Via libera, nell’ambito della I Commissione Consiliare Permanente, al progetto di legge “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione”, illustrato dal Segretario di Stato Stefano Canti.
Al testo sono stati presentati emendamenti di Repubblica Futura e Domani – Motus Liberi: alcuni accolti, altri respinti.
All’articolo 1, comma 1, il Segretario di Stato Stefano Canti annuncia che sarà possibile accogliere l’emendamento di Repubblica Futura e “la prima parte” dell’emendamento di D-ML. Il comma 1 viene emendato tenendo conto delle indicazioni.
All’articolo 1, comma 3 è presente un emendamento di RF (più una versione in subordine) e un emendamento di D-ML, riguardanti i doveri del giudice procedente d’ufficio. Spiega Enrico Carattoni (RF): “Qui rileviamo un’anomalia. Stiamo parlando di giudizi civili: le parti hanno già una serie numerosa di oneri. Credo che a fronte dei tanti obblighi, qualche onore l’amministrazione della giustizia se lo deve assumere. Oggi questa cosa è semplice essendo i fascicoli informatizzati”. Carlotta Andruccioli (D-ML): “Abbiamo aggiunto un passaggio sul non concedere ulteriori termini alle parti per velocizzare ulteriormente il procedimento, poste le garanzie minime del diritto alla difesa”. Per il Governo l’emendamento di RF è accoglibile in parte con l’aggiunta di una dicitura che recepisce anche l’emendamento di D-ML. Su questo punto non si raggiunge una mediazione. Gli emendamenti sono respinti.
All’articolo 1, comma 4 è presente un emendamento di RF sul fatto “che nei processi penali il diritto a presentare la domanda di equa riparazione sia comunque riconosciuto anche in assenza di istanza per sollecitare l’accelerazione del processo”. Enrico Carattoni (RF): “Se c’è un giudice che si assume l’onore di aprire un fascicolo di indagine, è dovere dell’autorità giudiziaria terminare l’attività nei tempi prestabiliti. Non lo sa da solo il giudice che deve accelerare i tempi di indagine? Questo passaggio mi sembra veramente una follia”. Segretario di Stato Stefano Canti: “E’ giusto dare priorità alla speditezza dei processi perché quello è l’obiettivo. Poi in un secondo momento, qualora il processo non abbia avuto una ragionevole durata, si riconosce un indennizzo. Così com’è stato strutturato ha una sua ratio”.
E’ presente un emendamento di RF che propone l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 1. L’emendamento è respinto.
All’articolo 2, comma 4, è presente un emendamento di RF (più una versione in subordine) che riguarda i termini di decorrenza per il rispetto del ragionevole processo in ambito penale. Enrico Carattoni (RF): “Nella formulazione del Governo si sottrae nel computo della ragionevole durata una parte rilevante che è quella dell’indagine. Questo è un limite grosso. C’ stato un caso recente in cui un’indagine è durata 8-10 anni. Pensate al caso in cui una persona è sottoposta a misure cautelari durante la fase dell’indagine, dalla quale poi magari viene prosciolto. Ai fini dell’equa riparazione è come se quegli anni non ci siano mai stati”. Segretario di Stato: “L’emendamento non è accoglibile perché in contrasto con la legge 93 del 2008 che prevede già i termini di istruttoria”. Gli emendamenti sono respinti.
All’articolo 2, comma 6, è presente un emendamento di RF. L’emendamento viene ritenuto accoglibile e quindi approvato.
All’articolo 2, comma 7, è presente un emendamento di RF che riguarda il periodo di tempo intercorrente dal giorno del deposito dell’istanza del giudice al giorno in cui viene notificata la decisione. L’emendamento viene ritenuto non accoglibile e quindi respinto.
All’articolo 3, comma 1 è presente un emendamento di RF che riguarda la somma minima e massima liquidata dal giudice per ogni anno eccedente la ragione durata. Repubblica propone l’innalzamento da 400 a mille, e da 800 a duemila. Il Segretario di Stato Stefano Canti dà indicazione di accogliere l’emendamento che viene quindi approvato.
All’articolo 3, comma 4, sono presenti due emendamenti di RF delle lettere a) e c). Il primo è accolto, mentre per il secondo viene proposta una riscrittura da abrogativo a modificativo che porta al suo accoglimento.
All’articolo 4, comma 1 è presente un emendamento di RF sulla domanda di equa riparazione. L’emendamento è accolto.
All’articolo 4, Rf propone l’introduzione di comma 1-bis su imposta giudiziaria. Il Segretario ritiene l’emendamento non accoglibile ma propone di stabilire una imposta giudiziaria fissa. I lavori vengono sospesi per elaborare una nuova proposta di emendamento che stabilisce che “non è dovuta imposta giudiziaria”, poi accolta.
All’articolo 4, Rf propone l’introduzione di un comma 6 sul pagamento della somma liquidata a titolo di equa riparazione. L’emendamento è ritenuto non accoglibile e quindi respinto.
Rf propone quindi un emendamento interamente abrogativo dell’articolo 7 (più una versione modificata in subordine). L’emendamento abrogativo viene ritirato, resta in votazione la versione modificativa che riguarda la condanna al pagamento delle spese di giustizia a carico di chi ha proposto domanda per il giudizio di reclamo ritenuta irricevibile o inammissibile. A seguito di una mediazione, la sanzione viene abbassata a euro da 500 a 2mila.
Rf propone un emendamento aggiuntivo di un articolo 10-bis riguardante gli “incombenti successivi al termine per le allegazioni in diritto”. L’indicazione è quella di non accogliere l’emendamento, che viene respinto.
All’articolo 11 è presente un emendamento modificativo di D-ML riguardante la verifica dei carichi di lavoro. Carlotta Andruccioli (D-ML): “Se il ritardo deriva dalla condotta processuale dalle parti, il giudice è tenuto a fissare un termine di 60 giorni per dare impulso al provvedimento. In mancanza di attività, dispone l’archiviazione del fascicolo di causa”. L’indicazione è quella di non accogliere l’emendamento poi respinto.
All’articolo 12, comma 1 è presente un emendamento di RF che viene ritenuto accoglibile e quindi approvato.
All’articolo 12, comma 3 è presente un emendamento modificativo di D-ML, che viene respinto.
Rf propone inoltre un emendamento aggiuntivo di una comma 4 all’art 12 sul fatto che le disposizioni della legge siano applicate ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 1° gennaio 2025. “Questo in ragione del fatto che il Pdl è stato depositato in prima lettura ad agosto e anche per non creare una eccessiva disparità con coloro che si vedono allungare il termine del processo” chiarisce Enrico Carattoni (RF). L’indicazione del Governo è quella di non accogliere l’emendamento, che viene respinto.
Respinto infine l’emendamento modificativo dell’articolo 13 proposto da RF.
Culminato l’esame dell’articolato, si passa alle dichiarazioni di voto.
Enrico Carattoni (RF): “Noi ci asterremo. Da un lato segnaliamo apprezzamento per il metodo di lavoro. Dall’altro lato evidenziamo il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che riteniamo importanti. Rispetto allo status quo, viene fatto un passo in avanti con uno strumento in più. Con 20 anni di ritardo rispetto all’Italia, speravamo si potesse fare di più e crediamo che non ci siano le condizioni per valutare complessivamente il Pdl. Come relatore per la minoranza indichiamo la commissaria Maria Katia Savoretti”.
Carlotta Andruccioli (D-ML): “Anticipo un voto di astensione al provvedimento. Ribadisco e riconosco il valore di parte del provvedimento nel voler garantire una giustizia equa e celere. Apprezziamo l’approccio del Segretario di Stato che si è voluto almeno in parte confrontare con noi. C’erano alcune parti che ci stavano a cuore, specialmente per quanto riguarda le cadenze temporali del rito senza andare in deroga”.
Maria Luisa Berti (AR): “A nome dell’intera maggioranza esprimiamo condivisione. Tutte le forze politiche hanno evidenziato il valore del progetto e siamo felici di aver constato un clima di collaborazione nell’ambito dei lavori consiliari. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro e indichiamo come relatore di maggioranza il commissario Marco Mularoni”.
La legge è quindi approvata con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.