Valerio Giuliani – L’informazione: Anche le somme di denaro ‘scudate’ possono essere poste sotto sequestro

Valerio Giuliani – L’informazione: Anche le somme di denaro ‘scudate’ possono essere poste sotto sequestro

L’informazione di San Marino

Ben puo’ il Gip confiscare preventivamente gli importi rimpatriati

Anche le somme di denaro ‘scudate’ possono essere poste sotto sequestro

Valerio Giuliani

SAN MARINO. Il beneficio dell’immunità penale è concesso, dall’ordinamento italiano, soltanto per i reati ascritti agli articoli da 2 a 5 del Dlgs 74/2000 e non anche per tutta la gamma di reati, per i quali, anche se compiuti con capitali rientrati dall’estero per mezzo dello “scudo fiscale”, è prevista la dovuta pena. Ciò è quanto ha deciso con la
sentenza n. 49191 del 14 dicembre
2015, la sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a giudicare in merito al mancato accoglimento, da parte di un tribunale, della richiesta di riesame presentata da una persona colpevole del reato di frode fiscale a cui erano state
sequestrate, preventivamente
dal giudice delle indagini preliminari,
ingenti somme di denaro
depositate su conti correnti
intestati a società fiduciarie..

Gli inquirenti avevano scoperto un articolato meccanismo di società fiduciarie costituite allo scopo di far rientrare, fraudolentemente, ingenti capitali (intorno agli 8,5 milioni di euro) trasferite da clienti italiani nella Repubblica di San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 231/2007, che impone l’obbligo di indicare il titolare effettivo del patrimonio. 

L’imputato, a tal fine, aveva costituito, in concorso con altre persone, un reticolo di società aventi sede legale a San Marino (che, ricordiamo, essere
oggi uno Stato collaborativo e
trasparente per quanto concerne
questioni fiscali con l’Italia) e in altri Paesi non cooperanti, con lo scopo di far rientrare in patria grandi somme di denaro per mezzo di società fiduciarie con sede a Roma.

L’impianto fraudolento veniva
utilizzato dalla clientela italiana
dell’imputato per disporre del
denaro esportato, evitando
gli obblighi imposti dal Dlgs
231/2007 grazie a un sistema di
schermi fiduciari.
Avverso il diniego di annullamento
del sequestro di
denaro da parte del tribunale
competente, il contribuente,
per mezzo del proprio difensore,
aveva presentato ricorso
in Cassazione adducendo, tra
le motivazioni, che le somme
oggetto della misura cautelare
preventiva, erano state già
sottoposte allo “scudo fiscaleter”
per il tramite della società
fiduciaria italiana.

Secondo il ricorrente, la
procedura di emersione era
stata regolarmente compiuta e
perfezionata con il pagamento
degli importi in favore dell’Erario da parte dell’intermediario
incaricato e l’adesione allo
“scudo fiscale-ter” (articolo
13-bis del Dl 78/2009) non
poteva considerarsi attività di
occultamento volta a consentire
il riciclaggio, essendo, al
contrario, pratica di emersione
e regolarizzazione delle somme
mediante adesione a una legge
dello Stato.
Inoltre, i giudici di merito, nel
provvedimento impugnato,
secondo la difesa dell’imputato,
non avevano correttamente
valutato i presupposti del fumus
commissi delicti e del periculum
libertatis, necessari per
la legittima applicazione della
misura cautelare del sequestro
e che sarebbero dovuti essere
considerati del tutto insussistenti.
La Corte di cassazione, con
la sentenza in commento, dichiarando
l’inammissibilità del
ricorso presentato dal reo, ha
chiarito che i giudici di merito,
per valutare la sussistenza degli
elementi essenziali per l’applicazione
delle misure cautelari
non devono accertare la ricorrenza
della gravità degli indizi
di colpevolezza, ma soltanto
evincere la concretezza degli
elementi stessi (cfr Cassazione,
sezione penale, nn. 5656 e
47686 del 2014).

Per quanto concerne le somme
di denaro oggetto dello “scudo
fiscale-ter”, la Cassazione è già
intervenuta in precedenza (cfr
sentenza 28724/2011) chiarendo
che la non punibilità prevista
dalla disciplina in questione
riguarda solamente le condotte
afferenti le somme che
dall’estero rientrano in Italia.
Come è noto, l’articolo 13
del Dl 78/2009 stabilisce una
misura incentivante per il
rimpatrio di attività finanziarie
e patrimoniali detenute fuori
del territorio dello Stato. In
sostanza, con il pagamento di
un’imposta straordinaria su
un rendimento lordo presunto
del capitale e con un’aliquota
comprensiva di interessi e
sanzioni, viene accordato il
beneficio della “sterilizzazione
del capitale” rimpatriato, che
non può costituire elemento
utilizzabile a sfavore del
contribuente (ad esempio, in
quanto rivelatore di capacità
contributiva), nonché l’esonero
dall’obbligo di segnalazione di
cui al Dlgs 131/2007, articolo
41, e altri effetti premiali, tra
cui l’esclusione della punibilità
per alcuni reati fiscali.

Tale impunibilità, sostiene la
Corte suprema, va intesa in
termini fortemente restrittivi e
riferiti, dunque, alle sole condotte
afferenti i capitali oggetto
della procedura di rimpatrio.
La concessione da parte dell’ordinamento
giuridico italiano
del beneficio della non punibilità
(“scudo”) nei confronti di
coloro che avevano sottratto
capitali dal potere impositivo
dello Stato, esportandoli
all’estero in Paesi con pressioni
fiscali inferiori o addirittura
inesistenti, doveva avere,
come ha avuto, una funzione
incentivante per l’emersione di
ricchezze celate all’estero per
evadere il Fisco, permettendone
il rientro, regolarizzandole
tramite il pagamento dell’imposta
straordinaria e concedendo
al possesso di questi capitali
“depurazione” da eventuali
rilievi penali.

Il Collegio di legittimità, però,
avverte che “non c’è alcun
effetto espansivo esterno nel
senso di un’immunità soggettiva
in relazione ad altri reati
nella cui condotta non rilevino
affatto i capitali trasferiti e
posseduti all’estero e successivamente
oggetto di rimpatrio”.
L’esonero dalla punibilità, ribadisce,
è riferita alle sole somme
rimpatriate.


È bene ricordare che deve
essere chiaro un distinguo tra
“scudo fiscale” e “condono”:
nel primo caso, le somme
godono del beneficio dell’impunibilità;
nel secondo, invece, le
somme condonate riguardano
una specifica annualità reddituale
e mantengono l’ordinaria
rilevanza penale (cfr Cassazione,
28724/2011).

In buona sostanza, nel caso
specifico, la Corte di cassazione
ha ribadito che le somme
“scudate” possono essere
sottoposte a sequestro preventivo
se riferite a condotte che
configurano il reato di riciclaggio,
proprio perché l’immunità
è concessa dall’attuale ordinamento
solo per alcuni tipi di
reato (articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
Dlgs 74/2000), mentre per altre
fattispecie permane l’ordinaria
rilevanza penale.

Nuovo fisco oggi

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