Avvocati e Notai nella Repubblica di San Marino

Avvocati e Notai nella Repubblica di San Marino
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO E STATUTO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Oggetto della professione)

L’avvocato e notaio esplica la propria attività professionale
nell’ambito dell’oggetto che è definito come segue:
a) nell’esercizio delle
funzioni di Notaio egli attribuisce pubblica fede a quanto attesta o certifica
di aver personalmente eseguito o essere avvenuto in sua presenza; pertanto, a
titolo meramente esemplificativo, riceve gli atti tra vivi e di ultima volontà,
conserva gli atti da lui stesso rogati e quelli ricevuti in deposito, rilascia
copie conformi, certificati ed estratti e svolge tutte le altre funzioni
attribuite agli dalla legge e dalla consuetudine, rivestendo sempre,
nell’esercizio ditali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale;
b)
nell’esercizio delle funzioni di Avvocato egli rappresenta, assiste e difende le
parti in qualunque stato e grado del giudizio, civile, penale, amministrativo o
fiscale, sia in sede giudiziaria, anche di conciliazione, che in sede arbitrale,
svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che
stragiudiziale, in ogni branca del diritto e può assumere incarichi di curatore
o procuratore in procedure concorsuali o di liquidazione ed ogni altro incarico
giudiziale rientrante nelle sue competenze.

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