Non solo ritenute di solidarierà per le pensioni lorde sopra ai 1.500 euro mensili. Il Decreto 67 contiene anche disposizioni in merito al lavoro a distanza nella Pa “
In particola è l’articolo 9 che norma il telelavoro nel pubblico allargato, “allo scopo – si legge – di razionalizzare l’organizzazione del lavoro nella contingente situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, di perseguire, il più efficacemente possibile, il distanziamento sociale fra i pubblici dipendenti, limitando la presenza del personale nelle sedi di lavoro, nonché di conciliare le esigenze famigliari dei dipendenti con quelle lavorative”.
“La Pubblica Amministrazione, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici – prosegue l’articolo – possono curare la fornitura e/o l’installazione, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari al proprio personale. Qualora non sia possibile quanto sopra, la prestazione in lavoro a distanza può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’Amministrazione e previo accordo con le competenti dirigenze”.
In questo caso “le spese sostenute dal dipendente e convalidate dall’Amministrazione possono essere interamente o parzialmente dedotte dall’imposta generale sui redditi frazionandole sino ad un massimo di cinque annualità, con le modalità definite da circolare dell’Unità Organizzativa Ufficio Tributario”. Queste disposizioni sono retroattive a decorrere dal 24 febbraio 2020, primo giorno di scuola a distanza a causa del Coronavirus.
Il Decreto prevede che “la valutazione di congruità delle spese sostenute, ai fini della convalida delle stesse, è effettuata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica previo parere dell’Unità Organizzativa Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ed eventualmente di altre UO e Dipartimenti. La convalida potrà essere, altresì, relativa ad una quota delle spese sostenute”.
L’articolo spiega poi che “la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione, la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro del personale interessato, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, delle coperture assicurative, dell’informazione e della formazione, del rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. Tale contrattazione definisce, altresì, tra l’altro, i contenuti dei progetti di cui al comma 3, i tempi di riposo del lavoratore, l’articolazione del tempo di lavoro e gli eventuali rientri periodici nell’ordinaria sede di lavoro”.
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