Giuseppe Maria Morganti, La Tribuna Sammarinese: Nè banche nè fiduciarie potranno opporsi allo scambio di informazioni in materia fiscale / Ecco il protocollo aggiuntivo e i contenuti della firma del 13 giugno
[…]
L’art.5 della Convenzione
contro le doppie
imposizioni fissa invece
in modo inequivocabile
i termini che definiscono
la ‘stabile organizzazione’
e esclude i casi
in cui nell’altro Stato si
abbia solo un deposito o
un’esposizione o una sede
d’affari, e esclude anche
i casi in cui l’impresa
utilizzi propri agenti
per promuovere e vendere
le merci prodotte
[…]
Ma l’entrata in vigore
dell’accordo fiscale determinerà
anche condizioni
meno vantaggiose
rispetto alle attuali.
L’esempio al contrario
relativo agli interessi
ad esempio, impone che
quelli pagati da aziende
sammarinesi (banche)
a soggetti residenti
in Italia, debbano subire
per intero la tassazione
dell’erario italiano, superando
di fatto l’accordo
Ecofin che prevede un
prelievo alla fonte della
banca sammarinese che
solo al 75% viene versato
allo Stato italiano.
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Guarda Accordo fra San Marino ed Italia sulla doppia imposizione
Guarda Protocollo Aggiuntivo 1
Guarda Protocollo Aggiuntivo 2
Guarda Allegato B, modifiche alla convenzione