Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Lei ha un figlio con un altro, lui lo vuole disconoscere ma la legge glielo vieta / L’uomo deve arrivare fino al Collegio Garante che dichiara incostituzionali le leggi del diritto di famiglia
Accade che lui viene a sapere, dopo diversi anni dalla nascita del figlio, che lei lo ha tradito e che quel figlio non è il suo. I due si separano ma lui chiama la ex moglie davanti al Commissario della legge per sentirlo “accertare e dichiarare” che lui non è il padre del piccolo. Qui scattano i cavilli legali per una cosa che normalmente parrebbe semplice. Lei ha tradito lui, il figlio è di un altro e se lui non vuole non dovrebbe avere obblighi verso la ex moglie. Sembra logico, ma non è così quando di mezzo ci si mettono le norme. Così in tribunale la donna tramite il suo avvocato oppone il fatto che quella dell’ex marito non sia una “azione di contestazione di legittimità, quanto piuttosto di azione di disconoscimento di paternità”. Stando così le cose il problema che sorge è che il disconoscimento di paternità, per legge, si può fare entro un anno dalla nascita del figlio. Ma non finisce qui. Perché di fronte alle mancate conferme della donna sul tradimento, lui chiede che venga fatto il test del Dna. Ma la prova biologica, sempre per la legge, non si può fare se non viene prima data prova della relazione extraconiugale. Quindi la prova, con il consenso del tutore del piccolo, viene effettuata, conferma che il figlio non è dell’uomo, ma non può essere utilizzata. Succede così che il giudice di primo grado, il 1° agosto del 2011, dà ragione alla donna e rigetta la richiesta dell’uomo,… (…)
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