SAN MARINO. Un appello a Iro Belluzzi, Segretario per il Lavoro, affinché corregga e modifichi le norme più contestate e penalizzanti del Decreto 156/2011 sugli invii al lavoro, che consentono alle aziende di adottare comportanti scorretti. Lo chiede la CSdL che racconta la storia di una giovane lavoratrice sammarinese, esemplare per testimoniare ‘l’assurdità di alcune norme sul collocamento al lavoro’, in particolare l’articolo 20.
(…) Tale articolo prevede la possibilità per le aziende di avere lavoratori in addestramento o formazione, senza nessun obbligo di assunzione, e nemmeno, pensate, di retribuzione. Infatti i lavoratori sono retribuiti dallo Stato attraverso le relative indennità. La durata massima di questo periodo è di 2 mesi, ma l’azienda può decidere, anche prima della scadenza, di assumere il lavoratore. Quello che è ancora più assurdo è che non è previsto un limite di utilizzo da parte dell’azienda di questa forma di prova. Chi vigila sulle speculazioni? Questa lavoratrice ha iniziato nel febbraio 2013, presso un’azienda del settore commercio, il periodo di “prova” in base al suddetto articolo 20. Durante il periodo, l’azienda ha proposto alla lavoratrice un contratto a tempo indeterminato, che lei ha accettato di buon grado; le due parti hanno quindi firmato un vero e proprio contratto di assunzione, che decorreva dal primo aprile di quest’anno. Ebbene, solo dieci giorni dopo la firma del contratto, e due giorni prima della data di avvio del contratto, l’azienda, smentendo se stessa e con un comportamento quanto meno beffardo, ha incredibilmente presentato una lettera per comunicare alla lavoratrice di non aver superato il periodo di prova. (…)
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