivo eventualmente.

3.      L’informazione deve contenere l’importo lordo / netto e il dettaglio relativo alla corresponsione o formazione dell’importo totale.

4.      Le informazioni saranno pubblicate in apposita sezione del sito web del Consiglio Grande e Generale, suddivise per tipologia di incarico e in ordine alfabetico.

5.                  La Segreteria Istituzionale darà opportuna pubblicità dell’avvenuta pubblicazione che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3 (Sanzioni)

1.                  I soggetti che non ottemperano alle disposizioni della presente Legge saranno oggetto di sanzione pari al 10% degli emolumenti ricevuti nell’anno di riferimento.

Art. 4 (Norma di coordinamento)

1.                  Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente Legge.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1.      La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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