Contratto servizi, vacanza contrattuale, rinnovo contratto industria

Contratto servizi, vacanza contrattuale, rinnovo contratto industria

Contratto Servizi: una bella “VAC______A” per tutti!
E’ passato molto in secondo piano il rinnovo contrattuale del settore Servizi come a volere “mascherare” un qualcosa che non ha funzionato alla perfezione; ci riferiamo in particolare alla “vacanza contrattuale”.
Con questo termine s’intende quel periodo che intercorre tra la conclusione di un contratto collettivo di lavoro e la stipula di quello nuovo. Un periodo di “ritardo” che si presenta costantemente in quanto le parti sedute al tavolo delle trattative, associazioni di categoria e sindacati, difficilmente trovano subito un accordo. Ma il tempo che impiegano lascia il dipendente in trepidante e sospirante attesa delle nuove condizioni lavorative.
Per ovviare a questi “ritardi”, nel Contratto Nazionale dei Servizi stipulato del 2006 era prevista, all’articolo 41, “indennità di vacanza contrattuale in base alla quale, qualora dopo due mesi dalla scadenza dei contratto non sia intervenuto nessun accordo, sarà corrisposta ai dipendenti a partire dal mese successivo a titolo di acconto sui futuri aumenti, una cifra pari al 50% degli aumenti contrattuali erogati nell’anno precedente.”
Purtroppo la realtà è stata ben differente. L’aumento, per chi lo ha percepito, è stato pari all’1,35% ma è ufficialmente confermato che alcuni dipendenti lo abbiano ricevuto mentre altri no. Per questa “mancanza” in considerazione del fatto che alcune aziende hanno già applicato la tabella retributiva per la vacanza contrattuale si ritiene necessario riallineare le tabelle retributive e gli aumenti retributivi”, e quindi, chi ha giustamente percepito l’aumento, si vedrà detrarre da ogni mensilità per i prossimi 3 anni, un importo precedentemente ottenuto e derivante dal regolare aumento contrattuale del salario.
Noi vogliamo sottolineare due concetti. Il primo relativo al mancato rispetto degli accordi sottoscritti in un Contratto Nazionale da parte di “alcune aziende”; il secondo, il mancato vigilare, la mancata tutela e conseguente denuncia da parte delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto Nazionale e non ne hanno preteso il rispetto degli accordi.E se per poter promuovere qualsiasi azione legale il sindacato deve ricevere mandato scritto e specifico dal lavoratore che possiede tale diritto, perché non concedere al sindacato stesso, in sede di rinnovo contrattuale, la possibilità di promuovere azione legale se il contratto, che ha efficacia “erga omnes”, non viene rispettato? Ed invece, con quale mandato viene firmato un contratto che impegna gli stessi lavoratori a restituire (chi ha ricevuto l’indennità) quanto previsto dal contratto stipulato sempre dagli stessi sindacati?
E’ infine in valutazione il rinnovo del contratto Industria scaduto nel 2014. Anche per l’Industria era prevista la “vacanza contrattuale”. Era contenuta sia all’art. 61 del contratto del 1998 (pari al 30%) sia all’art. 40 del contratto 2005 (pari al 50%). Nell’ultimo contratto non se ne fa più menzione e sembra essere stato sostituito da una procedura di “copertura dell’inflazione”. Sicuramente non si vedranno aumenti importanti, ma sarebbe assurdo se venisse richiesto ai lavoratori di restituire la differenza tra quanto percepito negli anni precedenti ed il tasso l’inflazione registrato!

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