San Marino. Mose2, il processo parte con le eccezioni di ne bis in idem internazionale

San Marino. Mose2, il processo parte con le eccezioni di ne bis in idem internazionale

L’informazione di San Marino

Mose2, il processo parte con le eccezioni di ne bis in idem internazionale 

Difensori: “Per gli stessi fatti già processati in Italia”. Il Pf contesta. Il Giudice: sono reati diversi, si procede e per una parte si riserva la decisione. Mantovani ammessa come parte civile

AntonioFabbri

SAN MARINO. Prima udienza del processo ribattezzato “Mose2”, incentrato sulle contestazioni di reato legate alla creazione di fondi neri che poi diventavano mazzette nell’ambito della cosiddetta “tangentopoli veneta”. Ieri, davanti al giudice Battaglino, degli imputati era presente il solo ex console William Colombelli. La ex segretaria dell’allora governatore del veneto Giancarlo Galan e l’ex manager della Mantovani, Piergiorgio Baita, erano contumaci. C’erano invece i loro avvocati. Alessandro Rampinelli del foro di Venezia e il collega di San Marino Pierluigi Bacciocchi
per Baita; Filippo Cocco del foro di Rimini e Maria Selva di San Marino per Colombelli; Carlo Augenti del foro di Padova e Maurizio Simoncini di San Marino per Claudia Minutillo. Per la parte civile, la società Mantovani Spa, specializzata nella realizzazione delle grandi opere tra cui, appunto, il sistema di paratie per l’acqua alta a Venezia, il Mose, c’erano l’avvocato Francesco Mazza di San Marino e il collega italiano. Presente anche la pubblica accusa, i procuratori del fisco Giorgia Ugolini e Roberto Cesarini.

A tutti e tre gli imputati è contestata l’associazione a delinquere. Baita e Minutillo devono poi rispondere di appropriazione indebita dei fondi della Mantovani. Colombelli, invece, è accusato di riciclaggio, di false fatturazioni e di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale. Attraverso le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Bmc Broker di Colombelli, i soldi arrivavano a San Marino. Poco dopo erano
prelevati dalla banca in contati e utilizzati per le mazzette in Veneto. La prima udienza di ieri è stata interamente dedicata alle eccezioni preliminari. Due, principalmente, quelle mosse dagli avvocati. Una sul ne bis in idem internazionale, secondo la quale, essendoci stati dei patteggiamenti in Italia per i medesimi fatti, questi non potrebbero essere nuovamente giudicati a San Marino. L’altra eccezione era sulla costituzione di parte civile, che viene contestata dalle difese.

La difesa Baita Ha esordito ponendo la questione del ne bis in idem internazionale l’avvocato Pier Luigi Bacciocchi. “Penso che, al di là di ogni altra questione, un paese come il nostro debba tener conto di questo fatto: non è umanamente possibile che una persona che ha commesso lo
stesso fatto possa essere chiamato a risponderne in due stati. Conosciamo la giurisprudenza di San Marino, ma chiediamo a lei –ha detto rivolgendosi al giudice- di riconsiderare la questione, anche perché stiamo parlando di fatti che hanno già visto una condanna oltre confine”.

La difesa Colombelli “Condivido posizione del collega – ha detto l’avvocato Filippo Cocco – Gli stati comunitari, in funzione dei trattati tra loro
intercorsi, vedono automaticamente applicato il principio del ne bis in idem in tutta l’Ue, senza necessità di deposito degli strumenti di ratifica.
San Marino, non può quindi chiedere agli stati comunitari che facciano loro adempimenti ai quali non sono tenuti, ma lo deve fare lui. San Marino non può non riconoscere una convenzione comunitaria. E’ un problema che San Marino si poterà dietro all’infinito se non riconosce quello che ha già ratificato”. L’avvocato Cocco ha anche contestato la costituzione di parte civile della Mantovani. “Non c’è il danno. Le fatture false hanno generato semmai un vantaggio, perché hanno abbattuto l’imponibile di Mantovani. Chiedo pertanto di estromettere la parte civile quanto a Colombelli”.

La difesa Minutillo “Noi ci associamo a richieste fatte dai colleghi –ha detto l’avvocato Carlo Augenti– So che poi la giurisprudenza in materia di ne bis in idem internazionale è mutata, ma volevo citare una sentenza del 2013. Cinque righe in cui si legge: imperiosi e basilari esigenze di giustizia supportate da un rassicurante quadro di regole internazionali, impongono al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedereperché il fatto è stato già interamente giudicato in altro stato”. Sentenza questa poi richamata anche dall’avvocato di Colombelli, Maria Selva. Dal canto suo l’altro legale della Minutillo, l’avvocato Maurizio Simoncini, ha ricordato l’articolo 1 della carta dei diritti del ‘74 secondo con cui San Marino riconosce e si uniforma al dettato dei principi internazionalmente riconosciuti. “Se il reato associativo è quello che è stato giudicato in Italia –ha poi aggiunto- questo tribunale deve prosciogliere da quella contestazione gli imputati”.

La parte civile Ha preso la parola l’avvocato Fancesco Mazza. “Le ragioni per questa procura depongono per una piena legittimazione.
Tutta la sequenza criminosa è inscindibilmente connessa, aggravata dagli atti posti in essere per occultare i proventi del reato di appropriazione
indebita. Il capo di imputazione parla di distrazione di fondi a danno di Mantovani per oltre 9 milioni di euro. La costituzione di parte civile in questo processo è una scelta logica”. Ha replicato il legale della Minutillo, Maria Selva. “Quanto detto dalla parte civile avvalora ancor più l’inammissibilità della costituzione verso Colombelli. Tutte le condotte che si assumono rilevanti, riguardano solo quella del terzo capo di
imputazione, appropriazione indebita, contestato a Baita e Minutillo”.

La procura fiscale
Il Pf Giorgia Ugolini ha richiamato la giurisprudenza più recente in materia: “Non può trovare applicazione il ne bis in idem internazionale perché l’Italia non ha mai depositato gli strumenti di ratifica della convenzione internazionale che lo prevede. Se il giudice aderisse, vincolerebbe la soggettività internazionale dello Stato di San Marino. Nella citata sentenza del 2013, i fatti contestati (la vicenda dell’estorsione ai danni di Piero Reggini, ndr.) erano interamente commessi in Italia, ancorché nei confronti di cittadino sammarinese”. Il Pf Roberto Cesarini ha richiamato la reciprocità ed ha aggiunto: “Non si può pretendere che San Marino abdichi alla propria sovranità, quando
abbiamo assistito a episodi in cui si contestavano, in Italia, fatti interamente avvenuti a San Marino. Nella fattispecie mi pare ci siano elementi in base ai quali la Commissione dei fatti è avvenuta interamente nella Repubblica di San Marino. Sulla giurisdizione di questo tribunale mi pare non possano esserci dubbi”.

La decisione del giudice Il giudice Roberto Battaglino ha innanzitutto dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile. Sull’eccezione di ne bis in idem, invece, si è riservato di decidere. Ha tuttavia già detto che, se la riserva è relativa al reato di associazione a delinquere per il quale è già intervenuta condanna in Italia, non vi è dubbio che per gli altri reati contestati a San Marino e non oltre confine, appropriazione indebita per Baita e Minutillo e riciclaggio per Colombelli, il processo proseguirà.

Prossima udienza il 10 aprile.

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