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Ordinanza inchiesta Criminal Minds, Tribunale di Rimini. Persone coinvolte e capi di imputazione indagati

pubblicato sabato 21 gennaio 2012 alle 20:25
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N.2487/2010 RGNR

N. 3081/2011 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI RIMINI

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE di MISURA CAUTELARE in
CARCERE e agli ARRESTI DOMICILIARI
ORDINANZA di APPLICAZIONE di MISURE COERCITIVE
DECRETO di SEQUESTRO
(artt. 272 e ss. C.P.P. e art. 12 sexies L. 356/92)

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Fiorella Casadei, esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e nella forma domiciliare nei confronti di:

1 VARGIU Salvatore, nato ad OSSI (SS) il 07.06.1958 e residente ad Ossi (SS) in via
Amsicora, 75;
2 BIANCHINI Marco, nato a Rimini il 20/11/1965 e residente a San Marino (EE) in via
Settembrini,3;
3 PIERANI Giovanni, nato a Montelabbate (PU) il 28/11/1958 e residente a Pesaro (PU)
in via Tommasi, 6;
4 NANNA Enrico, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 05/9/1965 e residente a Rimini,
via Cordevole n. 19;
VITALUCCI Claudio, nato in Belgio (E E) il 28/03/1958 e residente ad Arcevia (AN) in
Frazione Caudino, 46;
6 FONTI Roberto, nato a Rimini (RN) il 15/05/1972 e residente a Riccione (RN) in via
Adda,5/A;
7 AMICI Matteo, nato a Cesena (FC) il 16/03/1971 ed ivi residente in via Este, 40;
8 ZACCHERONI Nicola, nato a Cesena (FC) il 18/08/1973 e residente a Cervia (RA) in
via Confine, 24;
9 KAZAZI Ardian, nato in Albania (EE) il 25/04/1965 e residente a Riccione (RN) Via
Monti, 33 ma di fatto domiciliato a Misano Adfriatico (RN) in Via Castellaro, 25;
10  PLATONE Bruno, nato a Cattolica (RN) il 16/05/1966 ed ivi residente in via Del
Porto, 50;
11 RICCIARDI Riccardo, nato a Napoli (NA) il 03/1 0/1964 e residente a Roma in
via Cassia, 1530;
12 TOSI Daniele, nato a Rimini (RN) il 05/06/1966 e residente a San Giovanni in
Marignano (RN) in via Panoramica, 145/A;
13 CAVALLI Livio, nato a Montefiore Conca (RN) il 09/05/1956 e residente a
Misano Adriatico (RN) in via Volta, 20;
14 GUERRA Guglielmo, nato a Numana (AN) il 14/01/1952 e residente a Misano
Adriatico (RN) in via Calle dei pescatori, 61;
15 PORRETTA Mara, nata il a Sora (FR) il 13.12.1968 e residente a Rimini via
Marecchiese, 298/e;
16 GALLINA Aldo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 05/1211973 e residente a Misano
Adriatico (RN) in via D.G. Villeneuve, 6/A;
17 ZACAJ Aleksander, nato a Tirana (Albania) il 07.05.1982, senza fissa dimora in
Italia;
18 KALIQI Perparim, nato il 20.04.1982 a Librazhd (Albania) e domiciliato in
Rimini via Bertoloni 50;
19 HUTA Genci, nato il 02.08.1971 a Tirana (Albania) e domiciliato in Rimini via
Bertoloni 50;
20 BOCCALINI David, nato il 23/08/1978 a Rimini e residente in Tavullia alla via
Pietro Mascagni nr. 1/8;
21 JEGENI Ervis, nato in Albania (EE) il 15.04.1986;
22 JEGENI Aleks, nato in Albania (EE) il 21.1 0.1982, alias JEGENI Ben, alias
TlRON Beni;
23 BAL Alexandru Daniel, nato il 01/05/1983 a Cluj Napoca (Romania) e residente
in Riccione (RN) alla via Montefiore nr. 17;
24 BOCICA Romulus, nato in Romania (EE) il 17/12/1969 e residente a San Savino
di Montecolombo (RN) in via Castello, 3;
25 ZAIMI Edmont, nato in Albania (EE) il 31/10/1980 e residente a Bellaria-Igea
Marina (RN) in via Isonzo, 2;
26 PEPA Arjan, nato in Albania (EE) il 28/01/1986 e residente a Bellaria-Igea Marina
(RN) in via San Mauro, 57/A;
27 KOLPEPAJ Sokol, nato in Albania (EE) il 06/09/1985;
28 UJKA Dorian, nato in Albania (EE) il 28/07/1990 e residente a Bellaria-Igea
Marina (RN) in via Lucrezio,20;
29 ZAIMI Bledar, nato in Albania (EE) il 24/07/1981 e residente a Bellaria-Igea
Marina (RN) in Via Isonzo, 2;
30 GJINAJ Erjon, nato in Albania (EE) il 20/09/1990;

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Clausola di responsabilità. I dati sono stati desunti da copia non autenticata  e di non facile lettura, per cui potrebbero esserci degli errori. 

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Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione dei dati in questione.

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Avvertenza. Per facilitare la lettura si premette alla parte della ordinanza sugli i INDAGATI  una tabella sinottica relativa a ciascuna posizione e ai singoli reati attribuiti.

INDAGATI

Nominativi

Addebiti  con indicazione dei vari capi alle lettere indicate nell’ordinanza

AMICI Matteo

F)

BAL Alexandru Daniel

T), U),

BIANCHINI Marco

A), B), H)

BOCCALINI David

O)

BOCICA Romulus

T), U).

CAVALLI Livio

I), L), N), Q), R)

FONTI Roberto

F)

GALLINA Aldo

L)

GJINAI Erion

S)

GUERRA Guglielmo

I)

HUTA GENCI

M)

JEGENI Aleks (alias JEGENI Ben, alias TIRON Beni)

P)

JEGENI Ervis

P)

KALIQI PERPARIM

M)

KAZAZI Ardian

F), I)

KOLPEPAJ Sokol

S)

NANNA Enrico

A), B), C), C bis), D), E)

PEPA Arjan

S)

PIERANI Giovanni:

A), B)

PLATONE Bruno

G)

PORRETTA Mara

I)

RICCIARDI Riccardo

G)

TOSI Daniele

H)

UJKA Dorian

S)

VARGIU Salvatore

A), B), C), C bis)

VITALUCCI Claudio

F)

ZACAJ ALEKSANDER

M), P)

ZACCHERONI Nicola

F)

ZAIMI Bledar

S)

ZAIMI Edmont

S)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INDAGATI

 

NANNA Enrico, VARGIU Salvatore, BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni:
CAPO A)
: per il reato di cui agli artt. 110, 319,321 c.p., perché, in concorso e previo
accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, NANNA
Enrico, in qualità di ufficiale di Polizia Tributaria con il grado di Maresciallo Aiutante, in
servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, riceveva da VARGIU
Salvatore, in qualità di rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p.a di
San Marino, la somma di euro 2.000 (mediante bonifico bancario effettuato in data
8/01/2009 da VARGIU Salvatore sul c.c. n. 10/5516454, acceso presso un Istituto di
Credito della Repubblica di San Marino, intestato a NANNA Enrico), nonché altre somme
di denaro in corso di accertamento (è certa l'intestazione a favore di NANNA Enrico di
altro c.c. acceso presso l'Asset Banca di S. Marino, con un saldo attivo al 31/03/2007 pari
ad euro 12.933,09, conto corrente non dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei
redditi presentata da NANNA ENRICO), previo accordo con BIANCHINI Marco e
PlERANI Giovanni, rispettivamente Presidente e Direttore Commerciale della KARNAK
s.a., per avere compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti:
 - nel rivelare a VARGIU Salvatore, quale rappresentante legale della società di
investigazioni C.I.O. s.p. a di San Marino, il contenuto della nota n. 53834/RCl/3/FISCA
datata 7/07/2005 del Il Reparto del Comando Generale della G. di F. Ufficio Antifrode e
Cooperazione Internazionale Sezione Fiscalità (che si occupa di ricerche sviluppo ed
informazioni), della nota nr. 12489/22856 datata 17/08/2006 con la quale la Compagnia di
Rimini rispondeva ad una richiesta formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
per conoscere i dati relativi all'intensificazione del contrasto all'evasione tiscale, nonché
della nota nr. 2836/22856. inviata dalla G. di F. all'Agenzia delle Entrate in data
26/ 02/2008, con la quale si comunicava che la Compagnia della G. di F. di Rimini era in possesso dei tabulati riepilogativi dei nominativi degli agenti di commercio della
KARNAK s.a. al fine di predisporre successivi accertamenti fiscali, nonché altre notizie
riservate attinenti alla gestione della pratica fiscale della KARNAK s.a. (riunione di
personale tenutosi presso l'ufficio del Comandante della P.T. della G. di F. di Rimini,
motivazioni che spingevano l'Agenzia delle Entrate di Rimini a promuovere appello
avverso la sentenza n. 26 del 12/03/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di
Rimini, II  Sezione, difficoltà tecniche affrontate dalla Procura di Rimini nel formulare il
capo di imputazione relativo al reato di evasione fiscale nell'ambito del p.p. 929/2006
R.G.N.R.), tutte notizie che dovevano rimanere segrete, ad esclusiva conoscenza dei reparti
della G. di F. che si occupavano dell'accertamento fiscale a carico della KARNAK s.a. e
che non erano destinate ad essere trasfuse né nel procedimento penale né in quello
tributario, pendenti a carico della suddetta società, notizie che invece risultano riportate
all'interno dei tre dossiers, rispettivamente datati 1/08/2008, 16/08/2008 e 21/01/2009,
trasmessi da VARGIU Salvatore alla KARNAK s.a. in merito all'attività investigativa
svolta per conto di quest'ultima ditta;
-  nell'effettuare interrogazioni alle banche dati, in uso presso la Compagnia della
Guardia di Finanza di Rimini, su soggetti nei confronti dei quali veniva effettuata dalla
C.I.O. s.p.a. un'attività di investigazione privata, quali SERGIOVICH Claudio, NARDI
Alessandro, NARDI Liliana, NARDI Vittorio, NARDI Adriano, RESE Ferdinando,
MANCO Catello, OCCHIALI Ottimo, SZYSZKOWSKI Marek, e su cui VARGIU
Salvatore aveva redatto rapporti informativi per mandato rispettivamente della KARNAK
s.a. (per SERGIOVICH Claudio, NARDI Alessandro, NARDI Liliana, NARDI Vittorio,
NARDI Adriano, FERDINANDO Rese, OCCHIALI Ottimo), di Conti Romina (per
MANCO Catello) e di YUDELKA Valenzuela Rivera (per SZYSZKOWSKI Marek).

In Rimini e in San Marino, dal mese di agosto dell'anno 2008 all'8/01l2009.

 

NANNA Enrico, VARGIU Salvatore, BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni:
CAPO B)
: per il reato di cui agli artt. 110, 81,20 co., 326 c.p., perché, in concorso e previo
accordo tra loro, NANNA Enrico, in qualità di ufficiale di Polizia Tributaria, con il grado
di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di
Rimini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte
descritte nel capo A) di imputazione, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed al suo
servizio e comunque abusando della sua qualità, rivelava notizie di ufficio che dovevano
rimanere segrete, indicate nel capo che precede, a VARGIU Salvatore, in qualità di
rappresentante legale della società di investigazioni C.I.O. s.p.a di San Marino, nonché a
BIANCHINI Marco ed a PIERANI Giovanni, in qualità rispettivamente di Presidente e
Direttore Commerciale della KARNAK s.a ..

In Rimini e in San Marino, dal mese di agosto dell'anno 2008 all'8/01/2009.

 

NANNA Enrico e VARGIU Salvatore:
CAPO C)
: per il reato di cui agli artt. 110, 81, 20 co., 368 e 61, n. 9 C.p., perché, in
concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, NANNA Enrico in qualità di uffìciale di polizia giudiziaria, con il grado di
Maresciallo Aiutante, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini,
e VARGIU Salvatore, in qualità di rappresentante legale della società di investigazioni
c.I.O. s.p.a di San Marino, simulavano a carico di MANCO Catello le tracce del reato di
illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina (di cui all' art. 73 comma I bis
d.p.r. 309/90), nella quantità di gr. 2,4, suddivisa in dieci dosi, artatamente occultata nel
paraurti posteriore dell'autovettura MERCEDES classe E, targata CE 964 GO, guidata da
MANCO Catello, del tutto ignaro di tale circostanza, nonché, con comunicazione di notizia
di reato n. 16429/16960 datata 14/11/2008, sottoscritta da NANNA Enrico ed indirizzata
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, incolpavano MANCO Catello
del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina (di cui all 'art. 73
comma I bis d.p.r. 309/90).
Con l'aggravante per NANNA Enrico di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e
violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.
In Rimini, in data 14/1 1/2008.
CAPO C bis): per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma l bis d.p.r. 309/90, 61, n. 9
c.p., perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente
detenevano gr. 2,4 di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in dieci dosi, come
descritto nel capo di imputazione che precede.
Con l'aggravante per NANNA Enrico di avere commesso il falto con abuso dei poteri e
violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.

In Rimini, in data 14/11/2008.

 

NANNA Enrico:
CAPO D)
: per il reato di cui agli art!. 81, 20 co., 479 c.p. in relazione all'art. 476, 20 co.,
c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di
ufficiale di polizia giudiziaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la
Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, nel verbale di perquisizione personale,
locale, di autovettura e sequestro di iniziativa di p.g., nonché nel verbale di sequestro di
autoveicolo, atti redatti a carico di MANCO Catello, in data 14/1 1/2008, attestava
falsamente che l'intervento di p.g. era scaturito "a seguito di notizia acquisita in via
confidenziale afferente presunto traffico di sostanza stupefacente", mentre in realtà si
trattava di un'operazione deliberatamente architettata ai danni di MANCO Catello, come
descritto nel capo di imputazione che precede.
In Rimini, in data 14/11/2008.
CAPO E): per il reato di cui all'art. 606 c.p. perché, NANNA Enrico, in qualità di ufficiale
di Polizia Giudiziaria, con il grado di Maresciallo Aiutante, in servizio presso la
Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini, abusando dei poteri inerenti alle sue
funzioni con la condotta di cui al capo C) di imputazione, procedeva all'arresto di MANCO
Catello per il reato di cui all'art. 73 comma l bis d.p.r. 309/90.

In Rimini, in data 14/11/ 2008

 

VITALUCCI Claudio, FONTI Roberto, AMICI Matteo, ZACCHERONI Nicola e KAZAZI Ardian
CAPO F)
: per il reato di cui agli artt 110, 81, 2° co, 56 e 629, 1 ° e 2° co., 99 C.p., perché,
in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto
profitto, costituito dalla somma di tre milioni di euro, con pari danno di BIANCHINI
Marco, tentando di costringere quest'ultimo a consegnare a VITALUCCI Claudio la
somma suddetta, non portando a consumazione il delitto per cause indipendenti dalla loro
volontà, consistenti nell'opposizione manifestata dalla persona offesa a tale pretesa,
mediante le seguenti condotte:
- mediante violenza, materialmente attuata, in data 14/04/10, presso il parcheggio del
Grand Hotel Primavera di S. Marino, da FONTI Roberto, alla presenza complice di
AMICI Matteo, e consistita nell'afferrare per un braccio BIANCHINI Marco,
immobilizzandolo, tentando di costringerlo a visionare un foglio scritto mostratogli da
VITALUCCI Claudio, concernente la pretesa da parte di quest'ultimo di farsi consegnare
da BIANCHINI Marco la somma non dovuta di 3 milioni di euro;
- mediante minacce di morte ("ma tu vai sempre via, ma mi sa che vai una volta per
sempre, perché sei pure infame ... ") rivolte telefonicamente in data 15/04/10 da KAZAZI
Ardian a RICCIARDI Riccardo (collaboratore di fatto di BIANCHINI Marco), che aveva
assistito all'episodio descritto nel punto che precede, intervenendo a difesa di BIANCHINI
Marco;
- mediante minacce rivolte telefonicamente in data 5/05/10 da VITALUCCI Claudio
a TOSI Daniele (ex Direttore Generale di Fingestus s.a., società di cui era Presidente
Bianchini Marco) consistite nel dirgli: "Dopo io una mattina, dopo te vengo a casa a
trovatte, dopo me dispiace, e ma io vengo, io non é che, sai che io sono strano, perché io mi
sono rotto il cazzo di essermi fatto prendere per il culo, vengo da te a incazzarmi come una
bestia perché stai aiutando a fare le truffe a loro e compiere tutti questi atti a mafiosi, però
non passerà un altro anno perché dopo Danié, guarda io ti vengo là a casa tua, ti vengo a
prendere poi andiamo su da Bianchini io e te insieme hai capito? Perché io, vengo io a
piatte, hai capito? E poi andiamo su io e te a casa a bussare"; ed alla risposta di Tosi: "Mi
puoi minacciare quando vuoi", VITALUCCI prosegue: "No, io non te minaccio, io ti
vengo a prendere, io non te minaccio, perché se te minaccio .. ".a te che vieni con me,
capito? A sistemare le cose su";
- mediante minaccia, consistita in un comportamento intimidatorio adottato da FONTI
Roberto e da ZACCHERONI Nicola, "guardie del corpo" di VITALUCCI Claudio; che
in data 17/05/10 si presentavano presso l'abitazione familiare di PLATONE Bruno
 (collaboratore di fatto di BIANCHINI Marco) al fine di stabilire un incontro tra
VITALUCCI Claudio e BIANCHINI Marco;
tutte condotte finalizzate a procurare a VITALUCCI Claudio la somma di 3 milioni di
euro, costituente l'ingiusto profitto del delitto di tentata estorsione, in quanto VITALUCCI
Claudio pretendeva la corresponsione di tale somma quale indebito compenso della sua
presunta opera di "mediazione immobiliare" svolta a favore di BIANCHINI Marco, di
fatto consistita nel segnalare a quest'ultimo un immobile ad uso capannone industriale, sito
in Fano, località Ponte Sasso, acquistato in data 16/04/2007 dalla società "Petra
Immobiliare s.p.a." (società riconducibile a BIANCHINI Marco, Presidente del Gruppo
Sammarinese Bi Holding s.p.a. di cui fa parte anche la "Petra Immobiliare s.p.a.") per il
prezzo di euro 4.380.000, (capannone - occupato senza titolo, in difetto di un formale
contratto di locazione da "Boosley Corporate S.r.l." - che in virtù di un accordo informale,
poi non eseguito, doveva essere rivenduto da "Petra Immobiliare s.p.a." a "Boosley
Corporate s.r.l.", società riconducibile a VITALUCCI Claudio che ne rivestiva il ruolo di
socio occulto ed amministratore di fatto), con la consapevolezza da parte di
VITALUCCI Claudio dell'ingiustizia di tale profitto e, comunque, della non
azionabilità in sede giurisdizionale della propria pretesa in quanto la avanzava con il
pretesto di fondarla su una perizia che attribuiva al capannone il valore di euro 8.000.000,
nonostante il prezzo pagato dal BIANCHINI fosse notoriamente in linea con i valori di
mercato.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite.
Con la contestazione per VITALUCCI, FONTI ed AMICI della recidiva semplice ex art.
99, co. 1 , per ZACCHERONI della recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, co. 2
n. 2 e co. 4.                                                

In San Marino ed in Rimini, dal 14/04/10 al 17/05/10.

 

PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo:
CAPO G)
: per il reato di cui agli artt. 110, 81,2° co., 629, 1° e 2°co. in reI. all'art. 628, 30
co., n. I c.p., 99 c.p., perché in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, si procuravano un ingiusto profitto costituito dalla
somma complessiva di euro 320.000, con pari danno di VITALUCCI Claudio,
costringendo quest'ultimo, in data antecedente e prossima al I%7/1 O, a sottoscrivere una
falsa quietanza di avvenuto pagamento dell'intera somma suddetta nonché, in data
20/05/2009, un falso contratto di vendita di autovettura in cui appariva che la "Immobiliare
Ponte Sasso s.r.l." (di cui è amministratore di fatto VITALUCCI Claudio), acquistava
un'auto "Aston Martin" (di fatto mai entrata nella disponibilità della società acquirente), da
"MB Class Motors s.r.l." (società sammarinese di cui è legale rappresentante PLATONE
Bruno), corrispondendo a quest'ultima, ad apparente titolo di caparra, la somma di euro
50.000 con assegni circolari, mediante violenze e minacce di seguito specificate:
- RICCIARDI Riccardo percuotendo e minacciando VITALUCCI Claudio,
all 'interno della società "MB Class Motors s.r.l.", sito nella Repubblica di San Marino, nel
mese di ottobre del 2009;
- RICCIARDI Riccardo minacciando VITALUCCI Claudio di non farlo uscire
dall'ufficio fino al giorno dopo ed usando nei confronti di quest'ultimo violenza consistita
nel lanciargli contro un estintore, un tavolo e delle sedie, afferrandolo e facendolo sporgere
dalla finestra del quarto piano di un ufficio dell '''Admiral Point", centro servizi sito nella
Repubblica di San Marino, dicendogli altresì che lo avrebbe buttato di sotto, in data
31/12/2009;
- PLATONE Bruno minacciando VITALUCCI Claudio di far intervenire
un' associazione criminale contro di lui, affinché non richiedesse la restituzione della
somma suddetta, in quanto una parte della stessa veniva presa dal PLATONE, una parte
dal RICCIARDI ed una parte era destinata ad una non meglio precisata "famiglia",
facendo intendere che se il VITALUCCI avesse preteso la restituzione del denaro a lui
spettante, avrebbe dovuto rivolgere la sua istanza alla "famiglia", così prospettando
l'esistenza di un'associazione criminale a cui il PLATONE ed il RICCIARDI avevano
versato una parte delle somme di spettanza del VITALUCCI;
tutte condotte finalizzate a procurare a PLATONE Bruno e a RICCIARDI Riccardo la
somma di euro 320.000, costituente l'ingiusto profitto del delitto di estorsione, in quanto si
tratta di denaro spettante alla società "Immobiliare Ponte Sasso s.r.l.", di cui è
amministratore di fatto VITALUCCI Claudio, in base ad un accordo intervenuto tra
quest'ultimo e "Petra Immobiliare s.p.a." (società riconducibile a BIANCHINI Marco,
Presidente del Gruppo Sammarinese Bi Holding s.p.a. di cui fa parte anche la "Petra
 Immobiliare s.p.a.") per rifondere al VITALUCCI il costo dei lavori di ristrutturazione,
svolti dalla "Immobiliare Ponte Sasso s.r.l.", dell'immobile ubicato in Fano, località Ponte
Sasso, che veniva acquistato dalla "Petra Immobiliare s.p.a.", con la consapevolezza da
parte di PLATONE Bruno e di RICCIARDI Riccardo dell'ingiustizia di tale profitto, in
quanto l'accordo predetto prevedeva la restituzione al VITALUCCI della somma
complessiva di euro 800.000, che il BIANCHINI faceva pervenire al primo con bonifici
bancari dell'importo di euro 250.000, nonché con denaro contante consegnato a
PLATONE Bruno e a RICCIARDI Riccardo che, invece, mediante le condotte violente
e minacciose sopra descritte, trattenevano indebitamente per sé la somma complessiva di
euro 320.000.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite.
Con la contestazione per RICCIARDI della recidiva semplice ex art. 99, co. 1, c.p ..
In San Marino ed altrove, In Italia, in luoghi ignoti, dal mese di ottobre dell'anno 2009 fino

al 1°/07/1O.

 

BIANCHINI Marco e TOSI Daniele:
CAPO H)
: per il reato di cui agli artt. 110,81,2° co., 648 c.p., perché, in concorso tra loro
e con più azioni esecutive di un medesimo disigno criminoso, BIANCHINI Marco, in
qualità di Presidente di FINGESTUS s.a., TOSI Daniele, in qualità di Direttore Generale
di FINGESTUS s.a., al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la complessiva somma di
denaro pari ad euro 1.864.000, provento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale
(p.p. n. 7715/06 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Ancona), commesso da VITALUCCI Claudio, in concorso con altre persone, con
riferimento al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Ancona in data 1/0612006, della
"Adriatica Manifatture s.r.l.", di cui il VITALUCCI era amministratore di fatto, nonché
effettivo dominus della stessa e di tutte le società ad essa collegate, con la consapevolezza
della provenienza delittuosa della somma predetta, con le seguenti modalità:
 - euro 500.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a. in data
antecedente e prossima al 19/05/1 O;
 - euro 113.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a., mediante
libretto di deposito bancario in data antecedente e prossima al 21/05/10;
- euro 131.000 consegnati da VITALUCCI Claudio alla Fingestus s.a. in data
antecedente e prossima al 21/05/10;
- euro 910.000 consegnati da VITALUCCI Claudio a BIANCHINI Marco nel
febbraio del 2007;
 -  euro 110.000 consegnati da VITALUCCI Claudio a BIANCHINI Marco in data
antecedente e prossima al 21/04/10;
- euro 100.000 consegnati da VITALUCCI Claudio, per conto di "Boosley Jeans
s.r.l.", di cui il VITALUCCI era amministratore di fatto, a "Banca Agrileasing s.p.a." in
data 6/03/2007.

In San Marino ed altrove, In Italia, in luoghi ignoti, dal febbraio 2007 fino al 21105/10.

 

KAZAZI Ardian, CAVALLI Livio, GUERRA Guglielmo e PORRETTA Mara:
CAPO I)
: per il reato di cui agli art!. I IO C.p. ed art. 12 quinquies della legge 356/1992, 99
c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, KAZAZI Ardian, CAVALLI Livio e
GUERRA Guglielmo, in qualità di effettivi gestori e soci occulti dell'associazione "JSD".
con sede in Misano Adriatico, avente ad oggetto sociale la gestione del locale notturno
denominato "Disco Club Balcanica". attribuivano fittiziamente a PORRETTA Mara la
titolarità della carica di rappresentante legale della predetta associazione, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in violazione di quanto disposto dagli artt. 2 bis, 2 ter e 10 della legge n. 575/1965, in quanto KAZAZI
Ardian è sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno nel Comune di Misano Adriatico nonché destinatario di confisca dei
beni a lui intestati, in virtù di provvedimento del Tribunale di Rimini, datato 8/04/2002,
divenuto irrevocabile il 23/09/2003.
Con la contestazione per CAVALLI e PORRETTA della recidiva semplice ex art. 99, co.
l, c.p ..

In Misano Adriatico, il 24/06/10.

 

CAVALLI Livio e GALLINA Aldo:
CAPO L)
: per il reato di cui agli artt. 110, 81, 2° co., c.p., 3, co. l n. 8 e 4 n. 7 della legge
20/02/1958 n. 75, 99 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, CAVALLI Livio, in qualità di titolare della omonima ditta
individuale che gestiva il piano bar denominato "Night Club Fuxia" e l'annesso hotel
denominato "Locanda San Biagio", con sede in Misano Adriatico, GALLINA Aldo, in
qualità di dipendente della predetta ditta individuale, favorivano e sfruttavano la
prostituzione di SIMINIC Voichita, SIMINIC Delia, KAMBUROVA Mariya, ROTARU
Mihaela Cosmina, IANNUCCELLI Paola, in quanto mettevano a disposizione delle
predette donne le camere dell'hotel per consentire loro di appartarsi con i clienti e
percepivano una parte della mercede corrisposta dai clienti alle prostitute, pari ad euro 100
per ogni prestazione.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone.
Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art. 99, co. l, C.p..

In Misano Adriatico, dal 1/07/2010 fino al 30/10/2010.

 

ZACAJ ALEKSANDER, HUT A GENCI e KALIQI PERPARIM:
CAPO M)
: per il reato di cui agli artt. 110,81,2° co., c.p., 73 co. 1 e 80, co. 2, D.P.R.
309/90, 99 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in più occasioni, nel corso del tempo, senza l'autorizzazione di cui
all'art. 17 del DPR 309/1990, vendevano rispettivamente a CAVALLI Livio ed a
BOCCALINI David ed altre persone non identificate, una quantità complessiva di grammi
3.450 di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
In particolare:
- vendevano a CAVALLI Livio una quantità complessiva di grammi 650 di
sostanza stupefacente del tipo cocaina per un prezzo di euro 34.450;
- vendevano a BOCCALINI David una quantità complessiva di grammi 1.050
di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un prezzo di euro 55.650.
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Con la contestazione per HUTA Gencj della recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art.
99, co. 2, n. 2 e co. 4 c.p ..
In Misano Adriatico, in Cattolica ed altrove, nel circondario di Rimini, dal 23/07/2010 fino al 04/09/2010

 

CAVALLI Livio:
CAPO N)
: per il reato di cui agli artt. 81, 2° co., c.p., 73 co. l-bis e 80, co. 2, D.P.R.
309/90,99 c.p., perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina per una
quantità complessiva di grammi 650, come descritto nel capo L) di imputazione,
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente,
Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co, I, c,p ..

In Misano Adriatico, dal 23/07/2010 al 4/09/2010

 

BOCCALINI David:
CAPO O)
: per il reato di cui agli artt. 81,2° co" c,p" 73 co, l-bis e 80, co, 2, D,P,R,
309/90,99 c,p" perché, senza l'autorizzazione di cui all'art, 17, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, acquistava sostanza stupefacente del tipo cocaina per una
quantità complessiva di grammi 1,050, come descritto nel capo L) di imputazione,
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente,
Con la contestazione per BOCCALINI della recidiva aggravata speicifica ed
infraquinquennale ex art, 99, co, 2, nn, I e 2 c,p ..

In Cattolica ed altrove, nel circondario di Rimini, dal 23/07/2010 al 4/09/2010.

 

ZACAJ ALEKSANDER, JEGENI Ervis e JEGENI Alex (alias JEGENI Ben, alias
TIRON Beni):
CAPO P)
: per il reato di cui agli artt. 110 c,p" 73 co, l-bis e 80, co, 2, dpr 309/90,
perché, in concorso tra loro e con HUTA Genci e KALlQI Perparim (entrambi
sottoposti a separato procedimento penale), illecitamente detenevano, ad evidenti fini di
spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantita' di gr, 150, avente principio
attivo pari a gr, 129,3, suddivisa in due involucri, celata all'interno del vano air-bag
dell'autovettura Lancia Ypsilon tg, DK 602KY, nonche' sostanza stupefacente del tipo
cocaina in quantita' di gr. 1.028,53, avente principio attivo pari a gr, 813,96, suddivisa in
dieci involucri, nonché gr. 21,3 avente principio attivo pari a gr. 0,17 di sostanza
stupefacente del tipo hashish, rinvenuta all'interno della camera da letto occupata da HUT A
Genci e KALlQI Perparim,
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente,

In Rimini, il 4 /09/ 2010

 

CAVALLI Livio:
CAPO Q)
: per il reato di cui agli artt. 110 c,p" 73 co.  I D,P,R, 309/90, 99 C,p" perché, in
concorso con persone non identificate, senza l'autorizzazione di cui all'art, 17, cedeva a
BORGIA Alessandro Alessandro un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del
tipo cocaina,
Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co, I, C,p..

In Misano Adriatico, in data 31/07/2010

 

CAPO R): per il reato di cui agli artt. 110,586,99 C,p" perché, in concorso con persone
non identificate, dopo avere ceduto a BORG lA Alessandro un imprecisato quantitativo di
sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo P), cagionava, quale conseguenza non
voluta del delitto di illecita cessione di sostanza stupefacente, la morte di BORGIA
Akssandro,
Con la contestazione per CAVALLI della recidiva semplice ex art, 99, co. l, c,p ..

In Misano Adriatico, in data 31/07/2010.

 

ZAIMI Edmont, PEPA Arjan, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI Bledar,
ERION Gjinaj
(Altrove: GJINAI Erion, ndr)             
CAPO S)
: per il reato di cui agli artt. 110,81,2° co., C.p., 73 co. I bis e 80, co. 2, D.P.R.
309/90, 99 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990,
acquistavano da tale "Edi", persona non identificata, e trasportavano grammi 500,020 di
sostanza stupefacente tipo cocaina (peso netto con principio attivo pari a milligrammi
93.737, da cui sono ricavabili 624,9 dosi medie singole) ed in particolare ZAIMI Edmont,
accordandosi telefonicamente in data 19/01/2011 con il predetto fornitore e concludendo
l'acquisto, PEPA Arjan, recandosi in data 20/01/20 II a Milano da tale "Edi" per ritirare
materialmente la sostanza stupefacente acquistata e trasportando la cocaina fino a Bellaria
Igea Marina, ZAIMI Edmont, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI Bledar ed
ERION Gjinaj, posizionandosi in data 20/01/2011, al momento dell'arrivo a Rimini di
PEPA Arjan, nel tragitto dal casello autostradale di Rimini fino a Bellaria Igea Marina, al
fine di scortare il trasporto della cocaina effettuato dal PEPA, onde avvisarlo di
un'eventuale presenza delle forze di polizia durante tale percorso.
Con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Con la contestazione per KOLPEP Al della recidiva aggravata infraquinquennale ex art. 99,
co. 2, n. 2 c.p ..

In Bellaria Igea Marina, dal 19/0112011 al 22.01.2011.

 

BOCICA Romulus e BAL Alexandru Daniel:
CAPO T)
: per il reato di cui agli artt. I 10,81 2° co., cp. e 9, comma 7, della L. 376/2000,
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
commerciavano farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive
ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2, comma I, della legge 376/2000, attraverso
canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedali ere, dai dispensari
aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla
utilizzazione sul paziente, consistenti in n. 81 fiale di Sustanon 250 Organon testosterone,
n. 24 fiale di winstrol depot, n. 3 scatole di cobaforte, contenente ciascuna 3 fiale di
medicinale e 3 fiale di diluente.

In circondario di Rimini, dal mese di settembre dell'anno 2010 al 27/11/2010.

 

BOCICA Romulus e BAL Alexandru Daniel :
CAPO U)
: per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, co. I bis., letto b, del D.P.R. 30911990,
perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990,
illecitamente detenevano, presso l'abitazione di BOCICA Romulus, n. 47 fiale di
nandrolone, medicinale contenente sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella
II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. (Nelle Gazzette Ufficiali nr. 145
datata 24106/2010 e nr. 146 datata 25/06/2010, sono stati pubblicati il D.M. 11 giugno 2010
ed il D.M. 16 giugno 2010 emanati dal Ministero della Salute che hanno integrato le tabelle
di cui al D.P.R. 309/1990, introducendo vi nella tabella II, sezione A, lo steroide
anabolizzante nandrolone).

In San Savino di Monte Colombo, il 27/1112010.

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I REATI

 

2.- I reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di rivelazione di

segreti d'ufficio ascritti ai capi A) e B) agli indagati NANNA Enrico, VARGIU

Salvatore, BIANCHINI Marco e PIERANI Giovanni.

Gli episodi assunti nei reati contestati si pongono nella fase iniziale delle indagini, quando appunto il nucleo della polizia tributaria di Rimini convocava presso i propri ufficiVARGIU Salvatore, persona offesa nel procedimento n, 9965/09 RGNR, iniziato a seguito di querela che lo stesso aveva presentato lamentando di essere stato vittima di ingiuria, violenza privata e minaccia ad opera di alcuni dirigenti con funzioni apicali presso la società KARNAK con sede in San Marino.

Al termine della sua audizione, VARGIU depositava una serie di rapporti informativi redatti dalla società C.I. O, di cui era il legale rappresentante e che svolgeva attività di investigazioni private, (poi cessata per revoca dell'autorizzazione) e in particolare:

- schema riepilogativo dei dipendenti e collaboratori della C.I. O, s.p,a,;

- tabulato anagrafico clienti dell'istituto bancario Asset Bank di San Marino;

- copia di denuncia querela per ingiuria, violenza e minaccia dallo stesso presentata nei confronti di persone fisiche ricoprenti ruoli di vertice della società Karnak. A detti documenti, aggiungeva poi, nella successiva audizione tenutasi in data 12 marzo 2010, quattro "rapporti confidenziali" che l'agenzia CIO aveva trasmesso alla società sammarinese KARNAK SA, a seguito di incarico che quest'ultima società gli aveva commissionato; detti rapporti riassumevano l'iter dell'attività ispettiva che era stata svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti della stessa KARNAK, nell'anno 2006.  In quella sede, veniva sottoposto a VARGIU Salvatore lo schema riepilogativo dei dipendenti e collaboratori della CIO da lui esibito in occasione del precedente atto in data 4 marzo 2010, richiamando la sua attenzione sul nominativo "Enrico N", con invito ad identificare compiutamente il citato. VARGIU riferiva di non aver null'altro da dire, per cui veniva chiuso il verbale di sommarie informazioni.

Solo informalmente, una volta terminato il verbale di assunzione delle informazioni, lo stesso VARGIU riferiva agli ufficiali di P.G. Col Enrico CECCHI, Ten. Col.  Gianfranco LUCIGNANO, Lgt Domenico AMBROSI e Brig. Raul TASSI, che "Enrico N" era da identiticarsi nel Maresciallo Aiutante Enrico NANNA, in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini.

 Le informazioni dettagliate poi aggiunte in quel contesto dal medesimo VARGIU erano trasfuse dai pubblici ufficiali sopra indicati in apposita annotazione di servizio. 

[Nota 15: Cfr. all. 6 a nota del Nucleo polizia tributaria GDF Rìmini sopra richiamata].

Le stesse sono state sinteticamente riassunte dal PM nella propria richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e, poiché se ne condivide pienamente la lettura interpretativa e la  correttezza del compendio, si richiamano qui integralmente, non necessitando di ulteriori aggiunte esplicative. Così testualmente annota il PM: "Il pubblico ufficiale  (Leggasi NANNA) venne presentato a VARG1U Salvatore da persona influente di San Marino diversi anni fa, e da allora iniziò un rapporto di conoscenza che sfociò in amicizia e poi in collaborazione.

L'attività collaborativa del Maresciallo Aiutante Enrico NANNA, inizialmente si esplicava unicamente nell'effettuare, dietro compenso, interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza su soggetti nei confronti dei quali veniva effettuata dalla CIO s.p.a. un'attività di investigazione privata. A seguito di detta collaborazione  il Maresciallo Aiutante NANNA Enrico si recava sovente presso gli Uffici  della C.I.O.  s.p.a. In uno di questi incontri il pubblico ufficiale notava che sulla scrivania di Vargiu Salvatore vi erano dei fascicoli intestati a KARNAK S.A. e gli chiedeva se poteva essere utile alla  citata società, avendo lui effettuato le attività ispettive ed essendo pronto anche ad avere un colloquio diretto con esponenti di detta impresa sammarinese. VARG1U riferiva di aver fissato un incontro tra il mar.  NANNA ed il braccio destro di B1ANCH1N1 Marco (amministratore delegato Karnak SA), tale P1ERAN1 Giovanni. nato a Montellabbate (PU) il 20/11/1958 e residente a Pesaro, via Tommasi n. 6 e che nell'occasione P1ERAN1 Giovanni riferiva a VARG1U di risultare molto interessato a detta conoscenza personale.

P1ERAN1 e NANNA si incontravano alcuni giorni dopo ed a dire di Vargiu Salvatore, il primo prometteva al secondo delle "cifre  importanti" come eventuale compenso per l'attività svolta. VARG1U non riferiva l'importo del compenso. VARG1U Salvatore comunicava altresì che, allorquando nel 2008 la Guardia di Finanza di Rimini aveva sequestrato l'elenco degli agenti di commercio della Karnak, P1ERANI Giovanni ed il M.A. NANNA si incontrarono nuovamente ed il primo aveva promesso al secondo un compenso di 125.000,00 euro  per 'fare sparire" il tabulato sequestrato. Il M.A. NANNA, riferiva che la cosa era impossibile, ma che sarebbe però riuscito a "tenerli fermi ", senza inoltrarli ai reparti territorialmente competenti della Guardia di Finanza per lo sviluppo ai fini fiscali, cosa poi effettivamente accaduta. Dal riscontro delle dichiarazioni rese dal VARGIU

[Nota 16: Cfr. dichiarazioni VARGIU 12/3/20 10 – all. 4  all'informativa della Guardia di Finanza sopra richiamata],

si rende evidente come alcuni degli incarichi di controllo e pedinamento che erano stati svolti dalla CIO Spa. erano stati commissionati direttamente da KARNAK ed, in tali ambiti, erano state utilizzate anche notizie di carattere riservato. VARGIU,  a titolo di esempio delle modalità con cui era ed è solita operare la KARNAK nel "controllo" delle persone,  esibiva della documentazione riferita al "progetto RASTELLI" affermando che si trattava di un incarico che lo stesso VARGIU aveva ricevuto direttamente dai responsabili della società ed in prima persona da PIERANI Giovanni, per il pedinamento di RASTELLI Roberto che, all'epoca dei fatti risalenti al 2008,  rivestiva la carica di direttore commerciale della società finanziaria F1NGESTUS Sa (direttamente riconducibile alla KARNAK). Nello specifico.

VARGIU ricordava che durante un pedinamento,  PIERANI gli aveva chiesto di essere informato sul servizio, riferendogli che RASTELLI si era incontrato con una serie di persone presso il ristorante GAMBERO ROSSO in Riccione. Quella stessa sera RASTELLI veniva raggiunto sul posto da un gruppo di persone che, dopo averlo atteso all'uscita del ristorante, lo aggredivano; questo episodio era già stato denunciato dallo stesso VARGIU alla Stazione Carabinieri di Mestre. Nella relazione rlferita a RASTELLI ed effettuata dalla CIO Spa con n. 10/156 "R" del 19/12/2008, è evidente l'attività di pedinamento e l'utilizzo da parte del VARGIU di apparecchi di localizzazione satellitare, nonchè di apparecchi per la captazione di conversazioni telefoniche e/o ambientali. "

I molteplici spunti fomiti dal dichiarante erano fatti oggetto di mirate attività investigative che portavano innanzitutto ad accertare che effettivamente il mar. NANNA Enrico aveva eseguito (unitamente a colleghi) la verifica fiscale alla società KARNAK e aveva altresì collaborato con l'Agenzia delle Entrate di Rimini e Direzione Regionale di Bologna per la preparazione del ricorso amministrativo alla Commissione Tributaria di Secondo Grado. Si appurava poi, attraverso un controllo sui tabulati telefonici, che nel periodo di interesse e più precisamente  dal 1/07/08 al 31/08/08 vi  erano stati ben 107 contatti fra l'utenza in uso a VARGIU e quella in uso a NANNA

[Nota 17: Cr. All.  7 a nota della Guardia di Finanza sopra richiamata].

Si accertava inoltre, attraverso l'esame di un tabulato anagrafico clienti dell'istituto bancario Asset Bank di San Marino, esibito dal dichiarante VARGIU, che lo stesso NANNA Enrico e VALGIMIGLI G., identificata in VALGIMIGLI Graziella, moglie del pubblico ufficiale, risultavano intestatari di un conto corrente con saldo al 31.03.2007 di euro 12.933,09 non risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 nel quadro RW.

Si accertava infine che all'interno l'esame dei rapporti confidenziali trasmessi alla società KARNAK SA da Vargiu Salvatore "erano presenti fatti e circostanze che potevano essere conosciuti dai soli militari che avevano eseguito l'attività di verifica; infatti venivano riportati anche elementi confidenziali. non suscettibili di divulgazione ma di solo interesse operativo, comunicati dal II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, articolazione che si occupa di ricerca e sviluppo notizie. In particolare nel rapporto della CIO nr. 10/321 - 1 "I" di prot datato San Marino 16 agosto 2008, alla pagina 3, venivano riportati gli elementi trasmessi dal II Reparto al Comando Provinciale di Rimini, successivamente inoltrata al Comando Compagnia di Rimini per lo sviluppo operativo. Si sottolinea che questa documentazione, così  come tutte le trattazioni generate dal citato II Reparto, sono accessibili solo alle articolazioni preposte (Comando Provinciale Rimini e Compagnia Rimini ").

Era da ultimo riscontrato l'episodio relativo al controllo del dipendente RASTELLI, in quanto risulta essere stata iscritta a mod. 44 con n. 1599/2010, denuncia di RASTELLI Roberto, nei confronti di "ignoti" poiché, nell' eseguire alcuni lavori di manutenzione alla sua autovettura BMW ....  rinveniva un localizzatore GPS fissato attraverso una potente calamita, contenente una sim card della società telefonica TMS (Telecom Mobile San Marino).

L'autovettura sopra citata era un'auto aziendale della KARNAK che gli venne venduta, al momento della transazione da parte del RASTELLI, per uscire dal gruppo societario.

RASTELLI nella sua denuncia, riteneva che la vicenda fosse collegata alla sua estromissione dalla società KARNAK per cui lavorava e, soprattutto al patto di non concorrenza sottoscritto prima di lasciare la citata società sammarinese. Risulta ‘per tabulas’ e comunque dalla consultazione delle banche dati che PIERANI Giovanni ha ricoperto incarichi di vertice nella società KARNAK.

Tutti gli elementi indiziari sopra illustrati si connotano di quella gravità che consente l'adozione di misura nei confronti di tutti gli indagati.

Merita sul punto richiamare le puntuali considerazioni svolte dal PM nella propria richiesta e i condivisibili orientamenti giurisprudenziali che lo stesso PM ha menzionato alle pagg. 26- 27, sia in tema di elemento materiale dei reati, sia sotto profilo processuale riguardante la competenza per territorio.

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3) I reati di calunnia, detenzione illecita di grammi 2,4 di eroina ascritti ai capi C) e

C bis) in concorso agli indagati NANNA Enrico e VARGIU Salvatore.

I reati di falsità ideologica su atto pubblico facente fede fino a querela di falso e di

arresto illegale ascritti ai capi D) ed E) all'indagato NANNA Enrico.

 Con riferimento a tali imputazioni è dato apprezzare un quadro indiziario grave, fondato sull'attività di indagine, svolta dalla guardia di finanza di Rimini, mediante assunzioni di testi e acquisizione di documenti.

Detti episodi sono emersi dallo sviluppo delle indagini avviate a seguito delle dichiarazioni e dei rapporti informativi che VARGIU Salvatore consegnava al nucleo di polizia tributaria in occasione della sua assunzione in data 4 e 12 marzo 2010.

Come già sopra illustrato, in quella sede, VARGIU rappresentava come parte delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di investigazione privata, gli fossero derivate dalla diretta collaborazione del pubblico ufficiale NANNA Enrico, il quale, in ragione del suo ufficio, aveva accesso diretto alle banche dati del Ministero degli Interni e dell'Economia, apprendendo cosi dati personali non altrimenti conoscibili. In sostanza dunque NANNA Enrico si era impegnato, dietro compenso, a effettuare interrogazione alle banche dati, su alcuni soggetti (fra cui quelli espressamente richiesti da KARNAK di cui si è sopra detto) nei cui confronti la società CIO, gestita da VARGIU, stava effettuando investigazioni private per conto di clienti.

L’esame  incrociato dei tabulati trasmessi dalla SOGEI s.p.a. e dal Ministero dell'Interno e, dei dossiers della società C.I.O. depositati dallo stesso VARGIU Salvatore consentiva in effetti di accertare che anche MANCO Catello era stato oggetto di specifica investigazione da parte di CIO, con contestuale indagine estesa presso le banche dati del Ministero degli Interni, nel periodo settembre-ottobre 2008.

Infatti CONTI Romina, ex coniuge di MANCO Catello, aveva conferito incarico alla società investigativa CIO s.p.a. perché effettuasse un monitoraggio nei confronti dell'ex coniuge MANCO Catello.

(…)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4.- Il delitto di tentata estorsione aggravata ascritta al capo F) agli indagati

VITALUCCI Claudio, FONTI Roberto, AMICI Matteo, ZACCHERONI Nicola e

KAZAZI Ardian.

La condotta estorsiva, nella forma tentata, e consumata fra il 14/04 e il 17/5/2010, emergeva dall'attività di intercettazione, autorizzata dal GIP Tribunale di Rimini sulle utenze n….  in uso all'indagato PIERANI Giovanni (cfr. decreto intercettazione n. 72/10) e, a seguire, sulle utenze n. ..  e ……  in uso all'indagato KAZAZI Ardian, nonchè n…. in uso a PASCARELLA Giovanni (cfr. decreto n. 121/10), con ulteriori attivazioni sulle utenze n. ….  in uso a TOSI Daniele, e n. …. in uso all'indagato VITALUCCI Claudio (cfr. decreto n. 130/10), n………. e n.  entrambe in uso all'indagato FONTI Roberto (cfr. decreto n. 132/10).

Il contenuto delle conversazioni intercettate, metteva in luce la pretesa del tutto illegittima, avanzata da Vitalucci Claudio in concorso con FONTI Roberto e con un albanese di nome "Adrian", poi identificato in KAZAZI Ardian, ai danni di BIANCHINI Marco. A detti indagati si aggiungevano poi, con miglior chiarimento dei ruoli da ciascuno assunti, anche gli indagati AMICI Matteo e ZACCHERONI Nicola.

Oggetto della pretesa estorsiva avanzata in prima persona da VITALUCCI, era la ingente somma di tre milioni di euro che costui intendeva ottenere da BIANCHINI.

Più precisamente VITALUCCI, legale rappresentante di alcune società operanti nel settore dell' abbigliamento, che erano state dichiarate fallite, pretendeva dal BIANCHINI, presidente della società "PETRA IMMOBILIARE", società facente parte del "Gruppo Kamak", quella somma poiché a suo dire, quest'ultimo aveva acquistato nel periodo del dissesto economico di una delle società del VITALUCCI, un immobile ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello reale così che giustificava la pretesa di quella ingente somma, quale differenza del valore dell'immobile non corrispostagli all'epoca dell'acquisto (cfr. tel. 784 del 21/0412010).

A complicare e intrecciarsi con detta pretesa di denari, vi erano poi gli ulteriori e diversi rapporti che VITALUCCI Claudio aveva contemporaneamente tenuto con la società FINGESTUS S.A. impresa riconducibile allo stesso BIANCHINI Marco ma il cui direttore generale era formalmente TOSI Daniele. Presso detta finanziaria VITALUCCI aveva ottenuto finanziamenti il cui recupero non era andato a positiva soluzione, cosi che a sua volta BIANCHINI aveva in atto trattative per l'effettivo rientro della somma.

Il dipanarsi della vicenda, anticipata da una serie di conversazioni telefoniche che già a partire dal 23 marzo 2010 avevano a tema un non meglio precisato incontro fra BIANCHINI e un tale CLAUDIO -poi identificato in VITALUCCI (cfr. tel. n. 2585 e 2591 del 23/03/10 su utenza …), passava poi per la specificazione dell'oggetto dell'incontro che era appunto quello di porre fine alle diatribe fra le socictà del gruppo Karnak e Vitalucci, emergendo una pretesa di 6.000.000 di euro da parte della prima nei confronti del secondo (cfr. tel. n. 2603 del 23/3/10 ove RICCIARDI Riccardo, collaboratore di BIANCHINI, cosi si esprime: " a posto la riunione serviva per recuperare i 6.000.000 di euro che erano già pronti ..."), e si chiariva nella sua esatta portata estorsiva, nel corso della conversazione n. 2603 del 23/3/10 ove RICCIARDI, conversando con PIERANI Giovanni (altro collaboratore di BIANCHINI), ribadiva che VITALUCCI Claudio pretendeva la somma di tre milioni di euro e che, per costringere BIANCHINI Marco a consegnargliela, si accompagnava con cittadini albanesi e con presunte guardie del corpo.: " ..e che lo fa a fare l'appuntamento se non sistema i problemi legali con questi qua che gira ancora con gli albanesi? Perché Della Vedova va dicendo in giro che deve avere 3.000.000 ... era il momento di incastrarli legalmente domani ci doveva essere un'armeria fuori là... come si era detto salivi con qualcuno si presenti avvocato bene avvocato .. lei che cos'è? Mi occupo di sicurezza prego fuori ... ma? prego ... qui non c'è bisogno di sicurezza ... e lei sapevi già quale erano le persone ... a quel momento là dicevi è stato un piacere si deve portare queste persone alla riunione signor Vitalucci è stato un piacere arrivederci te lo faceva lui il cross al centro è talmente scemo. ".

Nel corso della conversazione RICCIARDI Riccardo aggiungeva che comunque VITALUCCI sarebbe stato a sua volta vittima di condotte violente, in quanto lui stesso si sarebbe occupato di metterle in atto. Così il testo della telefonata: " ... comunque è uguale posso dirti una cosa? Non ho nessun problema io so solo una cosa qualcuno ha detto a qualcun altro ha detto dimenticatevi che Riccardo si dimentica di Claudio ... - G: uh uh uh - R: l'hai capito il... _G: no - R: scusami mi sono espresso ... che Riccardo si dimentichi di Claudio - G: eh...perché qualcuno ti ha chiesto di dimenticarti di Claudio? - R: si... quello che l'altro giorno chiamava al telefono e ti ho detto no non c'ho voglia ... voi non dovete sporcarvi le mani con la cosa ... Bruno gli ha detto: voi ancora non lo avete capito com'è .. quello ha fatto un  errore madornale e non lo fermiamo ne io ne voi ne nessun'altro ... se se lo trova davanti alla prima occasione fa quello che deve fare ... chi c'è c'è... io non  ho problemi il resto dovevo fare delle cose le ho portate tutte .... me le hai setite elencare eh? ho sbagliato di una virgola?" (cfr. tel. n, 2603 del 23/03/10 decr. n. 72/10 su utenza n….).

Che RICCIARDI e PIERANI stessero agendo nel diretto e principale interesse di BIÀNCHINI e soprattutto cercassero di "temporeggiare" di fronte alla pretesa estorsiva che sempre più pressantemente era avanzata da VITALUCCI, era tema della tel. n. 4268 del 29/03/10 quando appunto PIERANI Giovanni riferiva a RICCIARDI Riccardo di aver avuto un colloquio telefonico con BIANCHINI Marco, il quale non era a conoscenza del fatto che era stato fissato un incontro con VITALUCCI Claudio ed aggiungeva di non aver  ritenuto di riferirglielo in quanto lo stesso BIANCHINI Marco lo aveva incaricato di risolvere la vicenda insieme a PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo : "non poteva saperlo ,.,.e gli ho detto: "quando lei lunedì mi ha detto che non c'erano gli avvocati io lunedì ho chiamato Tosi e ho interrotto la riunione quindi a quel punto per lei era,.. era indifferente era indifferente esserne a conoscenza o meno d'altronde aveva detto a Riccardo e a Bruno che dovevano fare con me e io mi prendo la responsabilità di fare ... dopo se quell'altro pazzo chiama a Rumi piuttosto che in azienda piuttosto che di qua che di là io lì ci posso fare ben poco,.. ".

BIANCHINI Marco si era inoltre lamentato di aver ricevuto una telefonata da VlTALUCCI Claudio: "...giovedì mi ha detto che l'ha chiamato .. Vitalucci a Marco .. mi ha detto: vorrei sapere chi ha dato il mio numero di cellulare a Vitalucci ".

VITALUCCI, che già più volte aveva sollecitato un "incontro" senza esito, passava alle "vie di fatto" e in data 14/04/2010 insieme a FONTI Roberto e ad AMICI Matteo si recava nella Repubblica di San Marino ove pedinava Bianchini Marco seguendolo fino al Grand Hotel "Primavera" ove lo stesso si doveva incontrare con RICCIARDI Riccardo. Nel parcheggio dell'hotel, BIANCHINI Marco veniva violentemente bloccato da VITALUCCI Claudio e FONTI Roberto: il primo pretendeva la somma di 3 milioni di euro, non riuscendo a portare a termine la condotta per l'intervento a tutela di RICCIARDI Riccardo il quale minacciava gli aggressori e, tramite telefonata fatta a DE SISTO Daniele, chiedeva che PLATONE Luigi - a lui legato da rapporti di lavoro in quanto suo socio nella gestione della MB Class con sede in San Marino, concessionaria di auto di lusso a noleggio - si tenesse pronto ad intervenire in aiuto, non accorrendo immediatamente in quanto era intervenuta una pattuglia della gendarmeria e non voleva che costui - sottoposto a misura di prevenzione personale dal Tribunale di Rimini, venisse direttamente ricollegato alla persona di BIANCHINI Marco. Il  tenore della conversazione - avente n. 479 del 14/04/10  ore 17,42 -  è di per sé cosi eloquente da escludere ogni possibile ipotesi alternativa di significato.

Si riporta la parte di maggior interesse: " RICCIARDI: " si, o " DE SISTO: Richi c'è Gigino qui - RICCIARDI e, digli a Gigino che ho Vitalucci e company qua attorno - " DE SISTO :" e, che devo fare? - RICCIARDI " niente, ma sto con Marco, dai" - " DE SISTO: e, va bene,e dove devo farlo venire Gigino? RICCIARDI: fallo stare là .fermo, digli di non muoversi, di aspettare due secondi - " DE SISTO; va bene - RICCIARDI: quando ho finito viene su, se no dopo si mischiano intrallazzi e intrecci, ma sta venendo la gendarmeria - " DE SISTO: ma dove sta venendo? - RICCIARDI: in albergo, hanno seguito Marco - " DE SISTO : a, va bene, ok - RICCIARDI : ok, ciao -" DE SISTO: va bene, ciao - RICCIARDI : digli di stare buono la, ciao .

 [Nota 21: Cfr. tel. n. 479 del 14/04/2010. decreto n. 93/10 su utenza n. ….. Riscontrava l'effettivo intervento di personale della gendarmeria, la successiva tel. n. 480 del 14/04/l0 ove RlCCIARDI parlando con il responsabile della GENDARMERIA, ZECHINI Achille. riceveva conferma che presso gli uffici stavano acquisendo le dichiarazioni dei soggetti che avevano aggredito e minacciato BIANCHINI. Il contenuto della conversazione. così come altre conversazioni pure citate dal PM nella propria richiesta fra cui la conversazione n. 11566 del 11/05/10 decreto n. 72/10 (pagg. 50-51 richiesta del PM), mettono in luce dei legami assai stretti fra il responsabile della Gendarmeria e RICCIARDI.,  sicuramente non condivisibili e non sempre chiari. in quanto il primo riferisce notizie relative all'ufficio e ad indagini in corso al secondo,  ma di cui non interessa in questa sede procedere ad approfondimento non incidendo diretl3mente sulla condotta illecita in esame]

 La dinamica dell'accaduto era oggetto di commento nella tel. n. 520 del 15/04/10 quando RICCIARDI descriveva il tentativo di estorsione ai danni di BIANCHINI all'interlocutore DE SISTO Daniele, così esprimendosi:" R: Allora ti spiego una cosa, (inc.) parole perché non c'è niente di strano, ieri qui in albergo - D: Eh' - R: Si è presentato il signor Vitalucci insieme ad altri ragazzi - D: Eh' - R: Ha rincorso Marco, cioè (inc.) ... Marco nel piazzale - D: Eh' - R: ...dell'albergo, (inc.) Marco giustamente se ...(inc.) via, io davanti la Gendarmeria sbrocco e. volevo menare Vitalucci, perché io gli ho detto: "Non vi dovete avvicinare dove io dormo, perché io la merda io non la voglio qua!" - ...E se no tesoro, adesso che parte la parte legale poi adesso qualcuno m'ha detto che hanno parlato con chi sta tornando da Bari che non sta bene come me "..... "Ha detto "Adesso ci si vede tutti lunedì'" io a rischio di .far spostare l'intervento io lunedì vengo solo per questo, gli dico solo una  cosa "A me mi è stato delta una parola, rimangiatevela perché poi dopo vi faccio  capire che cosa vuol dire  infamia'" ...quindi, molto semplice

[Nota 22: Cfr tel. n. 520 del 15/04/10 decreto  n. 93 su utenza n….  a RICCIARDI].

La condotta intimidatoria, momentaneamente interrotta dall'intervento della gendarmeria, era ripresa con identica pervicacia, già il giorno successivo, quando appunto KAZAZI Ardian minacciava telefonicamente RICCIARDI Riccardo, utilizzando due utenze, l'una in uso a VITALUCCI Claudio e l'altra al fratello di quest'ultimo.

Infatti il 15/04/2010 KAZAZI chiamando RICCIARDI lo minacciava di morte, "accusandolo di aver fatto l'infame" in quanto aveva chiesto l'intervento della gendarmeria per impedire l'estorsione ai danni di BIANCHINI: "..ma tu vai sempre via ma mi sa che vai una volta per sempre perché sei pure infame eh? sei pure infame sei devi stare o da una parte o dall'altra non puoi fare tutte e due le cose ... o stai da una parte o dall'altra, noi puoi fare anche l'infame chi l'ha fatto ieri chi ha chiamato i cosi?

[Nota 23: Cdr.  Tel.  Del 15/04/10 ore 12,32. decrelo n.93/10 su utenza n. …………. in uso a RICCIARDI e proveniente da utenza n. ... in uso a VITALUCCI] .

KAZAZI proseguiva la telefonata pretendendo di incontrare RICCIARDI e il socio PLATONE in località Cesenatico, ovvero Riccione, non accettando l'incontro in San Marino come proposto da RICCIARDI: "vieni facciamo un appuntamento? .. quando vuoi te adesso il pomeriggio quando vuoi te... ti metti d'accordo con Bruno e venite insieme ... io non sono un pezzo di merda io vengo a parlare con te non vengo a fare niente ... non c'è niente da dividere con te voglio solo parlare ... io voglio solo parlare cioè vengo da solo se vuoi .. - RICCIARDI: io sto qua te l'ho detto sto in albergo puoi anche venire in albergo - KAZAZI: in albergo non ci vengo ... se vieni a Cesenatico facciamo due chiacchiere - RICCIARDI : a posto dammi il numero dove ti posso rintracciare e ti faccio sapere quando ti posso chiamare ... : adesso se mi dai il numero ti richiamo io... – KAZAZI – No non ti do il numero ti chiamo io visto  che c'ho il tuo numero  - RICCIARDI tu mi chiami sul mio nume e io non posso chiamarti su il tuo .. – KAZAZI  quando ci vediamo di personali do anche il mio se tifa cosi tanto piacere - RICCIARDI a posto va bene ... potrei sapere il tuo  nome a questo punto? visto che tu  sai il mio e io non so il tuo... – KAZAZI Pasquale mi chiamo - RICCIARDI : ti chiami Pasquale a  posto – KAZAZI : si RICCIARDI : benissimo ..-  ieri non ti chiamavi Roberto? - KAZAZI : io no Roberto è un amico mio… . - RICCIARDI : ah Roberto è un amico tuo .. -  io pensi che voglio il male di Roberto? - KAZAZI : ci vediamo nel pomeriggio ne parliamo è inutile adesso fare chiacchiere per telefono ... - RICCIARDI : non c'è problema - KAZAZI : per te no per me si - R: no no  ma io non  ho problemi ... io non voglio fare male a nessuno eh tesoro . -  io non faccio male a nessuno …  - KAZAZI : tu minacci le persone chiami anche i Gendarmi fai tutto te perciò - RICCIARDI: io faccio tutto io? .. tesoro quando giri con qualcuno devi pure sapere con chi giri no? KAZAZI: ti richiamo nel pomeriggio ..e ci vediamo un  attimo ..vieni qui verso Riccione che io lì faccio fatica a venire sono a piedi non c'ho la macchina

[Nota 24: cfr. tel. del 15/04/10 ore 12,32. decreto n.93/10 su utenza n.  in uso a RICCIARDI e proveniente da utenza n. …  in uso a VITALUCCI] 

A tale telefonata, ne seguiva una seconda, dopo circa due ore, in cui KAZAZI ribadiva la condotta intimidatoria

[Nota 25: Cfr. tel. Il. 593 del 19/04/10 ore 13,46 decreto n.93/10 su utenza n. … intestala a BOOSlEY Corporate srl. riconducibile a VITALUCCI].

L'esatta identificazione di ARDIAN, ovvero ADRIAN, nell 'indagato KAZAZI Ardian, avveniva per mezzo dell'attività di osservazione e pedinamento svolta in contemporanea con l'ascolto della Tel. n. 999 del 17/05/10, culminata in una serie di rilievi fotografici riproducenti KAZAZI che si incontrava nel luogo concordato (ossia il parcheggio del supermercato Arca di Misano Adriatico) con FONTI Roberto e AVITABILE Domenico (non potendosi procedere a identificazione formale per non compromettere le indagini in atto)

[Nota 26: Cfr. rilievi fotografici. c-ontenuti in atti ad afrol. 2614. 2615 del fasc. A del PM)]

 A quel punto RICCIARDI Riccardo, per risolvere definitivamente la situazione, oltre a far intervenire stabilmente PLATONE Bruno (non disdegnando di voler coinvolgere anche il fratello di quest'ultimo, ossia PLATONE Luigi detto "GIGINO,, [Nota 27: cfr. tel. del 15/04/10 ore 12.32. e tel. n. 507 del 15/04/10. decrelo n.93/10 su ulenza n. …… in uso a RICClARDI e proveniente da utenza n. ……… in uso a VITALUCCI)]), chiedeva altresì l'intervento di PASCARELLA Giovanni (definito nelle telefonate come "quello che sta tornando da BARI che non sta bene come me....

[Nota 28: Cfr. tel. Il. 520 del 15/04/10 ore 18.57 decreto n.93/10 su utenza n. ………. in uso a RICCIARDI];

effettivamente PASCARELLA affetto dagrave malattia è nelle more deceduto) e del nipote di costui, identificato in LUCIANO Luigi  (pregiudicato gravato da precedenti di polizia per porto abusivo di anni ed omicidio).

L'intervento di LUCIANO Luigi era stato determinato dalle specifiche dichiarazioni che gli aggressori di BIANCHINI avevano fatto in quel contesto e che venivano in luce dal tenore della conversazione n. 486 dello stesso 14/04/10 alle ore 19,57, intercorsa fra RICCIARDI e LUCIANO. Il primo infatti riferiva a LUCIANO che gli aggressori avevano fatto espresso riferimento a lui: “..personaggi come quelli sono venuti davanti a me e hanno fatto il nome tuo ..e a dirmi: 'qua c'è da mangiare per tutti '... "; di rimando LUCIANO gli riferiva che lui non c'entrava con loro: “... io in questa situazione qua come ti ho dello l'altra volta no? non ci centro un cazzo scusa della parola" ma che in ogni caso l'indomani gli avrebbe fatto sapere che cosa pensava PASCARELLA Giovanni -" domani ti dico il signore qua cosa mi ha detto così vedi un pochettino metti sulla bilancia anche tu"- rimarcando che anche la posizione di BIANCHINI non era del tutto inattaccabile:"molti errori ce li hanno anche i nostri amici però eh....io te lo inizio a dire" (lasciando intuire di essere comunque a favore della posizione BIANCHINI e non certo della posizione VITALUCCI).

Un più esplicito intervento di LUCIANO a tutela di RICCIARDI, PIERANI, BIANCHINI e TOSI, traspariva dalle tel. n. 596 del 15/04/10 e n. 597 del 19/04/10. Con la prima RICCIARDI, infastidito dalla condotta intimidatoria del KAZAZI, diceva a LUCIANO che l'albanese lo aveva stancato, che voleva andare "a buttarlo in terra", che non voleva più ricevere telefonate da parte dello straniero: “ Senti, a me sto slavo di merda m'ha chiamato un'altra volta, mi sonorotto il cazzo! - Ho chiamato a Luigi e Luigi lo sta chiamando lui ed ha detto che vuole parlare con me che mi sono rotto il cazzo! Adesso andiamo a buttarlo in terra e! - Mi sono stufato, zio! Mi sono stufa ... si sono a Roma poi dopo devo venire sopra una giornata e mezza e riscendo, ma questa gente sopra il cellulare non li voglio più! "... : aggiungeva che non aveva paura di quello che avrebbe potuto fargli PASCARELLA Giovanni - "e che il signor Giovanni Pascarelia è di... lo dico per telefono, facesse quello chevruole fare lui "-. Con la seconda telefonata LUCIANO faceva sapere a RICCIARDI di essere intervenuto e di aver fatto arrivare all'albanese il messaggio di non chiamare più, anche se l’"ambasciata" era arrivata in ritardo: LUCIANO: "senti una cosa, il messaggio gli è arrivato in ritardo al cretino la no, per questo ti hanno chiamato, perché io li ho chiamati questa mattina, ho chiamato a quel signore che è venuto da te - L: io parlo di quel signore, quel signore che era venuto da te diciamo-RlCCIARDl: Roberto - LUCIANO la settimana. Roberto, bravo, bravo, ecco, lui era appena arrivato lì a portare il messaggio perché l'altro amico nostro diciamo, amico nostro tra virgolette, non ha il cellulare, quindi gliel'ha voluto andare a portare da vicino l'ambasciata. giustamente avendo un 'attività, avendo un'attività. lui ha aspettato che chiudeva e poi dopo ha,,, ".

La pressione intimidatoria era nel frattempo fatta anche sullo stesso BIANCHINI il quale contattava RICCIARDI Riccardo. Quest'ultimo sollecitava il suo interlocutore ad indire una riunione con VITALUCCI Claudio e le persone con le quali lo stesso si accompagnava, per cercare di trovare una soluzione in quanto la vicenda si stava inasprendo con pericolo di violenza sulle persone. RICCIARDI Riccardo affermava che era già stato minacciato di morte e che a sua volta aveva minacciato di morte i suoi interlocutori.

La lunga conversazione che seguiva, delineava più chiaramente l'intreccio di rapporti fra VITALUCCI, BlANCHINI e i vari soggetti che all 'uno ovvero all'altro si erano aggiunti facendo valere l'una ovvero l'altra posizione, Proprio per la sua chiarezza si riporta il testo della teI. n. 784 del 21/04/2010

[Nota 29: "" Cfr. td. n. 784 del 21104/10 decreto 93/10 su utenza n. …. in uso a RICCIARDI.]

"R: Siccome qualcuno ha asserito che lui deve avere tre milioni per il capannone. va bene? E questa persona purtroppo lavorava con noi, va bene? E ha montato una banda di scemi animali. io gli animali devo smerdarli con le loro armi e l'unico modo che c'ho e farli venire in una riunione dove poi dopo se lo prendono per un orecchio e se lo portano e se lo devono mangiare vivo loro non io, perché sono loro che devono passare dalla parte del torto. M: Sì, R: Marco, guarda sono già" cioè.. lo so che tu hai i tuoi cazzi io sto" volevo operarmi io, ma me lo posso dimenticare. Quindi io non lo so se tu sei fuori dimmi come, se lunedì parli con l'avvocato basta che io prima la facciamo prima mi tolgo il problema. prima ci togliamo il problema, perché la merda deve andare con la merda poi tutto quello che si fa legalmente è tutto quello che si fa legale quello non è un problema. cioè quello va avanti da solo e solo là che bisogna dire, avanzi? A carte dimostramelo davanti ai tuoi avvocati, no? Ciao è stato un piacere, basta non è ne , ne b, ne c, ecco perché ho chiesto anche a Giovann, perché Giovanni è stata una persona che si è occupata delle volte di mandargli, di portargli una cosa quindi, sennò Giovanni non c'era neanche bisogno che venisse. Poi ci sono altre cose che non sto a spiegarti per telefono. " BIANCHINl Marco asseriva che VITALUCCI Claudio non poteva pretendere del denaro, perché era un debitore della FlNGESTUS S.A.: "M: La situazione comunque sia è che lui è debitore e le carte parlano chiaro.”, ma RICCIARDI Riccardo ribadiva che la circostanza doveva essere chiarita in una riunione a cui avrebbero partecipato anche le persone pericolose con cui si accompagnava VITALUCCI Claudio le quali, con le proprie orecchie, avrebbero dovuto ascoltare che VITALUCCI Claudio non doveva avere del denaro da BIANCHINI Marco. Alla riunione avrebbero dovuto partecipare anche TOSI Daniele, DELLA VEDOVA Luca e CAMPIDELLl Marco, ex dirigenti del gruppo di imprese presieduto da BIANCHINI Marco che avevano tenuto a suo tempo i rapporti con VITALUCCI Claudio: "R: Ho bisogno che qualcuno glielo dica davanti, poi dopo Marco quello che succede da quel momento non è più un problema ne tuo, ne mio ne dell'altro, lui deve sentire, allora io devo far sentir dire ad una persona che lui non deve avere cinquanta lire, chiuso, basta non si deve andare su quello che lui ha avuto, non ha avuto, gli si deve dire solo una cosa, tu cosa hai detto due milioni? Dove? Per quale motivo?  A posto, tu non devi avere una lira, per uno, due, tre e quattro, chiuso. Ne a, ne bi e ne ci, ecco perché ci devono stare i tre, i tre, tre, mimì cocò e cagami il cazzo, Campidelli, Della Vedova e Tosi. Perché ti posso garantire se dovessi fare quello che ho in corpo in questo Momento farei tutt'altro.”. RICCIARDI Riccardo inoltre sottolineava che era il pregiudicato PASCARELLA Giovanni (nella conversazione viene indicato come la persona che sta morendo) che doveva ascoltare con le proprie orecchie che VITALUCCI Claudio non doveva avere 3 milioni di euro da BIANCHINI Marco, per evitare che dopo la morte del pregiudicato le persone a lui vicine tentassero di recuperare il credito. Diversamente RICCIARDI Riccardo avrebbe dovuto prendere un'arma, sparare alle persone con le quali si accompagnava VITALUCCI Claudio e dare cosi inizio ad una guerra: "M: io volevo solo fare questa considerazione immaginandomi tutte le tue preoccupazioni, mi pare che più seguiamo la dinamica di questo uomo e più ci incartiamo perchè di fatto.... R: Non è la dinamica di un uomo, Marco,  qua è la dinamica di una persona che ha fatto un raggiro a un' altra, quell'altro sta morendo, quell'altro sta cosi poi escono tutti, allora questo è un periodo come giustamenle tu dici quando dici da imprenditore dici, è un periodo di merda quelli che stanno, hanno scelto altro nella vita come sentono che io devo avere i soldi da quello corrono dietro e credono a chiunque, qualcuno è convinto che abbia fatto tutto io in una serie di cose quindi io non ho nessun tipo di problema il discorso è molto semplice io attraverso questo quando è passato l'ufficiale quella persona che se lo deve prendere se lo porta là e se lo porta via dopo non è un problema nè mio e nè tuo tu devi fare le pratiche che devi fare io ho bisogno solo che gli viene detto in .faccia 'tu devi avere 3.000.000? dove? ...basta mi hai pagato una rata non hai fatto un cazzo .... che 3.000.000 devi avere? ' niente cioè me lo devono dire i tre che hanno fatto l'operazione perché uno dei tre ha detto che tu gli devi dare 3.000.000 ... e continua a dirlo e continua a dirlo è questo il problema è un problema stupido ma è una persona che io non posso attaccare adesso però la posso attaccare dopo giustamente con quello che sono le azioni che si stanno .facendo... quello lo va a denunciare quell'altro lo va a denunciare per quello che ha detto e poi dopo la legge farà il suo corso ma per chiudere questa cosa che dopo ci togliamo sta mina vagante idiota dai coglioni posso farlo solo cosi ... solo cosi lo deve sentire con le orecchie qualcuno e poi dopo la merda se ne va con la merda ... compresi ... M: io l'ho ripetuto anche a settembre però Riccardo questa mente te non eri seduto di fianco io l'ho detto anche a settembre però R: Marco io sono d'accordo con te che l'hai detto a settembre Marco cioè qui stiamo parlano o mi metto i ferri in tasca e vado a sparare alla gente e creo una guerra? devo fare solo questo .. ".

RICCIARDI Riccardo ribadiva che la situazione doveva essere risolta, perché altrimenti persone a lui care avrebbero potuto avere dei problemi a causa di questa vicenda.

Evidenziava inoltre che era stato DELLA VEDOVA Luca a procacciare alla FINGESTUS S.A. clienti come VITALUCCI Claudio: R:" cioè hai capito? Te la fai con quelli che se la fanno con le guardie gli è stato detto ... Bruno ha detto... ma che stai dicendo? allora siccome questo scemo è un mongoloide a noi poi quello che ci interessa è tirarsi dentro il signor Della Vedova ti voglio vedè se dice che faceva le estorsioni là si deve parlare solo di una cosa' devi avere soldi? dica Della Vedova...? deve avere i coglioni di dirlo là perché Della Vedova se dice una stronzata là è là che busca nonfuori ... lo so io dove busta eh basta Marco non posso stare con la paranoia che le famiglie di... cioè posso morire sotto i ferrima non posso stare con la paranoia che un tot di famiglie oltre la mia devono stare con 400.000 persone attorno ... per colpa di una banda di pezzi di merda poi il signor Della Vedova quando lo chiamerai gli dovrai spiegare perché ha fatto entrare clienti come Marco Cit visto che sapeva chi erano .. ma questa è la legge che lo fa io sono stato con Achille tutta la mattinata ". RICCIARDI Riccardo evidenziava che una volta fatta la riunione ed accertata la verità, PASCARELLA Giovanni avrebbe causato problemi a VITALUCCI Claudio: "R: dopo di quello le cose che si stanno facendo la legge segue il suo corso e se lui è andato da delle persone a fare delle cose risponderà lui con le persone che gli ha detto le cazzate mica devo rispondere o io o tu", ma BIANCHINI Marco sottolineava che VITALUCCI Claudio non avrebbe mai ammesso di essere un debitore di FINGESTUS S.A.: "M: parliamo di un fatto reale come accetterà il fatto che le carte dicono che deve pagare? come lo accetterà? dirà che non è vero non è un giudice ...".

RICCIARDI Riccardo affermava che VITALUCCI Claudio aveva un debito conF1NGESTUS S.A. pari ad euro 8.500.000,00, che di tale somma aveva restituito solamente 110.000,00 euro in quanto non aveva neppure sbloccato un non meglio precisato libretto di deposito che aveva consegnato a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la finanziaria sammarinese:"R: però io ho bisogno, io non dico io, io entità no io Riccardo, io ho bisogno che ogni cosa vada collocata, a un puzzle va collocato ognuno in un posto io non posso mettere a te vicino all'altra cosa o quell'altro vicino all'altro o quell'altro vicino all'altro io devo mettere attorno al tavolo un gruppo di persone che alcuni non sanno neanche chi sono quello e quell'altro... là si deve uscire solo una cosa ' devi avere dei soldi? dimmi dove li devi avere ... non hai mai pagato una rata hai dato 110.000 euro su 8.500. 000 in tre anni ... che cazzo devi avere tu? ' cioè ci vuole tanto? là poi Della Vedova risponderà no con me e con te risponderà nelle sedi opportune le sue affermazioni visto che Tosi ha detto che lo denuncia, Campidelli ha detto farà le stessa cosa quelli sono le sedi opportune. Noi non abbiamo fatto altro che dare la defìnitiva risposta a qualunque persona si girerà oggi intorno, qualcuno gli dirà chi viene, viene, da oggi in poi "Andatevene a un altro Paese ", perché qua in questo periodo purtroppo, come te da imprenditore che stai avendo un momento difficile, chi vive in mezzo alla strada, fomentato da idioti come il signor Della Vedova, che non é neanche in grado di guardare i propri ,figli, va bene  Fomentato da gente del genere, buttata merda da gente del genere, si attaccano alle illusioni del signor Vitalucci, io non posso dare adito a degli elementi fuori dal comune che vengono a comandare a casa mia, devo prendere dargli dimostrazione che signori siamo e signori rimaniamo, si fa una piccola riunione semplice "Quanto deve avere lei? Tremilioni! Quante rate mi ha pagato? Queste? Mi ha sbloccato il libretto, no, apposto arrivederci e grazie! Quello che gli dovevo dare gliel'ho dato?".

BIANCHINI Marco ribadiva a  RICCIARDI Riccardo di essere vittima di un tentativo di   estorsione: "M: Io lo so... io lo so già, io sono oggetto di una estorsione per cui ne abbiam già parlato, io non ..."; RICCIARDI Riccardo asseriva di esserne consapevole e che avrebbe protetto l'imprenditore: "R: Perfetto! Allora siccome io so benissimo. sto al tuo fianco, non mi sono spostato, perché io potevo benissimo dire ''Andatevi a prendere il signor Bianchini e ammazzatelo, visto che vi state atteggiando tanto!" ma posso fare anche al contrario!".

BIANCHINI Marco sapeva di essere in pericolo di vita: "M: Si. ma io... ma che miammazzino! ...(inc.)". RICCIARDI Riccardo ribadiva l'ammontare del debito di VITALUCCI Claudio e sottolineava che allo stesso erano state riconsegnate anche le caparre confirmatorie: "R: E pagherà! Vitalucci si deve andare avanti come si sta andando avanti, molto semplice, per vie legali. lui deve dimostrare davanti a delle persone e deve dire "Non ci saranno venti  discussioni o alterazioni, o si o no!" se le carte dicono "Hai mai pagato ... " quante ... allora quante rate ci sono tra la casa e il capannone? Da quanti anni ce l'hai? Da due anni? Quanto hai pagato su l0 milioni di euro di rate? 110.000 euro' "Scusa un attimo, su 8 milioni di euro di rate hai pagato110.000 euro, hai avuto anche le caparre con  firmatoria indietro? Apposto, cosa minchia vuoi di più?". RICCIARDI Riccardo era un collaboratore di BIANCHINI Marco:"R: Con la legge, non per quello che la gente dice e l'ennesima dimostrazione che Marco Bianchini e i suoi collaboratori visibili e non visibili non fanno gli stronzi, perché non ci chiamiamo Benito Rese che siamo a società con i Casalesi e abbiamo mandato ... noi non abbia... tu non ti sei mai permesso di andare a dire o andare vicino a qualcuno a dire "Mi vai a picchiare i figli di Benito... del fìglio di Benito Rese", lui ti voleva fare a menare i fìglio tuoi! Che hanno l'età dei figli miei, eh! Cioè stiamo parlando di bambini di otto e sei anni che la registrassero la telefonata, che la registrassero la telefonata, ma io non posso avere delle persone a me estremamente care a repentaglio per colpa di un pezzo di merda come Della Vedova che butta la pietra e nasconde la mano ".

RICCIARDI Riccardo e BIANCHINI Marco sapevano che VITALUCCI Claudio era fallito: "R: Se io stipulo con te un contratto, questo e quest'altro, allora gli assegni sono risultati tutti indietro e ci sono stati problemi, e uno, lo sconto assegni, quest'altro la casa questo, quest'altro questo, fino adesso tu hai pagato una rata di  110.000 euro, va bene, e hai avuto indietro una parte di una fideiussione bancaria, i 110.000 euro ne hai avuti 60.00.0, i...M: E' tutto, è tutto scritto R: Caparra confìrmatoria, fammi capire come cazzo tu devi avere 3 milioni, sono io che t'ho ridato i soldi per riprendere aria - M: Si, si, si - R: Sperando che eri un uomo' - M: No, no ma io la... la   cosa ... - R: Non devi neanche (inc.) ".

BIANCHINI Marco comunicava al suo interlocutore che VITALUCCI Claudio aveva intrattenuto rapporti con le imprese PETRA Immobiliare s.p.a. e Fingestus S.A. (Due imprese del gruppo presieduto da BIANCHINI Marco), ma che da Petra Immobiliare s.p.a. lo avrebbero cacciato perché inadempiente, mentre per i rapporti con FINGESTUS S.A. avrebbero chiesto il pignoramento dell'abitazione di VITALUCCI Claudio e si sarebbero inseriti nel fallimento delle società riconducibili allo stesso: "M: Te lo ripeto, Riccardo, è fatta molto meglio, perché è l'esame della situazione e deifatti che dice in Fingestus cosa ha fatto il signor Vitalucci punto dopo punto e cosa ha fatto in Petra, punto dopo punto - R:  Non ha pagalo niente! Scusami ... (inc.) - M: E cosa faremo ... e cosa faremo da domani mattina, che in Petra lo cacceremo via perché è inadempieme, in Fingestus gli andremo addosso sulla casa e ci citeremo nel fallimento eccetera, eccetera, eccetera ... punto! E il documento è questo ". Nel corso della conversazione i due interlocutori erano concordi nell'affermare che VITALUCCI Claudio aveva intrattenuto rapporti con FINGESTUS S.A., con la quale aveva stipulato un contratto di sconto assegni, e PETRA Immobiliare s.p.a .. con la quale avcva preso accordi per l'acquisto di un capannone. Le problematiche erano sorte in relazione a quest'ultima operazione di compravendita immobiliare. In particolare VITALUCCI Claudio aveva avuto un ruolo nell'acquisto di un capannone effettuato da Petra Immobiliare s.p.a. per il quale detta società aveva pagato un corrispettivo di oltre 4 milioni di euro. Petra Immobiliare stava vendendo detto immobile e VITALUCCI Claudio aveva fatto stimare il cespite attribuendo allo stesso il valore di 8.000.000/8.5000.000 euro, così che VITALUCCI Claudio a quel punto pretendeva ingiustamente da Petra Immobiliare s.p.a. la somma di 3 milioni di euro, importo ottenuto dalla differenza tra il valore di acquisto del capannone (oltre 4.000.000,00 di euro) e di quello presunto di vendita (8.500.000 di euro); "M: Quello che ... quello otto milioni non esiste niente, han fatto la perizia da otto milioni e mezzo che è falsa, perché il valore era di sei milioni, cioè ... _R: La perizia ... - M: Tutto quello che ...(inc.), la perizia loro era falsa di otto milioni e mezzo _R: Benissimo' - M: Il valore - R: Questo ne risponderanno ... questo noi non lo dobbiamo menzionare perché non ci serve, noi dobbiamo solo dire là "Ricevuti da... per casa questa ... " me lo insegni tu, una colonna c'è Findus che c'ha sconto assegni che lui aveva e la casa, da un'altra c'è Petra la quale ha dato questo e ha dato per un capannone, apposto' "Questi sono i soldi che hai avuto" giusto "questi sono i soldi che hai ridato, è stato un piacere, ciao" ma io il capannone se lo vendi mi devi dare i soldi, io tengo die ... cioè ... non può dire ... - M: Allora, mi vuoi ascoltare un attimo! - R: Si - M: Mi puoi ascoltare un attimo?- : Si - M: Hai già parlato diciottomilioni, vedi quanto è difficile? Loro, Vitalucci -R: lo ho  parlato di cifre ...(inc.) - M: Vitalucci ha presentato una perizia, che vuole che un tecnico è andato a valutare l'immobile per richiedere un mutuo. e l'ha valutato otto milioni,otto milioni e mezzo, noi ovviamente abbiamo fatto fare un'altra perizia a un nostro tecnico, quattro milioni o cinque milioni, per cui noi non finiremo mai in quell'incontro perché questo dice "lo l'ho dato una roba da otto milioni e mezzo, cazzo te adesso la vendi e addirittura non mi dai i soldi indietro per differenza'''. questo è scemo così! Pronto! - R: Ti sento, ti sento! - M: Che c'è? - R: Ti sto sentendo - M: Attenzione, dopo non perdiamoci, io comunque viene tutto scritto bene ..(inc.) - : Marco, lui può dire "Vendi il capannone e non mi dai i soldi" ma tu non mi hai pagato un cazzo! - M: Si. si ma l'ho della anche a quell'idiota di Della Vedova a settembre "Eh! Quello nove milioni" eh... gli ho dello ... (inc.) -R. Non t'ha pagato niente, scusa un attimo, che cosa ha da chiedere questo -M: Si, si – R: Quando vendi il capannon, ma cosa ha da chiedere? Non hai pagato! E lui che non resta paro non tu, perché se lui era vero quello che aveva detto era già andato dove doveva andare da solo ".

BIANCHINI Marco evidenziava che era solo vittima di un tentativo di estorsione in quanto il capannone non era di VITALUCCI Claudio, ma di PETRA IMMOBILIARE s.p.a. e che VITALUCCI Claudio era solo un debitore e non un creditore [M:Non stiamo, stiamo discutendo di cose insensate. sono solo oggetto di una tentata estorsione da parte di questo uomo, tanto ... - R: E la pre ... (inc.) –M: Se io riesco ... se io riesco a incassare 10 milioni di euro da quella vendita a lui non gli devo un cazzo, perché l'immobile è il mio, punto! E' scritto ed è il mio, che mi sparino, me ne sbatto i coglioni! Ed è dimostrabile che lui non ha mai pagato, è questa l'essenza del discorso, se dopo deroghiamo alla... alla tentata estorsione, allora non sto neanche ... secondo me sbagliamo l'approccio! Allora, chiedo scusa riepilogo, facciamo attenzione ad avere le idee chiare, perché questi sono scemi! Il capannone è di Petra, lui pensa che attraverso la sua perizia di otto milioni e mezzo, tanto ... prima di tutto il capannone è il mio, tu non hai mai pagato ed è il mio, e poi spero di riuscire a venderlo a otto milioni e mezzo, che non è vero perché non è quello il valore di mercato, che è quattro, due ... o è tre e mezzo o è quattro, mi spiego? - R: Lo so! E Della Vedova gioca su questo - 111:Però m'hai capito? Cioè loro ... il capannone è il mio, io a lui non gli devo niente" La sintesi riepilogativa con cui era chiusa la conversazione sopra riportata illuminava i definitivi contorni della vicenda estorsiva: VITALUCC[ Claudio, per il tramite di una sua società, aveva venduto a PETRA IMMOBILIARE S.P.A. (Società controllata dal Gruppo Karnak), un immobile per una somma nell'ordine di circa 4 milioni di euro, ma che a dire di VITALUCCI Claudio aveva un valore immobiliare nettamente superiore, stimato da un suo consulente intorno agli 8 milioni di euro. VITALUCCI pretendeva dunque i 3 milioni di euro quale differenza del prezzo.

Le indagini eseguite dalla Guardia di finanza in merito all'immobile e alla compagine societaria della PETRA IMMOBILIARE, riscontravano pienamente il contenuto della telefonata chiarendo l'identità dei soggetti attraverso i quali era avvenuto il trasferimento dell'immobile da individuarsi nell'unità immobiliare esistente sul lotto edificabile sito in  Fano, località Ponte Sasso di proprietà della società ADRIATICA Manifatture srl. 

Questi i passaggi fondamentali:

> in data 15/11/2001 il comune di Fano (PU) vendeva alla Banca Agrileasing s.p.a. un lottodi terreno edificabile in Fano, località Ponte Sasso, per lire 1.324.800.000. Nel medesimo contesto la Banca Agrileasing s.p.a. sottoscriveva contratto di leasing nr. 301101 con l'utilizzatore Adriatica Manifatture s.r.L (società dichiarata fallita amministrata di fatto da  VITALUCCI Claudio) per un importo finanziato di euro 2.776.423,35; in data 09/07/2002 il contratto di Leasing viene nuovamente finanziato ed aumentato ad euro 3.967.028,45. Contestualmente viene stipulato un contratto di appalto tra la banca Agrileasing s.p.a. e la società denominata "La casa s.a.s. di VITALUCCI Lorenzo". In data 04/07/2003, a seguito di intervenute variazioni, la società denominata "La casa s.a.S. di VITALUCCI Lorenzo" si impegnava con un contratto d'appalto ad eseguire i lavori suppletivi e di variante secondo i disegni di progetto, in conformità alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Fano (PU);

> in data 13/05/2005 la Direzione Generale di Roma della Banca Agrileasing sp.a. autorizzava un'ulteriore stanziamento per il completamento dell'immobile per euro 2.989.608,00,  finanziamento mai erogato;

> in data 18/07/2005 la Banca Agrileasing s.p.a. rescindeva dal contratto di leasing per morosità della società denominata Adriatica Manifatture s.r.l.;

> in data 01/06/2006 l'Adriatica Manifatture s.r.L veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona;

> in data 12/07/2006 la Banca Agrileasing s.p.a. si insinuava al passivo della  società "ADRIATICA MANIFATTURE s.r.L" per euro 375.292,80;

> in data 23/01/2007 il Giudice Delegato del Tribunale di Ancona escludeva il credito in quanto il valore del bene restituito copriva ampliamente il credito richiesto;

> in data 16/0412007 la Banca Agrileasing s.p.a. vendeva l'immobile a Petra Immobiliare s.p.a. per euro 4.380.000,00. (Nell'atto notarile di acquisto veniva indicato che Le unità immobiliari  sub 1 e sub 2 erano occupate senza titolo dalla Boosley Corporate s.r.L).

> I1 capitale sociale di Petra Immobiliare s.p.a. è di proprietà della società anonima sammarinese ANEMONI S.A. (1.287 azioni ordinarie, società con sede in Rimini il cui legale rappresentante è BlANCHlNI Ernesto) e BAC FIDUCIARIA S.P.A. (13 azioni ordinarie). BIANCHINI Marco aveva avuto partecipazioni in PETRA IMMOBILIARE SPA.

Se dunque è indubbio che PETRA IMOBILIARE aveva acquistato l'immobile già di proprietà della ADRIATICA Manifatture e, a seguito di rescissione del contratto di leasing, divenuto di proprietà della BANCA Agrileasing spa, altrettanto indubbia e certa è l'inesistenza di qualunque causa lecita sottostante alla pretesa avanzata da VITALUCCI nei confronti di BIANCHINI, così da connotarla, unitamente alla modalità violenta, del carattere tipicamente estorsivo.

La condotta estorsiva, rimasta nella forma tentata, per il mancato e definitivo conseguimento dell'ingiusto profitto, veniva proseguita in data 28/04/2010, quando durante un incontro tenutosi presso la concessionaria MB CLASS, PLATONE Bruno telefonava a TOSI Daniele ed inserendo il viva voce per permettere a tutti i presenti di ascoltare la risposta, chiedeva: "lo ho avuto un problema a casa mia! Il problema si rivolge a casa tua! cioè tu hai detto a delle persone che Claudio VITALUCCI  deve avere due milioni e mezzo?" Daniele: "Io non gliel’ho mai detto! Bruno!Ma quante volte te lo devo dire?" - Bruno: "Tu non glielo hai mai detto?" - Daniele: "Mai detto! Se vuoi io lo ripeto tremila volte, io non ho mai detto quelle parole!". PLATONE Bruno ordinava a TOSI Daniele di andare immediatamente presso gli uffici della MB CLASS con il chiaro intento di far ripetere allo stesso tali frasi allapresenza delle controparti

[Nota 30: Cfr. tel 1160 del 28/04/10  decreto d'intercettazione  nr. l08/10].

Allarmante era il fatto incendiario, avvenuto il 30/04/2010 quando due bombe incendiare erano lanciate contro l'abitazione di BIANCHINI Marco. Tale condotta era subito commentata da PIERANI Giovanni, RICCIARDI Riccardo e BIANCHINI Marco i quali ne attribuivano la  paternità a VITALUCCI Claudio, anche se le indagini -espletate dalla PG di SAN MARINO ove il fatto è accaduto- allo stato non hanno consentito di riscontrare una tale affermazione.

Certamente da tali commenti si può desumere il clima di torte intimidazione a cui periodo era assoggettata la vittima BIANCHINI.

Ulteriori strascichi della vicenda si avevano pochi giorni dopo, con il "coinvolgimento" di TOSI Daniele, ex direttore generale di FINGESTUS s.a (società sempre del gruppo KARNAK) e dunque in stretto rapporto con BIANCHINI Marco, al quale erano estese le minacce -come quelle espressamente fattegli nella tel. n 216 del 5/05/2010, ove espressamente VITALUCCI gli diceva: "dopo io una mattina vengo a casa a trovatte, dopo me dispiace eh, ma io vengo ... che si che io sono strano eh ... vengo da te a incazzarmi come una bestia perché stai aiutando a fare le truffe a loro e compiere tutti questi atti mafiosi ,, [Nota 31: Cfr. tl, n. 216 del 5/05/10 decreto n. 121/10 su utenza n. …  in uso a VITALUCCI (la trascrizione per esteso è alle pagg. 48-50 della richiesta del PM. ] e al quale era attribuito specifico compito di mediazione fra VITALUCCI Claudio e PIERANI Giovanni

[Nota 32: Cfr. tl, n. 216 del 5/05/10 decreto n. 121/10 su utenza n. …  in uso a VITALUCCI].

VITALUCCI, non ottenendo dalla presenza di TOSI l'immediata consegna della somma oggetto di pretesa estorsiva, ritornava direttamente a intimidire e minacciare la vittima BIANCHINI per costringerlo a elargirgli la somma.

Un nuovo e successivo comportamento aggressivo si verificava infatti in data 17 maggio 2010, per opera di ZACCHERONI Nicola il quale, dopo aver contattato PLATONE Bruno per concordare un incontro avente a tema sempre la questione di VITALUCCI

[Nota 33: Cfr. tel. N. 4175 del 17/05/10. decreto n. 108/10 su utenza n. … in uso a PLATONE Bruno],

si presentava insieme a FONTI Roberto e a KAZAZI  Ardian presso l'abitazione di PLATONE, ove la coniuge, vendendoli arrivare e chiedere del marito, si era assai spaventata, tanto da avvertirlo immediatamente

[Nota 34: Cfr. tel. n. 4198 del 17/05/10 ore 14.21 decreto n, 108/10 su utenza n. … in uso a  PLATONE Bruno].

L'effettiva portata intimidatoria di quelle presenze era del resto rimarcata dall'immediata e successiva tel. n. 180 del 17/05/10, con la quale PLATONE Bruno comunicava a FONTI Roberto di non ripresentarsi più presso la sua abitazione in quanto la moglie e i figli si spaventavano e che se voleva parlargli doveva recarsi presso la sede della MB Class a San

Marino

[Nota 35: Cfr. tel. n. 180 del 17/05/10 decreto n.132/10]

 A conferma  che PLATONE Bruno fosse divenuto diretto bersaglio delle condotte  intimidatorie  ultimamente preordinate ad estorcere la somma di 3 milioni di euro a BIANCHINI, e che dette condotte fossero materialmente tenute da FONTI Roberto, si aveva in data 22/05/2010 con la telefonata n. 5108.

Durante il colloquio tra PLATONE Bruno ed il socio DE SISTO Daniele, il primo riferiva che, per trovare una soluzione al problema, si sarebbe recato in Napoli per parlare con appartenenti ad un'associazione, non meglio precisata, di stampo camorristico, i quali a loro volta avrebbero telefonato ad AVITABILE Domenico chiedendogli di non intimidire più PLATONE: " ... domani mattina vado proprio nel suo paese, diciamo.... "Si, si e domani  mattina lo chiamano direttamente ....da giù." "Tu..tu dai fastidio ... tu  dai fastidio a mio fratello e noi diamo fastidio alla tua famiglia,  adesso vedi tu  cosa vuoi fare?"

La affermazione era riscontrata dalle successive tel. n. 5109 e n.5134 del 22/05/10 nonché 0.5246 del 23/05/10 da cui risultava effettivamente che PLATONE si era recato a NAPOLI insieme a VITUCCI Salvatore, personaggio di origine partenopea e domiciliato in Bologna.

In particolare dalla tel. n.5246 emergeva che PLATONE aveva dato il proprio cellulare a tale Carletto Del Piano o "ro piano", perché chiamasse AVITABILE Domenico per farlo cessare dalle minacce. La telefonata, ove tale CARLETTO, presentatosi come amico di Pasqua le GALLO, attuale reggente di un'associazione a delinquere di stampo mafioso localmente denominata clan GALLO-CAVALIERI ed operante nel comune di Torre Annunziata, aveva esplicito contenuto intimidatorio in quanto AVITABILE Domenico era informato che i denari di VITALUCCI Claudio erano a Torre Annunziata e che l'attuale reggente del clan sarebbe stato in grado di dare gli eventuali chiarimenti.

La modalità di un tale intervento, con ricorso da parte di PLATONE a personaggio contiguo ad ambienti camorristici al fine di far definitivamente naufragare la pretesa estorsiva, è evocativa di una percezione da parte della vittima, di una "connotazione mafiosa”  della modalità esecutiva con cui era gestita la vicenda estorsiva.

Pur se non vi è in atti formale  contestazione da parte dell'organo d'accusa dell'aggravante dell'art. 7 L.203/91, ciò non esclude che l'intera vicenda possa assumere in una evoluzione investigativa e di approfondimento, anche una tale, più grave connotazione, poiché emersi elementi ancora generici ma in sé vagamente evocativi di un latente ricorso all'impiego del metodo mafioso e in particolare a quello di tipo oggettivo, ossia avvalendosi nella commissione del reato, '"delle condizioni previste dall 'art. 416 bis c.p. ".

Se è pur vero che dagli elementi raccolti non è ancora dato evincere, con una valenza  rassicurante, il fatto che gli autori della condotta estorsiva abbiano agito con metodo  mafioso, ponendo cioè in essere una condotta idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, pur tuttavia emergono profili, quantomeno inquietanti, di una modalità di agire che pare improntata ad una mentalità che fa della prepotenza, della sopraffazione e dell'omertà diffusa i propri punti di forza

[Nota 36: .Cfr. Casso SS.UU. 28/03/2001 n. l0. Cinalli; conformi: Casso Sez.l, 20/12/04 n. 2612 e Casso Sez. V, 8/03/05 n. 12682. In tali pronunce è costante il principio dì diritto secondo cui ''l'aggravante dell'art. 7 L.203/91 è configurabile rispetto ad ogni delitto. punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 410 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un "associazione di stampo mafioso" Ugualmente pacifico è la individuazione della duplice  forma -oggettiva e soggettiva- in cui tale aggravante si può esternare. Così la Suprema Corte ha chiarito che la  forma  oggettiva si esplica "allorquando l’agente pur senza essere partecipe o concorrere in reati associativi, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione  derivante dalla organizzazione criminale". La forma soggettiva invece si manifesta per lo scopo agevolativo della consorteria].

Non possono in questa sede sottacersi gli episodi relativi al lancio di due bombe molotov, avvenuto in data 30 aprile 2010, contro l'abitazione di BIANCHINI Marco, di cui al momento non è dato sapere se da porre in relazione con i fatti in esame, ovvero il ricorso alla figura di PASCARELLA Giovanni, di cui se pure non è provata una sua contiguità camorristica, è tuttavia quasi '"palpabile" il diffuso convincimento -manifestato dai vari PLATONE, RICCIARDI nel corso di conversazioni intercettate [Nota 37: Cfr. fra le altre. tel. n. 784 del 21/04/10 decreto n. 93/10 e td .n. 596 del 19i04/l0 stesso decreto] -  di tale appartenenza e  la conseguente intimidazione, manifestatasi nei singoli secondo gradate intensità a seconda del tipo di contatto avuto.

E del resto indicatori di un sistema persuasivo correlato alla ricerca di collusioni con personaggi infiltrati in sistemi camorristici, emergono dalla stessa tel. n.5246 del 23/05/2010 sopra richiamata e del seguente tenore:

(Interlocutori indicati come: Bruno Platone (B) - Amico di Bruno Platone di Napoli (A) Domenico Avitabile M)

A: pronto?M: Bru bongiorno A: buon giorno, sentite non sono Bruno, sono un compagno di Bruno M:  che? B: sono un amico di Bruno M: a B: sono di Torre M: da Torre Annunziata? A: e appartengo ai Cavalieri M: io pure sono di Torre Annunziata A: e lo so che siete di Torre, sentite qual'è il problema qua, cioè fra voi Bruno e compagnia bella? M: il problema, non c'è nessun problema tra me e Bruno A: a, non c’è nessun  problema? No perché caso mai voi avete cercato un’ambasciata  giustamente no ...... e questi soldi praticamente adesso ve lo dico napoletanamente  M: ho chiesto un ambasciata., ... A:  e va  be (incomprensibile), si, i soldi stanno a Torre, vedere che dopo vi chiama un amico e vi dà tutte le spiegazioni di tute questa vicenda e poi vi spiega lui M: va bene, sentite una cosa, ma io non vedo il problema perché con Bruno non c'è nessun problema  A: va be, cortesemente  se...,   a parte che dopo ve lo spiega questo amico che vi chiama che conosco no?  Che sempre rappresenta noi  M: va be, ma se già siamo amici, mi sembra che stiamo parlando per telefono  A: non lo so  (incomprensibile) vi  telefona  a voi perché Bruno  è compagno a noi,  Bruno è compagno a noi non è compagno  all'albanese M: no, ma già gliel'ho detto, parliamo già di persone che sono amiche e che A: vi sto dicendo, vi sto dicendo con me M: e A: (incomprensibile) la cose come è, poi dopo vi chiama per dire che stiamo tra persone che...(incomprensibile) M: ma voi siete di Torre Annunziata, sicuro? B: io sono di (incomprensibile)... M: e? A: io sono di Boscoreale, di tre case, (incomprensibile), capito? M: va bene, comunque non ci sta nessun problema perché A: qualche problema ci sta, ci sta, scendete  qua M: mi avete fatto il nome di certi amici, perciò non so bo A: e (incomprensibile) M: come? A: Carletto chi vuole esserc fatto  il nome? M: vi sento male, comunque A: comunque è compagno a noi Bruno, se tenete qualche problema scendete a Torre e ve lo spieghiamo noi, se no saliamo noi e ve lo spieghiamo noi   a  voi cos'è questa cosa,  avete capito? M: va bene  comunque A: (incomprensibile) Bruno è compagno a noi,Bruno è sempre favorito,  avete capito, però M: va buò comunque io adesso non sto a Rimini e tra parentesi adesso per telefono a parlare A: si va bene, ma io vi sto spiegando perché io i problemi M: poi mi avete fatto, mi avete fatto i nomi A: sono stato carcerato M: come? A: io sono stato carcerato, cioè io il problema non lo tengo, il telefono, il telefono, il problema non  lo tengo M: e va bene anche io mi sono fatto  già 25 anni  A: io vi sto dicendo a voi che il problema non lo tengo, non mi interessa  queste cose delle guardie, a me non interessa queste pucchiaccate, si volete avere spiegazioni scendete  voi, se no quando vi fa piacere veniamo noi lì, va bene? M: va bene. adesso io sto fuori  Rimini. comunque io domani torno a Rimini B: pronto M: Bru B: Mimmo? M: chi è? B: sono Bruno, sono Bruno M: e ma Bru ma bo. non lo so,  qual'è questo problema B: no, io problema non ne tengo,  che me lo hanno causato e io purtroppo sono sceso a Napoli e sono venuto a...,  a dire quello che devo dire M: va be. ma... io proprio,  io proprio,  io proprio,  l'unica persona che proprio non centrava in mezzo a questo fatto no,  in mezzo a questo fatto B: e M: e non centro neanche, perciò B: enbè M: hai fatto telefonare a me, alla persona sbagliata B: no, non è la persona sbagliata,  perché tu mi mandi un 'ambasciata M: poi mi fanno il nome di certi amici. l'ho fatto per amicizia io basta! B: e mi mandi un'ambasciata a me,  mi mandi? M: a te? Ma guarda che tu, guarda che tu..... perché a me mi hanno detto così,  io ti ho detto,  io ho parlato con Gigino che l'ho incontrato B: a mo..... il problema io l'ho portato a Napoli. per lui non ci sono problemi, il problema adesso chi se lo piglia, se lo piglia M: va bene dai,  ma rivieni, adesso quando sali ci vediamo B: va bene ciao M: perché ne potevi parlare con me direttamente, non era il caso B: se volevi parlare con me direttamente, invece di mandarmi a questi qua no, perché non hai chiamato a me,  fammi capire M: ma io perché ho incontrato a lui, ma non è che li ho mandato nessuna ambasciata B: il numero tu lo tieni, non è che non lo tieni M: guarda che io non ti ho mandato nessuna ambascia la di nessun problema, e B: embè ma si sono inventati tutte cose questi qua allora? M: e va be ma comunque, mi fate il nome di certi amici per telefono voglio .... B: e va be ma io tengo il problema. mi hai portato il problema a casa mia .... M: a io ti ho parlato il problema a casa tua? Va bene A: Mimmo M: Tu pensi che io ti ho parlato il problema a casa tua? A: Mimmo. sentitemi a me,  sono il compagno no,  sentitemi a me. chiudiamo M: ma se mi dice che gli ho parlato il problema io,  i problemi stati portati, va bo lasciate M: gli hanno portati, non è che  A: gli hanno portati…. , M: io non gli ho portato proprio niente  A: va bene, voi non avete portato, va bene M: no mi dispiace, perché A: i problemi diteglielo di non portarli, perché se ci fossero problemi, noi giustamente conosciamo voi avete capito? Come funziona. Voi a Bruno toglietelo di  mezzo M: va bene A: rappresentatelo a  TORRE, qualsiasi problema I CAVALIERI di Torre,  ve lo sto dicendo papale papale, per dentro il telefono, stiamo a posto M: va belle, adesso gliela mando io A: allora i problemi giustamente non li avete  portati M: adesso gliela mando io l'ambasciata a Pascalino allora A: mandateci l'ambasciata, Carletto nel piano a Napoli, non vi preoccupate M: no, no,  io ci mando l'ambasciata a Pascalino proprio, il Cavaliere B: mandateci l'ambasciata, va bene? M: anche perché voglio sapere questo amico che mi chiama. che mi dice così. colì, perché cosi, ma ....A: incomprensibile ..M: Bruno!Ma, ma tu questo discorso con me non lo dovevi fare perché io ti sono amico, ma io ti sono amico  A: ma voi il problema non  l'avete portato? Allora diteglielo  non M: Bruno? A: questo problema non portateglielo più perché se no ve lo creiamo ..M: ma io ti sono amico! .A: a, siete amico? A posto ci fa piacere ..M: ma com'è, ma perché tenete i dubbi? ..A: no, quale dubbio, io non tengo nessun  dubbio' ..M: sono stato fratello di suo padre, sono stato il fratello o di suo  padre se tenevo  qualche dubbio, mi dispiace solo che non  mi hai chiamato a mi hai fattotelefonare, mi hai fatto telefonare  da qualche altro amico, va bene? ..B: va bene ...M:  va bene, però adesso chiamo io a Pascalino ... A: si si, chiamatelo …  perché (incomprensibile) l'ambasciata a Pascale .A: siamo tra noi, fra un quarto d’ora 0 20 minuti avete pure una chiamata … . M: ma no, perché è stato brutto che ...A: va bene"

La vicenda estorsiva comunque aveva termine a fine maggio 2010, con una ultima telefonatafatta fra PLATONE Bruno e AVITABILE Domenico dove  i due lasciavano intendere dichiarirsi definitivamente tra loro.

Ad avvalorare quanto emerso dalle intercettazioni vi erano le dichiarazioni rese da DELLA VEDOVA Luca  sentito il 21 giugno 2010 dalla guardia di Finanza.

Lo stesso infatti riferiva di essere stato il direttore generale della KARNAK da fine 2004 a giugno 2007 e che nell'anno 2006 BIANCHINI Marco, in qualità di consigliere di amministrazione, gli aveva chiesto di lavorare per la società finanziaria FINGESTUS, "collegata al gruppo KARNAK", e in particolare di occuparsi delle procedure di affidamento dei crediti ai clienti della società. Proprio in quel periodo lo stesso aveva conosciuto VITALUCCI Claudio che gli fu presentato da BIANCHINI Marco. Costui " era in compagnia di un mediatore immobiliare di Pesaro che si era occupato di fare una perizia su un immobile. Appena il mediatore se ne andò, BIANCHINI Marco mi comunicò che la perizia era relativa ad un immobile in cui esercitava l'attività tale VITALUCCI Claudio, soggetto cointeressato ad una serie di società che avevano un  debito nei confronti di FINGESTUS SA. di circa 1.600.000,00 euro. BIANCHINI Marco sapeva che le società erano insolventi, ma non voleva assolutamente perdere la somma di denaro concessa alle stesse. BIANCHINI Marco mi incaricò di dare una mano a TOSI Daniele per discutere di questa operazione ... che consisteva nell'acquisto di un capannone in cui esercitava l'attività di fabbricazione di abbigliamento VITALUCCl Claudio, fabbricato di proprietà di Agri Leasing, fabbricato che poi sarebbe stato venduto da PETRA IMMOBILIARE SP.A. ad una società indicata dallo stesso VITALUCCI Claudio. L'operazione si sarebbe compiuta a seguito del nulla osta fornito dal curatore fallimentare. L'operazione si perfezionò  nell'anno 2007; PETRA IMMOBILIARE SP.A. e FINGESTUS SA. nel febbraio 2007 siglarono una lettera di intenti con l'amministratore di una delle società di VITALUCCi Claudio. Il contratto si perfezionava  attraverso il pagamento da parte di VITALUCCI Claudio di una caparra di circa 910.000, 00 euro. Ricordo l'importo in quanto la mia mansione in detta operazionefi' proprio quella di trattare insieme a TOSi l'importo della caparra su espresso ordine di BiANCHINI Marco, il quale comunque si era riservato il potere decisionale. Di volta in volta  dopo aver parlato con VITALUCCI Claudio, alla presenza di Daniele TOSI, relazionavo l'esito delle riunioni  a BINACHINI  Marco, La società o la persona indicala da VITALUCCi Claudio avrebbe riacquistato l'immobile attraverso  un pagamento  dilazionato le cui rate e scadenze erano  già indicate nel contratto. Ricordo che la sottoscrizione di quest'ultimo atto avvenne presso lo studio  del Dottor Campidelli, allora commercialista delle aziende italiane riconducibili a Bianchini Marco. Gli atti per FINGESTUS S.A. furono firmati da BIANCHINI Marco; gli alti per PETRA IMMOBILIARE S.P.A . furono  firmati dall’allora rappresentante legale di questa società, tale Simone Casadei cognato di BIANCHINI Marco. BIANCHINI Marco in questa occasione discusse con VITALUCCI Claudio gli aspetti operativi relativi al tasso di interesse poi indicato nel contratto. Non partecipai alla discussione in quanto i due si appartarono. BIANCHINI Marco e gli altri presenti, per volere di BIANCHINI Marco, rilessero il contratto integralmente. BIANCHINI Marco è stato l'effettivo dominus dell'operazione. lo non ho fatto altro che eseguire le disposizioni impartite dallo stesso. Molte volte mi sono recato da VITALUCCI Claudio ul1itamente a TOSI Daniele. La fattibilità dell 'operazione era stata vagliata dai legali e commercialisti di VITALUCCI Claudio e da quelli di BIANCHiNI Marco. Ricordo che antecedentemente ali 'effettuazione dell 'operazione io, la sorella ed il fratello di BIANCHiNI Marco, TOSI Daniele ed i consulenti avevamo sconsigliato a BIANCHiNI Marco di effettuare l'operazione con VITALUCCI Claudio in quanto vi erano diverse criticità ".

In melito a detta "operazione" DELLA VEDOVA aggiungeva che TOSI Daniele se ne era occupato per la FINGESTUS e che dopo diverso tempo, quando lo stesso si era già dimesso dalla carica di direttore generale, e più precisamente agli inizi del 2010, venne contattato da VITALUCCI Claudio che gli chiedeva di partecipare ad una riunione per "venire a capo di questo contralto ". Seguì effettivamente l'incontro: "si tenne negli uffici di una società ubicati in Dogana nella Repubblica di San Marino. Alla riunione erano presenti: per FINGESTUS S.A. e PETRA IMMOBILIARE S.A.: BIANCHINI Marco, P1ERANI Giovanni, CA VUOTI Giuseppe, SERRA Cristina, ZANELLI Virna, TOSI Daniele, un certo Bruno che .limgeva da padrone di casa. Per VITALUCI Claudio: VITALUCCI Claudio e AMICI Matteo.

Inoltre ha partecipato alla riunione un signore anziano di cui non ricordo il nome che riferiva a tutti di avere u n tumore ... ".

Alla riunione avevano certamente partecipato PIERANI e TOSI, che erano in compagnia di PLATONE Bruno, accompagnato da RICCIARDl Riccardo -rimasto in un'altra stanza-.

Oggetto dell'incontro era stato la valutazione delle reciproche "pretese" che VITALUCCI e

BIANCHINI avanzavano fra loro.


Aggiungeva che PLATONE era il titolare della MB CLASS, società di autonoleggio di

autovetture e che nel periodo in cui lui era stato incaricato di lavorare per FINGESTUS,

aveva subito l'incendio doloso dell'auto, mediante il lancio di bottiglia incendiaria.

Dal contenuto delle telefonate successive alla convocazione presso la PG anche di TOSI.

Daniele e di PLATONE Bruno -i quali nulla aggiungevano a quanto già emerso con

particolare chiarezza dalle intercettazioni e dai dettagli fomiti da DELLA VEDOVA,

emergeva come TOSI Daniele si rendesse assai solerte nell'informare PIERANI Giovanni,

(anche per il tramite di ZECHINI Achille) circa l'oggetto della sua convocazione e sulla

necessità di trovare una modalità di "arrivare a sedersi ad un tavolo con il Ten. Col.

Gianfranco Lucignano al fine  di cercare di risolvere questa situazione".

La telefonata, registrata in data 21/06/2010, al progressivo n. 2158 e intercorsa fra TOSI e

ZECHINI è del seguente tenore: (interlocutori indicati come: RICCIARDI Riccardo (R) e

ZECHINI Achille (A) - OMISSIS -

A: Pronto? R: Disturbo? A: No! assolutamente. R: Ha ricevuto qualche telefonata

intelligente? A: No. R: No. non l'hanno....non le hanno detto niente? Giovanni non ti ha

chiamato? A: AlIora ...guarda, Giovanni mi ha chiamato però io stavo parlando in una

conversazione. mi è arrivata la...il messaggio ti ha cercato mentre eri occupato, mi senti?

R: Si. si A: Eh, e poi dopo siccome io ho finito adesso non l'ho richiamato ancora ... R: Va

bè, il messaggio ..te l'ha mandato il messaggio quello che c'era scritto "stamattina stanno

tutti da...da superman" ..A: No. non mi ha chiama...non me l'ha mandato,

perché .....ricordo ..R: Allora stamattina A: Lo chiamo! R: Si ,no te lo dico io .faccio prima

perché ..A: Eh! R: Me l'hanno detto...sai quando mi è arrivato il messaggio? cioè .. A: Eh!?

R: una cosa che sanno da stamattina mi è arrivato adesso! A: Eh,   R: Ecco. questo ....

sempre ritornando a quello che parlavamo. Allora stamattina  giù da "Lucignolo" ... A: Si,

si, si. R: C'erano  tutti..e io ho detto...lui mi ha detto: "io ero preoccupato che c'era pure

Cavuoti, c'era Della Vedova, c'era Tosi". Ho detto ma guarda chè è normale  che ci sia la

Guardia di Finanza  mezzo. Ha detto va buò ma  non so i Carabinieri? Ho detto no!

A: La denuncia  l'ha fatta dai Carabinieri  poi la Procura la passa a chi gli pare..eh R:

Eh  è normale che la passano là..no'.? A: Certo.. R: Cioè..anche perché  il signore

deve... cioè quello che vorrei fargli capire io, signori qua ci stà, anzi questo  lo...vai a spiegare  a questi idioti  che l’opportunità  finalmente di avere  rapporto con questo cristianoe forse inizierà a parlare tranquillamente  ... A: Eh! R: Attraverso questo ..,è complicato no!? A: To .. Tosi mi ha chiamato per dirmelo eh!? R: Eh, Tosi..si va bene.. ma eh, Tosi è un paraculo perché a me non mi chiama più perché sa che gli ho detto, che gli stacco la testa .. A: Eh ..eh..eh R: Perché non mi piace.. A: No.., R: Non mi piace la geme così Achi! staccare la testa tu sai che cosa intendo!? non mi piacciono  A: Uhm.. R: Comunque, tu devi sapere una cosa, questo giusto per chiuderla, chè l'altra volta .." ti ho dato dimostrazione di una cosa ..'vedi come{afatica a parlare delle cose? lo gli dico, se stai quà uno si comporla da amico, o parli o non ci vieni! A: Uhm....,eee ..,ho visto, ho visto cheee ....ma io penso che, senza cattiveria, che non ci arrivi, dai!.? o no? R: No, e no! perché alcuni non vogliono farcelo arrivare .. A: Eh! certo, R: Pe.. perché guarda, hai visto una cosa, che io gli ho descritto perfettamente  quello che gli stanno facendo, A: Eh..R: Cioè, non ho

sbagliato di una virgola .. e lui per la prima volta ha agito come gli ho dello io, che gli ho

dello quand'è che sciaboli, che tiri fuori la sciabola e gli speghi, li paghi lu? E gli ha detto

ehh ..,tirami ilfreno, allora è come ti dico io, che uno che non ha paura ti dice:" chiami la

Gendarmeria non c'è problema" .. A: Certo .. R: Giusto o no? A: Si R: Se io non ho nessun

tipo di problema e niente da nascondere, visto che si alleggia a grande uomo che posso

muovere monti e  tutto!? nel momento in cui io..,se vessi ragione, nel momento in cui mi

viene dello la.., li denuncio, chiamo la Gendarmeria se continua a fare.., affermazioni  di

questo genere, dico: "la chiami”. Non c'è nessun problema è quello che è con me non

ha.., A: Si.. R: Scusami .. A: No. non ti sentivo R: Ma mi senti? A: Un attimo, ....oh scusami

un attimo R: Ma mi senti? Comunque le..,morale della favola è questo Achì, è sempre lo

stesso .. A: Senti ma adesso che succede quindi? R: Non lo so io sto venendo su, adesso

vediamo .. A: Si  stai venendo su? R: Si .. A: Ah va bè,  allora se vuoi R: Ciò i bambini con me  che .... li caccio dai suoceri A: Eh...io domani stò in divisa, però voglio dì. se vuoi eventualmeme ci vediamo lassù R: Ma ci organizia .....Achì, scusami se io mi sono permesso  di coinvolgerti ma...cioè .. A:Ho capito! oh. ti avevo delta di sì .. R: lo l'ho fatto ...no. ma io l'ho fatto per un motivo, perché  poi dopo alla fine degli sforzi fatti … sono illwili se chi si deve muovere per primo non si muove  A: Ulum IIIII .. R: Cioè tu,hai fatto il tuo lavoro  giustamente,  hai spiegato, quell'altro fa il suo lavoro, quell'altro fa il suo lavoro e tutti messi insieme si organizza una cosa. Ma se io faccio a modo mio, quello fa a modo suo ....e come io gli ho detto, ho detto signori ..,perché a pranzo gli ho detto, guarda che se io voleva fare da matto con Rumi e questi qua ...credi che telefonavo a Achille? gli ho detto .....io li blindo dentro Roma non li blindo fuori ..io a Roma lo chiamo a Gemma, mò vieni su a San Marino con me....però, io penso che la storia che quelle tre persone abbiano parlato così, giustamente con le amicizie che si hanno e un certo paio di cose ...hai parlato pure di quel pranzo che avevi organizzato l'altra volta ...ci si può sedere .finalmente a tavola con questo cristiano a parlare ... A: Ascolta Riccà ci risentiamo ...ci vediamo domani! R: A posto' se hai bisogno di qualcosa chiamami .. A: Si.. R: Qualsiasi cosa lo sai, eh'?"

Tutti gli elementi sopra riportati portano a ritenere esistente una gravità indiziaria a carico

degli indagati per il delitto di tentata estorsione aggravata, avendo ad oggetto la pretesa, non azionabile, fatta valere con modalità pesantemente intimidatorie ai danni di BIANCHINI

Marco

[Nota 38:  in punto di diritto si condivide quanto argomentato dal PM nella propria richiesta con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi delittuosa in esame. Ha infatti ben individuato il PM come il pacifico orientamento giurisprudenziale ravvisi "esistenza del reato laddove sussista" ingiustizia del projitto elw si persegue con la condotta violenta o intimidatoria". Se infatti l'agente fosse  "soggettivamente  - pur se erroneamente – convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che tale diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale," si ricadrebbe nella ipotesi di minor gravità della ragion fattasi. (Cass. Sez. Il, n. 12329 del 04/03/2010). Il principio era già

stato chiarito anche da Cass, Sez. VI, 16/10/90 Il. 2460 ove si afferma: "'In tema di estorsione, il profitto deve ritenersi ingiusto  allorché sia fondato su una  pretesa non tutelata  dall'ordinamento giuridico ne' in via diretta quando,cioè,  si riconosce  al suo  titolare il potere di farla  valere in giudizio  -  ne' in via indiretta -  quando, pur negandosi il potere di agire. si accordi il diritto di ritenere quanto  spontaneamente  sia stato adempiuto,

come nel caso delle obbligazioni naturali i menzionate nell’'art. 2034 cod. Civ.. Ne consegue, pertanto, che, essendo il contratto di cessione di droga nullo  per illiceltà della causa  e non potendo sorgere dalla sua stipulazione alcuna pretesa tutelata dall’ordinamento,  nessun dubbio può esseni sul carattere ingiusto del profitto perseguito da chi con minacce  e percosse, costringa un'altra  persona a farsi consegnare una certa somma quale prezzo della  droga consegnatele, e quindi sulla piena sussistenza di questo elemento costitutivo  del delitto di cui all’art. 629 del cod. Pen. Non potendosi  peraltro invocare la tutela indiretta predisposta …………….]

Essendo soddisfatti i parametri  valutativi  dell'art. 273 c.p.p. si impone adozione di vincolo cautelare.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5.- Il delitto di estorsione aggravata ascritta al capo G) agIi indagati PLATONE

Bruno e RICCIARDI Riccardo.

Il quadro indiziario a carico degli indagati in ordine a tale grave fatto estorsivo fonda

sostanzialmente su compendio intercettivo in atto sulle diverse utenze .

In sintesi VITALUCCI Claudio, durante le varie conversazioni tenute al telefono,  lamentava che PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo lo avessero costretto a consegnare

loro la somma di 320.000 euro, pretesa del tutto ingiusta e non azionabile, formando a tal

fine  una falsa quietanza e un falso contratto di vendita di autovettura in cui si taceva apparire che la società "Immobiliare Ponte Sasso" srl (amministrata appunto da VITALUCCI) aveva acquistato da MB Class Motors (amministrata da PLATONE) un'autovettura ASTON

Martin (in realtà mai acquistata) corrispondendo alla società venditrice, a titolo di caparra, la

somma di 50.000 euro in assegni circolari. Detta somma -che i due avevano estorto mediante

ripetute minacce fatte sia da PLATONE sia da RICCIARDI, nonché mediante uso di

violenza (RICCIARDI infatti nell'ottobre 2009 aveva percosso VITALUCCI mentre si

trovava all'interno degli uffici della MB CLASS di San Marino) - spettava in realtà alla

società IMMOBILIARE Ponte Sasso srl (di cui VITALUCCI era amministratore di fatto), a

fronte di accordo concluso con la PETRA IMMOBILIARE spa (di BIANCHINI Marco) la

quale, in sede di acquisto dell'immobile sito in Fano loc. Ponte Sasso, riconosceva alla

società del VITALUCCI tale somma come costo dei lavori svolti dalla stessa società

sull' immobile.

La prima conversazione utile a fini indiziari, era quella del 13/05/2010 avente progr. n.

817. Durante la conversazione tenutasi fra VITALUCCI e DELLA VEDOVA, il primo

sosteneva che PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo si erano accordati con

BIANCHINI Marco in quanto quest'ultimo gli aveva promesso un compenso di 2 milioni di

euro qualora gli avessero risolto la diatriba con VITALUCCI Claudio: "Allora secondo me

questi che  hanno fatto?  Hanno dello senti per questa pratica e ce dai 2.000.000/1.500.000

ci pensiamo noi... poi Bruno c'ha 1.500.000 di debito con lui quell’altro  c'ha qualcos'altro

così avevano appianato i loro debiti … hai capito?” …. "però che mi hanno preso i soldi lo

posso firmare e  lo  denuncio  per estorsione e c'ho 6  testimoni.. .. hai capito?  no gli ho dello secondo me  questi hanno fatto un  impiccio ... ". VITALUCCI affermava poi che PLATONE Bruno gli aveva estorto la somma di 150.000,00 euro e si era fatto firmare  un falso contratto di acquisto di un'autovettura per estorcergli ulteriori 52.000,00 curo: "c'ho 6  persone ... Bruno  l’ha dichiarato davanti a tutti che su di me ha preso  150.000 )€ questi pur  scemi hai capito?" .... "senti dov'è il problema? E in più e in più lui mi ha fatto fare  un contratto falso per una macchina per prendersi 52.000€ hai capito? lo l'ho fatta perché non me ne frega  ... hai capito? perché più carte ciò e più loro stanno nei casini quindi c'è l'estorsione, c'è la truffa c'è il falso cioè hai capito? 

[Nota 39 …].

Con identico contenuto e con miglior specificazione della consegna e della tempistica era

la tel. n. 937 del 16 maggio 2010, nel corso della quale VITALUCCI riferiva che quando

aveva consegnato il denaro a PLATONE Bruno, questi gli aveva detto che una parte era per

lui, una parte per RICCIARDI Riccardo, ed una parte per una non meglio identificata

"famiglia", facendo intendere che con il termine famiglia si faceva riferimento ad una non

meglio indicata associazione a delinquere "lassciali fa, lasciali fa vedrai che quando te

chiama dopo li che te dice' ma lei ha preso i soldi? ' no no ma come c'è i testimoni'

quell'altro dice 'si si li hai presi' e poi quello che è grave che io c'ho i testimoni che lui ha

dichiarato che un pò era per lui un pò era per quell'altro un pò era per la lamiglia .... chi è

la famiglia?

[Nota 40 … ]

Anche nella successiva telefonata n. 1299 del 20 maggio 2010, VITALUCCI parlando

con il legale, riferiva di essere stato minacciato e che in tal modo gli avevano estorto il 40%

dell'importo a lui promesso: "quindi lui è stato molto tecnico però ho ascoltato gli ho detto

sa a me mi hanno anche, e minacciato l'altro giorno va bhe dice 'ok' poi l'altro che mi ha

mandato si sono tenuti il 40% tutti testimoni non ha voluto più sapere e si è alzato in piedi e

dice andiamo ... ". Aggiungeva inoltre che la FINGESTUS SA che vantava nei suoi confronti

un credito, aveva rinunciato al recupero, ben sapendo che lo avrebbe comunque recuperato

in altro modo: "te le mando tutte per domani perché lui dice che c'ha scritto che Mularoni

che la Fingestus ha rinunciato al credito e l'ha fatto di là... gli ho detto si si ce l'ha scritto

ma bisogna vedere come l'ha fatto ... giusto?" e che era un'operazione del tutto scorretta, ma che lo stesso era stato costretto ad accettare in quanto minacciato "perché è una cosa che non si può fà hai capito? "..... "me l'hai estorto mi hai minacciato c'ho i lestimoni e dopo

vedemo  mi mandavi alare il recupero giusto? ". VITALUCCI affermava di voler denunciare

BIANCHINI Marco, ma aveva paura delle minacce: "tanto lui deve mollare ... hai capito? Deve  mollare anche perché adesso io la prossima settimana le denunce le butto giù a me non

 è che mi interessa se quello mi fa le minacce." cioè non me ne frega un cazzo a me... hai " '

capito? " ed aveva chiesto anche ad un non meglio identificato direttore, una relazione scritta

da cui si evincesse che BIANCHINI Marco gli aveva più volte estorto denaro "perché

adesso ho chiesto anche al direttore il capo se mi fa una relazione scritta dove dice quante

volte lui veniva a farmi le estorsioni no come ha dichiarato che io c'ho già i testimoni però

se me lo scrive ". Ribadiva infine di avere comunque paura delle minacce "però l'unica

reticenza che c'avevo è che questi mi fa le minacce devo stare sempre ad avere un problema in più hai capito?

 [Nota 41 ….]

In data 23/05/2010 dall'utenza di PLATONE Bruno che si era recato a NAPOLI, veniva

fatta una telefonata da parte di tale Carletto Del Piano o "ro piano ", il quale dicendosi

amico di Pasquale Gallo, attuale reggente di un'associazione a delinquere di stampo mafioso

localmente denominata clan Gallo-Cavalieri ed operante nel comune di Torre Annunziata,

minacciava telefonicamente AVITABILE Domenico dicendogli che i denari di VITALUCCI

Claudio erano a Torre Annunziata e che l'attuale reggente del clan sarebbe stato in grado di

dare gli eventuali chiarimenti. AVITABILE Domenico riferiva telefonicamente di conoscere

GALLO Pasquale e che avrebbe parlato con lui di questa vicenda. La telefonata riscontrava

quanto più volte riferito nelle conversazioni telefoniche da VITALUCCI Claudio, il quale

affermava che una parte di denari che BIANCHINI Marco gli aveva inviato attraverso

PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo non gli veniva consegnato, ma era da costoro

trattenuto e andava  nelle casse  di una non meglio identificata "famiglia,, [Nota 42 …]

In data 27/05/2010 VITALUCCI Claudio contattava CAVUOTI Giuseppe, ex

dipendente di FINGESTUS SA, e gli comunicava che BIANCHINI Marco aveva accettato

di incontrarlo. VITALUCCI Claudio riferiva che gli ultimi 130.000,00 euro glieli aveva

portati PLATONE Bruno e che dalla somma gli aveva estorto 40.000,00 euro: parte di

quest'ultimo importo, a dire di PLATONE Bruno, sarebbe andata alla “faamiglia"; " C: Lo

vedo male io a lui "sorride". Lui si prende una valanga di roba che non sa manco dove

deve" da dove deve partire. Tu te l'immagini quando io ho i testimoni degli ultimi novanta

mila euro che" degli ultimi centotrenta mila euro che me li porta Bruno e davanti a

testimoni dice: questi sono venticinque per  Caio e me, questi sono  per la famiglia, cinquemila sono per questo e mi da solo e mi da solo novanta mila euro coi testimoni lì., Una

volta eh! Dopo cè tutte le volte,  no? E come ti salvi? io parlo solo a nome per   conto di

Marco Bianchini. E  come fai? E? H. VITALUCCI Claudio affermava che PLATONE Bruno

gli aveva riferito che parlava in nome e per conto di BIANCHINI Marco: "Tu te l'immagini

quando io ho i testimoni de li ultimi novanta mila euro che.. de li ultimi centotrenta mila

euro che me li porta Bruno e davanti a testimoni dice: questi sono venticinque per Caio e

me, questi sono per la famiglia, cinquemila sono per questo  e mi da solo e mi da solo

novanta mila euro coi testimoni lì.  Una volta eh' Dopo tutte le volte,  no? E come ti salvi?

io aria solo a nome er conto di Marco Bianchini. E  come fai? E? ". VITALUCCI Claudio

comunicava inoltre che PLATONE Bruno lo aveva minacciato dicendogli che se non avesse

accettato di ricevere i 40.000,00 euro in meno e non avesse firmato attestando di aver

ricevuto l'intera somma, BIANCH1NI Marco non gli avrebbe consegnato altro denaro: "C:

L 'hanno bagnato. gli hanno pisciato. lui c'ha il piscio fino alla bocca. Hai capito? Perché

questi sono anche figli di puttana,  hai capito? Perché lui vedi dice: lo non parlo per me, e

poi mi dice: Hai avuto cinquecento,  firmi per tutto sennò Marco Bianchini ha detto di non

darteli, hai capito? - G: Mhm. - C: Che problema cè gli ho detto: prego, chi firma dall'altra

parte? Allora inizia la storia no non firma nessuno, hai capito? Ah! Ma! Io no! Io si! Io e!  e

poi arriva e firma Riccardo, hai capito? A quale titolo firma Riccardo? [ nota 43]

Quanto anticipato in sede di conversazioni intercettate, trovava poi compiuta descrizione

nella querela che effettivamente VITALUCCI Claudio presentava in data 1/07/2010

(formalmente iscritta nel procedimento n. 4133/10 RGPM).

In sede di querela VITALUCCI spiegava innanzi tutto l'intreccio di rapporti intercorsi tra

le sue società Boosley e Ponte Sasso e quelle le società FINGESTUS e PETRA

IMMOBILIARE facenti capo a BIANCHINI Marco.

In sintesi i vari rapporti erano così riassumibili:

> VITALUCCI Claudio, per conto delle imprese del gruppo Boosley e Ponte Sasso s.r.l., aveva intrattenuto rapporti con FlNGESTUS SA e PETRA IMMOBILIARE S.PA;

> per via di detti rapporti commerciali il Vitalucci aveva avuto una serie di incontri in

San Marino presso KARNAK S.A., FlNGESTUS S.A. ed il centro Admiral, 4° piano, con

CAVUOTI Giuseppe, DELLA VEDOVA Luca, TOSI Daniele, Marco BIANCHINI,

RICCIARDI Riccardo, PLATONE Bruno e PASCARELLA Giovanni;

> a seguito di detti accordi BIANCHlNI Marco prometteva a VITALUCCI Claudio la

restituzione della somma di euro 800.000,00. Di detto importo 250.000,00 circa venivano

inviati all'Immobiliare Ponte Sasso mediante bonifici bancari e del residuo di euro

550.000,00 la Immobiliare Ponte Sasso riceveva soltanto euro 280.000,00, che venivano

versati in varie trances a VITALUCCI Claudio, quale mandatario della società Immobiliare

Ponte Sasso s.r.l., da RICCIARDI Riccardo nello Stato di San Marino e precisamente presso

la sede della MB Class o nell 'ufficio dell' Admiral. In occasione dell'ultimo versamento

avvenuto nel febbraio 2010, RICCIARDI Riccardo comunicava a VITALUCCI Claudio che

Marco Bianchini, pur avendo versato la somma di euro 530.000,00, pretendeva la

sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si attestava di aver ricevuto il totale di euro

800.000,00. Nell'occasione VITALUCCI Claudio era accompagnato da FONTI Roberto.

VITALUCCI Claudio affermava che RICCIARDI Riccardo e PLATONE Bruno gli

comunicavano che stavano eseguendo gli "ordini" impartiti da BIANCHlNI Marco. In

particolare VITALUCCI Claudio dichiarava che BIANCHINI Marco aveva ordinato a

RICCIARDI Riccardo di usare violenza nei suoi confronti. A seguito delle minacce,

VITALUCCI Claudio sottoscriveva la dichiarazione. VITALUCCI Claudio evidenziava

inoltre che dei 250.000,00 ricevuti con bonifico, euro 50.000,00 venivano restituiti a

PLATONE Bruno e RICCIARDI Riccardo. Detta corresponsione  di denaro veniva occultata

con un falso contratto di acquisto di autovettura che lo stesso VITALUCCI Claudio allegava

alla denuncia (le intercettazioni hanno confermato che PLATONE Bruno e RICCIARDI

Riccardo hanno estorto detta somma di denaro a VITALUCCI Claudio).

A riprova di quanto affermato, VITALUCCl Claudio allegava:

> la copia di una dichiarazione a propria firma e con altra firma  che lo stesso attribuiva

alla mano di RICCIARDI Riccardo, avente a contenuto la dichiarazione del primo di aver

ricevuto da Petra Immobiliare s.p.a. la somma di euro 840.000,00 versata gli con le seguenti

modalità:

a. euro 250.000,00 a mezzo bonifici sul conto di Immobiliare San Costanzo s.r.l.;

b. euro 60.000,00 di cui 53.000,00 in acconto mutuo casa per il libretto ceduto dalla Banca

Carifac di euro 113.000,00.

c. euro 530.000,00 (di cui non specificava la modalità).

La effettiva attribuibilità a RICCIARDI della firma apposta su detta scrittura è circostanza

suffragata da identica dichiarazione in tal senso resa da PLATONE Bruno il quale riferiva

che RICCIARDI aveva sottoscritto una dichiarazione in presenza di VITALUCCI, così

smentendo l'allegazione negatoria di disconoscimento fatta da RICCIARDI in sede di

dichiarazioni quando la PG gli mostrava copia della scrittura.

> la copia del contratto preliminare di acquisto di autovettura stipulato tra Immobiliare

Ponte Sasso s.r.l. ed MB Class Motors s.r.l. di San Marino, con cui la prima impresa si

impegnava ad acquistare un' autovettura versando una caparra pari ad euro 50.000,00.

VITALUCCI Claudio aggiungeva di essersi determinato a versare le somme richiestegli

da PLATONE e RICCIARDI, pur avendo ben chiaro che la loro pretesa era del tutto illecita

e non azionabile, in quanto lo avevano pesantemente minacciato.

A tal proposito riferiva alcuni degli episodi più significativi e precisamente:

> nel mese di ottobre dell'anno 2009, quando si era incontrato con RICCIARDI presso la

sede della MB Class; in quell'occasione RICCIARDI Riccardo lo aveva percosso;

> in data 3 III 2/2009, quando vi era stato altro incontro presso gli uffici dell' Admiral

Point a Dogana in via Tre Settembre. In tale occasione RICCIARDI Riccardo doveva

consegnare VITALUCCI Claudio il denaro che Bianchini Marco doveva corrispondergli

in adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti da accordi tra l'Immobiliare

Ponte Sasso e Petra Immobiliare S.P.A. Ricciardi Riccardo lo minacciava, gli diceva che

non lo avrebbe fatto uscire dall'ufficio fino al giorno dopo, gli lanciava contro un

estintore, un tavolo e delle sedie, lo afferrava e lo sporgeva dalla finestra del palazzo del

quarto piano dicendogli che lo avrebbe buttato di sotto. Sul posto giungeva PLATONE

Bruno che calmava RICCIARDI Riccardo;

> in data 14/04/2010, in occasione di un terzo incontro avvenuto presso l'Hotel

Primavera, ove Vitalucci Claudio si recava in quanto aveva notato sopraggiungere

BIANCHINI Marco e aveva intenzione di chiarirsi direttamente con costui.

In questa circostanza RICCIARDI Riccardi minacciava VITALUCCI Claudio.

VITALUCCl Claudio era in compagnia di AMICI Matteo e FONTI Roberto. Sul posto

interveniva la gendarmeria.

L'esame comparativo e incrociato di tutto il materiale indiziario finora illustrato, porta a

rassicurante accertamento dell'esistenza di un parametro di gravità indiziaria che giustifica

l'adozione di misura cautelare nei contronti di entrambi gli indagati.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6 -  Il delitto di ricettazione dei proventi della bancarotta fraudolenta ai danni del

fallimento della società ADRIATICA Manifatture srl , ascritto al capo H) agli indagati

BIANCHINI Marco e TOSI Daniele.

Le reiterate condotte di ricettazione della complessiva somma di euro 1.864.000 euro,

contestate in addebito agli indagati BIANCHINI Marco e TOSI Daniele, in concorso fra loro

e nei rispettivi ruoli di Presidente e Direttore Generale di FINGESTUS S,A., trova serio

riscontro indiziano nella querela presentata da VITALUCCI Claudio e nel contenuto delle

conversazioni intercettate n. 2591 del 23/03/2010, n. 1I97 del 19/05/2010, n. 1428 del

21/05/2010 e n. 1444 del 21/05/2010.

L'antefatto relativo alla provenienza delittuosa delle res ricevute dagli indagati è

ravvisabile nelle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva del patrimonio sociale della

società ADRIATICA MANIFATTURE srl e delle società ad essa collegate, commesse da

VIT ALUCCI Claudio quale loro amministratore di fatto e/o di diritto. [Nota 44   ….. ]

Le condotte di bancarotta, oggetto del procedimento pen.  n. 7715/06 RG PM iscritto presso la Procura della Repubblica di ANCONA a seguito della sentenza dichiarativa del

fallimento della società ADRIATICA Manifatture, emessa dal Tribunale di Ancona il

1/06/2006, sono state vagliate da quell'organo inquirente il quale, all'esito delle indagini

ascritte a VITALUCCI Claudio in concorso con BELARDINELLI Lorena, BIANCO

Angelo, CIOTTI Gianni, FADDAI  Angela, FRACCHETTA Giancarlo, FREZZOTTI Nadia,

VITALUCCI Lorenzo, ZAMPORLlNI Alessandra, ha avanzato richiesta di misura

cautelare, non accolta dal GIP Tribunale di ANCONA per l'inesistenza di esigenze cautelari

attuali, essendo viceversa ravvisato un quadro indiziario sicuramente valido e serio.

Facendo dunque riferimento alle considerazioni espresse in quella ordinanza dal GIP -di

cui si condivide pienamente l'impostazione critica dei dati di fatto raccolti in sede di

indagine

[Nota 45: …]  

si desume l'attribuibilità a VITALUCCI Claudio e ai correi sopra elencati di

plurimi fatti di bancarotta fraudolenta (oltre ai reati di false comunicazioni sociali, ricorso

abusivo al credito, infedeltà patrimoniale  ed indebita restituzione dei conferimenti),

Con particolare riferimento alla posizione soggettiva del VITALUCCI, il GIP di

ANCONA rilevava che VITALUCCI Claudio, "pur non comparendo formalmente in alcuna

delle compagini societarie delle diverse imprese coinvolte nel fallimento della "Adriatica

manifatture srl", né tanto meno in quello della stessa fallita, aveva svolto un ruolo

fondamentale negli accadimenti oggetto delle indagini, tale da poter essere considerato

come il vero artefice del complesso meccanismo f raudolento che ha dolosamente prodotto

l'ingente "crac" della fallita.  Con riguardo a VITALUCCI Claudio, che è risultato essere

l'amministratore di fatto di Adriatica manifatture s,r.l., di TAXI srl, di POOL srl  di

BERLINSERVICE srl, di ZONINGOUT srl e di ANTONBEN sas, le indagini sono state

pertanto conccntrate alI 'individuazione fisica del VITALUCCI Claudio,  alla ricostruzione

dei vincoli di affari/familiari con i soggetti direttamente coinvolti nelle vicendefallùnentari

nonché all'accertamento delle attività da lui svolte.

 

Nello specifico delle condotte distrattive, lo stesso GIP di ANCONA individuava ed

enucleava due fondamentali operazioni di distrazione del patrimonio della società

fallita:

>la prima operazione si realizzava attraverso la costituzione -in epoca sospetta ossia il

22/02/08- della società IMMOBILIARE San Costanzo srl (il cui amministratore è BIANCO

Angelo) la quale acquistava dalla curatela di ADRIATICA MANIFATTURE la villa

bifamiliare sita in San COSTANZO, già residenza e tuttora residenza dell'amministratore di

fatto VITALUCCI (e del fratello VITALUCCI Lorenzo) facendo apparire di pagare il prezzo

con mutuo contratto il 12/05/08 per la somma di euro 867.000,00 con la società

FINGESTUS s.a. di SAN MARINO -rappresentata da BIANCHINI Marco- ma in realtà

provvedendovi con soldi distratti da VITALUCCI dal patrimonio della fallita;

> la seconda operazione, ricalcando sostanzialmente lo stesso schema distrattivo, si

realizzava attraverso la società lMMOBILIARE PONTE SASSO srl (costituita il 27/06/06 il

cui legale rappresentante è lo stesso BIANCO Angelo) la quale si impegnava ad acquistare

dalla società PETRA lMMOBlLIARE spa (riconducibile a BIANCHINI Marco), l'immobile

commerciale in fase di ultimazione sito in Fano località PONTE SASSO, già sede della

società BOOSLEY CORPORATE srl, e acquistato da PETRA dalla curatela del fallimento.

Anche in questo caso la IMMOBILIARE PONTE SASSO contraeva mutuo -questa volta

con la CARIFAC spa- per la somma di euro 210.000,00 - ma in realta' provvedendovi con

soldi distratti da VITALUCCI dal patrimonio della fallita.

Correlato alle due condotte di bancarotta emergeva la condotta di ricettazione posta in

atto dagli indagati BIANCHINI Marco e TOSI Daniele -presidente e direttore della

FINGESTUS sa che aveva erogato il mutuo- i quali ricevevano per il pagamento delle rate di

mutuo somme di denaro che ben sapevano essere il provento della bancarotta commessa da

VITALUCCI.

Le stesse condotte di riccttazione del resto erano oggetto di conversazIOne tenuta il

23/03/10 [Nota 46: …] tra PIERANI Giovanni e RICCIARDI Giovanni, i quali parlavano della pretesa di euro 3.000.000.00 da parte di VITALUCI Claudio e che a causa della vicenda, TOSI Daniele aveva prospettato che poteva essere loro contestato il delitto di bancarotta preferenziale:

Riccardo: "ascolta quella riunione con tullo che tu non hai voglia di farla ... che cosa serviva? a far sputtanare  l'uno con l'altro una serie di cose e a sapere una cosa importantissima che noi possiamo essere denunciati per?"; Giovanni: "per come diceva Daniele che poi non lo so  se sia più o meno vero bancarotta preferenziale dicevano";

Riccardo: "ti fidi di Daniele tu?  Io no“; Giovanni: "io non mi fido di Daniele però sei lui

una cosa la dice 3 o 4 volte può darsi che il timore ce l'abbia"; Riccardo: "siccome non mi

fido mi fido solamente perchè quando c'è da pararsi il culo loro subito"; Giovanni: "ah si, si

anche sabato mattina per lefideiussioni ha detto che la colpa delle fideiussioni di MB Class

è tulla la mia perchè sono stato io a volerle fare" .

La consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per pagare le rate

dei mutui emergeva poi con evidenza da alcune conversazioni fra cui quella n. 1197 del

19/5/10 ove VITALUCCI sosteneva di aver già consegnato alla FINGESTUS S.A. la somma

di oltre 500.000,00 euro provenienti dalla bancarotta: "Proposta scrittura privata al fine di

regolamentare gli accordi verbali raggiunti, Pontesasso 29. 12/08", “facciamo seguito Ns

pregresso deI 10.11.2008 con la quale rappresentandovi e rammendandovi gli accordi

verbali integrativi  presi e l'esecuzione per i  detti  si era data, invitiamo a formalizzare per

atto scritto  come concordato per solleccitarvi all'adempimento  dell'obbligazione da voi

assunta da dare forma scrilla detti accordi, non inlendiamo inftti continuare a dare

esecuzione ad accordi che ci hanno tra l'altro onerato di consistenti importi oltre euro

500.000 ...”

[Nota 47 ….]

L'esborso era avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento dell'Adriatica Manifatture

s.r.l. e delle imprese collegate.

Analogamente era oggetto di specifica dichiarazione fatta da VITALUCCI nella tel. n.

1428 del 21/05/2010, la ricettazione della somma di 113.000 euro,  nel corso della quale

precisava altresi di aver ceduto un libretto a FINGESTUS SA e che relativamente allo stesso

era stato redatto un piano di ammortamcnto falso al fine di riciclare i provcnti del delitto di

bancarotta fraudolenta: "e quindi ... poi dopo c'è un libretto che gli avemmo ceduto e noi gli

abbiamo scritto che  vogliamo il  piano  di ammortamento in base al libretto  che gli abbiamo

ceduto ... dove  loro non  hanno risposto perché questi c'hanno una  confusione  da averci

paura dove gli abbiamo detto guarda che i tuoi direttori hanno detto che il piano

ammortamento era falso per portare via più soldi possibili rimandaci il piano di

ammortamento e facci capire sto libretto di 113.000€ dove l'hai messo... hai capito? che

glielo abbiamo ceduto alla banca... hai capito?  

[Nota 48…. ]

Cosi pure emergeva altra condotta di ricettazione dalla tel. n. 1444 del 21/05/10 ove

VITALUCCI Lorenzo telefonando al fratello VITALUCCI Claudio gli comunicava che

sugli estratti di conto corrente di società a loro riconducibili, non vi era traccia di un importo

di euro 131.000,00 euro, ma solo di un finanziamento per detto importo erogato il 4

febbraio (non veniva indicato l'anno). Tale finanziamento, secondo quanto indicato da

VITALUCCI Claudio, era stato girato direttamente alla FINGESTUS S.A.

Altre condotte di ricettazione emergevano infine dalla conversazione n. 784 da CUI

risultava che VITALUCCI aveva consegnato a BIANCHINI Marco la somma di 110.000

euro nella seconda decade di aprile 2010; dalle dichiarazioni rese in data 21/06/10  da

DELLA VEDOVA Pierluigi che riferiva nello specifico il passaggio di 910.000 euro da

VITALUCCI a BIANCHINI Marco nel febbraio 2007 (ad appena otto mesi dalla

dichiarazione di fallimento della Adriatica Manifatture avvenuta il 1/6/06); dalla scrittura

privata intervenuta e sottoscritta da Petra Immobiliare e IMMOBILIARE Ponte SASSO srl

del 16/04/&07 da cui emergeva il passaggio di 100.000 euro da parte di VITALUCCI per

conto della societa' BOOSLEY Jeans srl alla Adrialeasing spa.

La consapevole partecipazione dei due indagati al ricevimento dei proventi della

bancarotta fraudolenta commessa da VITALUCCI, trova del resto rigoroso riscontro logico

nel fatto che le due societa' di BIANCHINI -FINGESTUS e PETRA IMMOBILIARE-

avevano intrecciato tali e tanti rapporti economici con VITALUCCI, con esborso di ingenti

somme, da avere enorme interesse al rientro da dette elargizioni a favore di soggetto le cui

imprese versavano in evidente stato di decozione, certamente non sfuggito a chi, come

FINGESTUS o PETRA opera sul mercato finanziario e immobiliare.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

7. Il delitto di fraudolento trasferimento di valori al fine di eludere le disposizioni

in materia di misure di prevenzione patrimoniali già applicata a KAZAZI Ardian,

astritto al capo I) agli indagati KAZAZI Ardian, CAVALLI Livio, GUERRA

Guglielmo e PORRETTA Marco.

 (...)

8. Il delitto di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione ascritto al capo L) agli indagati CA VALLI Livio e GALLINA Aldo e commesso in Misano dal 1/07110 al 30/10/10

 (...)

9. Il delitto di reiterate cessioni di sostanza stupefacente ascritto al capo M) agli

indagati ZACAJ Aleksander, HUTA Genci e KALIQI Perparim. Il delitto di acquisto e

detenzione a fini di spaccio di 650 grammi di cocaina ascritto al capo N) all'indagato

CAVALLI Livio. Il delitto di acquisto e detenzione a fini di spaccio di 1.050 grammi di

cocaina ascritto al capo O) all'indagato BOCCALINI David. Il delitto di detenzione a

finii di spaccio di 1178,53 grammi di cocaina e di 21,3 grammi di hashish ascritto al

capo P) agli indagati ZACAJ Aleksander, JAGENI Ervis, JEGENI Alex.

 (...)

10. Il delitto di cessione di cocaina a BORGIA Alessandro ascritto al capo Q)

all'indagato CAVALLI Livio. Il delitto di cui all'art. 586 c.p. ascritto al capo R)

all'indagato CAVALLI Livio.

 (...)    +++++++++++

11. II delitto di acquisto e trasporto di 500,20 grammi di cocaina ascritto al capo S)

agli indagati ZAIMI Edmont, PEPA Arjan, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI

Bledar ed GJINAI Erion.

 (...)

11 (bis?, ndr). I delitti di detenzione e di illecito commercio di prodotti e sostanze

farmacologiche ricomprese nelle classi di cui all'art. 2 L.376/2000 ascritti ai capi T) e

U) agli indagati BOCICA Romulus e BAL Alexandru Daniel.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 12.- Le Esigenze Cautelari

In merito alle esigenze cautelari, sussistono, nel caso in esame, le specifiche esigenze

enucleate dall'art. 274 lett. c) c.p.p., in considerazione innanzitutto della obiettiva gravità dei

singoli reati che, pur nella loro eterogeneità, sono tutti connotati da particolare pericolosità,

sia in ragione dell'entità dell'aggressione dei beni giuridici protetti, sia per le modalità

esecutive, sintomatiche di una elevata caratura criminale di ciascun autore operante nello

specitico settore criminale.

Appaiono in tal senso celtamente gravi le condotte di corruzione e rivelazione di segreto

d'ufficio commesse dal pubblico ufficiale NANNA Enrico in  concorso con gli indagati

VARGIU,  BIANCHINI e PIERANI,  prestandosi, con sistematica e spregiudicata

inclinazione.,  a fare mercimonio dei propri poteri istituzionali, fornendo il patrimonio

conoscitivo dcrivantcgli dalla funzione pubblica svolta e non ostcnsibile a terzi, ai privati

VARGIU,  BIANCHINI e PERANI che se ne avvalevano per perseguire finalità economiche

con modalità illecite, non altrimcnti conseguibili, e pagando al pubblico ufficiale  per

l'ottcnimento di dette informazioni segrete, somme di denaro in parte accertate in quanto riversate sul conto sanmarinese e in parte ancora in corso di accertamento.

Parimenti gravi appaiono poi le condotte calunniatorie, di falsità ideologica e di arresto

illegale, poste in essere dal pubblico ufficiale NANNA -unitamente a VARGIU Salvatore,

quanto alla calunnia- ai danni del privato cittadino MANCO Catello, simulando artatamente

a suo carico prove inesistenti circa l'odioso reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, operando in tal senso nella piena consapevolezza di accusare persona innocente e privandolo della libertà, disponendo l'arresto in flagranza sulla base delle dette prove simulate.

Di elevatissima gravità appaiono poi le intricate e intrecciate vicende estorsive ascritte ai

capi F) e G) agli indagati VITALUCCI, FONTI, AMICI, ZACCHERONI, KAZAZI,

PLATONE e RICCIARDI, dovendo sul punto, quanto al capo F) rimandare alle

considerazioni inerenti ai possibili profili di adozione di metodi mafiosi, sui quali l'organo

d'accusa può essersi riservato ulteriori approfondimenti.

Le modalità elusive della misura di prevenzione già applicata a KAZAZI Ardian, sono

eloquentemente significative della sua radicata attitudine criminale resa manifesta attraverso

adozione di sistemi tesi ad accumulare patrimoni attraverso metodi illeciti, in ciò non

dissuaso neppure dalla misura di prevenzione applicatagli.

I quantitativi poi di stupefacente commercializzati dai vari indagati, e più precisamente

Da ZACAJ, HUTA, KALlQI, CAVALLI, BOCCALINI, JEGENI Ervis, JEGENI Alexs,

ZAIMI Edmont, KOLPEPAJ, UJKA, ZAIMI Bledar e GJINAI Erion, ne commentano in sé

la obiettiva gravità della condotta, rivelando un ruolo importante e non certamente marginale

di tali soggetti nella filiera del mercato illecito di stupefacenti e il loro stabile inserimento in

sistemi distributivi caratterizzati da una organizzazione manageriale e imprenditoriale con

una diffusività distributiva capace di raggiungere un numero considerevole di consumatori

finali.

Alla  gravità delle condotte come sopra sinteticamente riportata, deve aggiungersi la

personalità dei singoli indagati. Sul punto merita innanzi tutto segnalare come

l'incensuratezza di NANNA Enrico, BIANCHINI Marco, PIERANI Giovanni, KAZAZI

Ardian, TOSI Daniele, GUERRA Gugliemo, GJNAJ Erjon, ZAJMI Bledar,  UJKA Dorian,

ZAIMI Edmont, JEGENI Ervis, PEPA Arjan, JEGENI Aleks, ZACAJ Aleksander, sia un dato meramente fonnale che valutato alla stregua del criterio interpretativo elaborato dalla  Suprema Corte, secondo cui l'incensuratezza non ha diretto effetto inibente sull 'adozione di vincolo coercitivo, laddove, come nel caso in esame, "gli stessi falli criminosi contestati siano elemento sintomatici di uno stile di vita che di per sé impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione nel provvedimento coercitivo. E ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trallamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte delittuose, trallandosi in entrambi i casi, di personalità carallerizzate da plurimi falli penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità. [Nota19: ]  

Deve poi evidenziarsi come il pericolo recidivante sia più intenso in relazione alle

posizioni soggettive di RICCIARDI Riccardo, PORRETTA Mara (con l'alias di

PORRETTA Mara Lucia), BOCCALINI David, HUTA Genci, ZACCHERONI Nicola,

AMICI Matteo, FONTI Roberto, CAVALLI Livio, già raggiunti da precedenti condanne

talune delle quali per reati omogenei rispetto a quelli contestati nel presente procedimento e

dunque significativi di una pervicace persistenza di scelte comportamentali illecite.

Da ultimo, con riferimento al giudizio di proporzionalità della misura rispetto alla gravità

dei fatti singolannente commessi da ciascun indagato ed alla entità della sanzione che si

ritiene potrà essere irrogata, nonché al giudizio di adeguatezza della misura in relazione alla

natura ed al grado delle esigenze cautelari di cui si è dianzi ravvisata la sussistenza, deve

innanzi tutto operarsi un distinguo fra le diverse posizioni soggettive, tenuto conto sia delle

individuali condizioni personali e di vita di ciascun indagato, sia della protrazione nel tempo

delle condotte e della loro risalenza nel tempo rispetto alla attualità di esigenze invocata

dall' organo d'accusa.

Cosi, quanto agli indagati NANNA Enrico, BIANCHINI Marco, KAZAZI Ardian,

PLATON E Bruno, RICCIARDI Riccardo, CAVALLI Livio, ZACAJ Alexander,

BOCCALINI David, JEGENI Ervis, JEGENI Aleks,ZA1MI Edmont, PEPA Arjan.

KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI BIedar, GJINAJ Erjon, va rilevato che misura

adeguata a far fronte alle esigenze sopra indicate, è quella cautelare nella forma della

custodia in carcere, tenuto conto più specificamente della inesistenza di qualunque

radicamento sul territorio sia di BIANCHINI Marco -che ha residenza nello Stato di San

Marino- sia di ZACAJ Aleksander, JEGENI Ervis, JEGENI Aleks KOLPEPAJ Sokol,

GJINAJ Erjon, tutti privi di dimore in Italia, così che qualunque altra misura sarebbe di fatto

ineseguibile e priva di effetto. Quanto poi ai restanti indagati, gli stretti collegamenti rivelati

da taluni di essi (quali KAZAZI, PLATONE, RICCIARDI) con ambienti malavitosi di

elevato allarme sociale, per la contiguità con gruppi camorristici campani, e la spregiudicata

attitudine a delinquere mostrata da CAVALLI, operativo indifferentemente e sempre a suo

agio, in diversi settori del crimine (dal commercio di stupefacenti allo sfruttamento della

prostituzione, ecc ... ), nonché l'avere continuativamente agito per un proprio diretto

tornaconto personale, utilizzando la propria qualità di pubblico ufficiale e la propria

funzione per commettere i reati, mostrandosi disponibile a infrangere incondizionatamente le

regole presidiate dalla risposta sanzionatoria penale (quanto all'imputato NANNA), sono

elementi rivelatori di una evidente spinta criminogena controllabile unicamente con

l'estrema misura custodiale in carcere.

Quanto invece agli indagati PIERANI Giovanni, VITALUCCI Claudio, FONTI Roberto,

AMICI Matteo, ZACCHERONI Nicola, TOSI Daniele, il loro stabile radicamento sul

territorio e, per taluni di essi, l'unicità di episodio criminoso risalente all'anno 2010, pur se

obiettivamente grave, ma non seguito da riflussi recidi vanti, consente di ritenere

proporzionata e adeguata la misura cautelare nella forma domiciliare, sicuramente idoneo a

svolgere funzione contenitiva.

Specifico riferimento va fatto alla posizione di VARGIU Salvatore, nei cui confronti

viene adottata la misura cautelare nella forma domiciliare, in conformità alla richiesta del

Pubblico Ministero che ha valutato, in tal senso, tenuto conto della seria manifestazione di

ravvedimento mostrata dallo stesso in sede di dichiarazioni anche a contenuto

autoaccusatorio.

La minore pericolosità degli indagati GUERRA Guglielmo e PORRETTA Mara, alla

luce delle considerazioni già sopra svolte e tenuto conto del tempo già trascorso dalla commissione dell'unico episodio ai medesimi ascritto, senza elementi significativi di una recente attualità della pericolosità, consentono di ritenere adeguata la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel comuni di rispettive residenze con divieto di uscire dalle abitazioni tutte le sere dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

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13.- IL SEQUESTRO PREVENTIVO dei beni degli indagati.

Il Pubblico Ministero ha altresi avanzato istanza di vincolo cautelare reale ai sensi dell'art. 12 sexies L.356/92 -con richiesta integrativa e di aggiornamento depositata in data 12 dicembre 2011- nei confronti degli indagati PORRETTA Mara, CAVALLI Livio,

PLATONE Bruno, RICCIARDI Riccardo, VITALUCCI Claudio, ZACCHERONI Nicola,

FONTI Roberto, ZACAJ Aleksander, BAL Alexandru Daniel e ZAIMI Edmont, con

riguardo ai singoli beni di cui ad elenco analitico trascritto alle pagg. 17I-174 della richiesta.

Più dettagliatamente il PM ha avanzato richiesta di vincolo cautelare reale in vista della

confisca per i seguenti beni riferibili agli indagati:

> bene descritto al n. 1 riconducibile a PORRETTA Mara in ordine al reato di cui al capo I;

> beni descritti al nn. I della richiesta e ai nn. da 4 a 12 della integrazione, riconducibili

a CA VALLI Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> beni descritti ai nn. 2, 12 riconducibili a PLATONE Bruno in ordine al reato di cui al

capo G);

> bene descritto al n. 13 riconducibile a RICCIARDI Riccardo in ordine al reato di cui al capo G);

> beni descritti ai nn. 1,2, e 3 della integrazione riconducibili a ZACCHERONI Nicola

in ordine al reato di cui al capo F);

> beni descritti ai nn.16, 17 riconducibili a FONTI Roberto in ordine al reato di cui al

capo F);

> beni descritti ai nn. 3, 4, 7, 8, 9, IO riconducibili a VITALUCCI Claudio in ordine al

reato di cui al capo F);

> bene descritto al n. 6 riconducibile a BAL Alcxandru Daniel in ordine al rcato di cui al

capo T) ed U);

> bene descritto al n. 11 riconducibile a ZAIMI Edmont in ordine al reato di cui al capo S).

In merito al vincolo cautelare reale richiesto, deve innanzi tutto premettersi che l' art.12 sexies M \E

D.L. 306/1992 prevede che in caso di condanna o applicazione pena per uno del reato, indicati tassativamente in elenco ricompreso nel disposto normativo, si proceda alla confisca dei beni "di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica. risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai.fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".

La ratio normativa rivela come i cespiti la cui provenienza non sia giustificata e la sua

sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o in alternativa all' attività economica svolta, siano

da considerarsi per ciò solo come una porzione di economia criminale consolidata e dunque

contiscabili.

Come è noto le condizioni per autorizzare il sequestro finalizzato a tale provvedimento

ablativo sono le seguenti:

1. la condanna del soggetto per uno dei delitti previsti dall'art. 12 sexies;

2. la sproporzione del valore della somma dei beni, che siano, anche per interposta persona

fisica o giuridica, nella titolarità o, comunque, nella disponibilità del condannato, rispetto ai

redditi dichiarati ed alle attività economiche svolte dal medesimo;

3. la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita dei beni.

In ordine alla prima condizione la norma prevede che la contisca trovi applicazione nel

confronti dei soggetti condannati o che hanno subito l'applicazione della pena su richiesta

delle parti ex art. 444 e segg. cpp per uno dei reati tassativamente elencati al comma I

dell'art. 12 sexies e precisamente:

- reato di cui all'art. 416 bis, all'art. 629, all'art. 630, all'art. 644, all'art.648 (esclusa la

fattispecie del comma 2°), all'art. 648 bis, all'art. 648 tcr c.p.;

- reato di cui al 1 comma dell'art. 12 -quinquies D.L. n. 306/92. conv. con modo dalla leg ,

n. 356 del 1992;

- dei delitti di cui all'art. 73 (esclusa la fattispecie di cui al comma 5°) ed all'art. 74 del T.U.

309/90.

Si pone a tal fine la questione di diritto se la misura di sicurezza patrimoniale prevista

dall'art. 12 sexies L.356/92 trovi applicazione anche nei casi in cui le fattispecie elencate

siano nella fonna tentata.

Soccorrono, a parere di questo giudice, i principi generali e la natura sostanziale degli istituti

implicati.

E' innanzi tutto indubbia la natura della confisca prevista dall' art. 12 sexles L.356/92, concepita e disciplinata dal legislatore come istituto di natura sostanziale e non già

Processuale [Nota 120: ]  per la sua evidente finalità sanzionatoria in relazione ad una acclarata e presunta situazione di pericolosità del soggetto gravemente indiziato di certi reati.

Altrettanto indubbia e pacifica è la natura autonoma del delitto tentato; in altri tennini cioè è

pacifico che il delitto tentato rappresenti una fattispecie criminosa a sé stante, risultante dalla combinazione di una norma principale e di una nonna secondaria, le quali danno vita ad una nuova configurazione delittuosa che va considerata autonoma nonostante conservi il ‘nomen iuris’ della fattispecie a cui fa riferimento.

Da tali due capisaldi ne deriva, in termini generali, che da un lato, la mancata previsione

normativa della confisca patrimoniale dell'art. 12 sexies L.356/92 anche alle fattispecie

tentate non consente un diretto automatismo applicativo a tali forme di delitti; dall'altro

impone la verifica se la loro applicabilità sia invece ammissibile ricorrendo alle note fomule

dell 'interpretazione estensiva ovvero di quella analogica.

E' doveroso premettere, seppure in estrema sintesi, come mentre nel processo di

interpretazione, l'interprete integra il comando legislativo attraverso il ricorso a metodi

logico- costruttivi (con enfatizzazione della lettera della legge secondo il noto brocardo "ubi

lex voluit  dixil, ubi noluit tacuit "), e a metodi teleologici (con preponderante accentuazione

allo scopo della norma - il "telos" -), tenendo in debita considerazione sia la ratio sottesa, sia

il suo inserimento sistematico, sia infine le direttive generali dell'ordinamento giuridico.

Nel procedimento analogico invece  l’interprete opera un vero e proprio processo creativo dei

comandi normativi in quanto attribuisce, ad un caso che non rientra in nessuna delle ipotesi

astratte formulate dalla legge, la regolamentazione di un caso simile applicando il principio

generale: ubi eadem ratio,  ibi eadem iuris dispositio. In altri termini cioè mentre

nell'interpretazione estensiva il caso rientra pur sempre nella ipotesi astratta configurata dal

legislatore, pur dando alle parole della legge un significato più ampio di quello che

apparentemente risulta dalle stesse, nella analogia invece, il caso da decidere non è in alcun

modo riconducibile alla disposizione, anche se questa si dilata fino al limite della sua massima espansione.

Se l'interpretazione estensiva è processo applicativo compatibile con il diritto penale

sostanziale, l'analogia è viceversa procedimento interdetto per le norme penali in senso

stretto (ossia quelle cosi dette incriminatrici, che prevedono cioè i singoli reati e le relative

pene, e quelle che integrano dette disposizioni limitando i diritti dell'individuo) in virtù del

disposto dell'art. 14 prel. che stabilisce che: "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a

regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Tale principio di divieto al ricorso a procedimenti analogici in malam partem, è del resto

ribadito, in modo esplicito, dall'art. 1 c.p. che, nel rispetto del principio costituzionale di cui

all'art. 25 c.p., prevede appunto una rigorosa riserva di legge in materia di previsione di reati

e di pene, escludendo in modo netto ogni possibile cosi che ogni ricorso a procedimenti

analogici che portino ad una applicazione di una pena non stabilita dalla legge o comunque

ad  aggravare la posizione del reo.

In applicazione dunque dei principi sopra richiamati, va rilevato come gli effetti sfavorevoli

di cui all'art. 12 sexies L.356/92,  previsti con specifico richiamo alle norme incriminatrici

che disciplinano i reati tassativamente elencati,  dcbbano intendersi riferite alle sole ipotesi di

reato consumato e non anche al tcntativo, cssendosi in presenza di nonnc penali in scnso

stretto (con effetti sfavorevoli) e dunque di stretta interpretazione, le quali, a meno che non

sia espressamente previsto, non trovano applicazione per la corrispondente figura di reato tentato

[Nota 121: ]

 

 ln merito poi al secondo requisito, va rilevato che con l'espressione "denaro, beni od altre

l’utilità " la norma vuole fare riferimento a qualunque elemento costitutivo del patrimonio

suscettibile di valutazione economica compresi ad esempio i diritti reali su cosa altrui, i diritti di garanzia, le quote societarie e le partecipazioni azionarie. Con l'ampia espressione "titolarità o disponibilità a qualsiasi titolo anche per interposta persona .fisica o giuridica" il legislatore ha voluto evidentemente colpire tutti i beni di cui il condannato abbia la

titolarità giuridica o la mera disponibilità di fatto, ovunque si trovino ed a chiunque siano

intestati. L'interposizione di una persona fisica o giuridica nella titolarità o disponibilità dei

beni potrà essere, dunque, sia un'interposizione nel rapporto giuridico in virtù del quale la

persona interposta garantisca al soggetto il godimento della cosa e la libera destinazione di

essa, sia un'interposizione di fàtto in virtù del quale l'interposto, intestatario formale della

cosa, garantisca al soggetto il pieno godimento e la libera destinazione di essa. I beni

individuati per essere confìscabili devono risultare di valore sproporzionato rispetto al

reddito dichiarato ai fini fiscali o rispetto all'attività economica espletata. L'ambiguità del

dato letterale rende in astratto possibile: - sia l'interpretazione per cui ai fini della

valutazione della sproporzione il giudice possa discrezionalmente fare riferimento al reddito

dichiarato od all'attività economica senza necessità di controprova sulla base dell'altro

parametro; - sia l'interpretazione per cui la sproporzione sussista rispetto ad entrambi i parametri con la conseguenza che i beni non sono contiscabili se sono proporzionati e quindi

giustiticati rispetto al reddito derivante dall'attività economica lecitamente espletata,

ancorché sottostimata nella dichiarazione dei redditi. La seconda interpretazione appare

prefelibile non apparendo conforme alla volontà della legge la scelta di confiscare anche i

beni derivanti da attività lecita sol perché non denunciati ai fini fiscali. In tal caso il soggetto potrà semmai subire l'applicazione di eventuali sanzioni fiscali. A ciò va aggiunto

che il termine "sproporzione" adottato dal legislatore "...rimanda non a qualsiasi difformità

tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi da valutarsi

secondo le comuni regole di esperienza. La sproporzione cosi intesa viene testualmellte

riferita non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la

conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso aecertamento

nella stima dei valori in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al

momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei

momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti ... ,, [Nota 121]

In ordine, poi, al rapporto tra i beni ed il reato per il quale è intervenuta la condanna, la

giurisprudenza prevalente afferma l'insussistenza di un "nesso pertinenziale tra i beni

confiscabili ed il reato per cui è intervenuta la condanna" e, peraltro, ciò appare quanto mai

logico in quanto una diversa interpretazione, che richiedesse un collegamento causale tra i

beni da confiscare ed il reato commesso, si risolverebbe in una sorta di intelpetratio

abrogans dell'art. 12 - sexies , che finirebbe con il replicare in gran parte quanto già previsto

dall'art. 240 cp e, per il reato di associazione mafiosa, dal comma 7" dell'art. 416-bis cp

[Nota 123]

 

In presenza delle condizioni sopra indicate, opera dunque, nei confronti del condannato, una

"presunzione di illecita accumulazione" che legittima la confisca dei beni.

Si tratta, però, di una presunzione iuris tantum che il soggetto può superare giustificando la

provenienza lecita dei beni, Il sequestro preventivo rappresenta la tutela cautelare della

misura patrimoniale espropriati va che, preservando la situazione di fatto e privando l'interessato della disponibilità dei beni, previene ulteriori espressioni di pericolosità e preserva l'effetto nel tempo. La pretesa cautelare del sequestro preventivo è, pertanto, motivata in funzione della confiscabilità dei beni, ai sensi del citato art. 12 sexies.

La speciale ipotesi di confisca in esame costituisce misura di sicurezza patrimoniale che  colpisce tutti i beni dei quali non sia stata giustificata la provemenza, di valore spoporzionato rispetto al reddito o all'attività economica di chi sia stato condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da nesso pertinenziale al reato per il quale è stata inflitta condanna ed a prescindere dall'epoca di acquisto (quindi anche nel caso in cui essi risultano acquisiti al patrimonio dell'imputato in epoca antecedente al fatto contestato), sempre che detti beni non risultino acquisiti in epoca talmente precedente la commissione dei reati per cui si procede da far venir meno, ‘ictu aculi’, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a  quell'attività delittuosa  [Nota 124: ]

La possibilità di procedere al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., di beni e

utilità (finalizzato alla confisca) nella fase delle indagini preliminari è prevista dal comma 4

dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giungo 1992, nr. 306. Non v'è dubbio, infatti, che

poiché ai sensi dell'art. 321, 2° comma, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose

cui è consentita la confisca, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal

comma 1 del citato articolo, e poiché, a norma dell'art. 12 sexies della L.356/92, è sempre

disposta, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per i delitti ivi previsti, la

confisca dei beni o delle altre utilità che rientrino nella disponibilità dell'imputato o dei quali

egli non sappia giustificarne la provenienza, il sequestro preventivo dei beni disposto nei

suoi confronti deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si ritenga la sussistenza  del ‘fumus’ in ordine agli elementi costitutivi dei reati in questione [Nota 125:]  Peraltro, secondo le regole ordinarie, incombe all'accusa la prova della sproporzione del bene rispetto alla capacità reddituale (lecita) del soggetto. Una volta provata la mancanza di proporzione, in ragione del titolo del reato, sussiste la presunzione relativa dell'illecita accumulazione patrimoniale, che  potrà essere superata da specifiche allegazioni dell'interessato. In tema poi di beni formalmente intestati a terzi, la Suprema Corte ha precisato che "la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, con conseguente trasferimento sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene dell'onere di giustificarne  la provenienza, non opera e in tal qual caso trova applicazione la consueta ripartizione dell'onere probatorio, che grava sull'accusa".

Ha poi rilevato la Corte che una tale prova, "concernendo il rapporto tra la

persona ed il bene, coincide con quella incentrata sulla esistenza di una intestazione fittizia

del bene stesso, di talché sarà sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del

reddito dichiarato, non svolgeva un 'attività in grado di procurargli il bene, per comportare

l'inversione dell'onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non

dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene, la cui intestazione, dunque, non è

reale mafittizia "

[Nota 126: ]

Alla luce dei criteri e delle considerazioni sopra esposte, vale evidenziare che, nel caso di

specie, ricorrono i presupposti per l'applicazione del sequestro in vista dell'applicazione in

via definitiva della misura patrimoniale di cui all'art. 12 sexies per le posizioni relative agli

indagati PORRETTA, CAVALLI, PLATONE, RICCIARDI, BAL e ZAIMI.

Quanto al primo requisito secondo cui è richiesto il ‘fumus’  in ordine agli elementi costitutivi

dei reati elencati dal citato art. 12 sexies, vanno qui richiamate le considerazioni svolte ai

rispettivi paragrafi ove sono stati esaminati i riscontri indiziari, certamente più pregnanti e

significativi, in quanto posti a fondamento di adozione di vincolo cautelare personale, in

ordine ai reati di cui ai capi I quanto a PORRETTA Mara e CAVALLI Livio, in ordine

all'ulteriore reato di cui al capo N sempre per CAVALLI, in ordine al reato di estorsione di

cui al capo G) per gli indagati PLATONE, RICCIARDI, in ordine ai reati di cui all'art. 73

DPR 309/90 di cui ai capi S) T) e U) per gli indagati ZAIMI e BAL.

Quanto poi al secondo requisito va sottolineato come, l'attento scrutinio della

documentazione allegata non rivela l'esistenza di elementi idonei a giustificare la lecita

provenienza dei singoli compendi patrimoniali facenti capo ai diversi indagati. Deve infatti

tenersi conto della irrisorietà dei redditi prodotti e dell'attività economica svolta da ciascuno dei  singoli indagati. Non è possibile, quindi, argomentare che sia soddisfatto quell'onere di

"prova positiva della liceità della provenienza" dal momento che non è stato indicato il

vincolo di destinazione dei redditi o dei valori o dei proventi all'acquisto dei beni oggetto di

sequestro. Infatti, "in tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge

8 giugno 1992 n.. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai  principi generali fissati dall'art. 240 cod. pen., non é sufficiente, alfine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari alti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzifinanziari impiegati per la acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggelto" (cfr. Cass" sez. V, 3.05.2001/9,7.2001, n, 27656, ric. Corso).

Del resto, le indagini compiute in maniera puntuale e precisa hanno ricostruito il reddito

conseguito dai singoli indagati nei cui confronti è richiesto il sequestro dei beni, ponendo in

evidenza la circostanza che gli investimenti e le res acquisite non trovano alcun formale

riscontro nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Non risulta che i predetti abbiano potuto

disporre di capitali sufficienti per effettuare gli investimenti di cui sopra, di importo

assolutamente superiore rispetto alle disponibilità finanziarie dichiarate.

Nel dettaglio si rimanda alle pagg. 163- 180 della nota conclusiva del 12/04/11 del Nucleo di

polizia tributaria della Guardia di Finanza ove è riportato un esame analitico dell'esito degli

accertamenti reddituali e patrimoniali svolto nei confronti di ciascun indagato.

In questa sede appare opportuno richiamare in sintesi che:

> PORRETTA Mara, ha presentato dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 per un

importo di euro 2.917 e per l'anno 2008 per un importo di euro 269,00.

> CAVALLI Livio, ha dichiarato per l'anno 2001 un reddito pari ad euro 21.234,00. Nello

stesso anno risulta che lo stesso ha acquistato immobile per un valore di 913 milioni di

vecchie lire. Per gli anni 2007 e 2008 ha dichiarato redditi inferiori ai 20 mila euro. In data

26/11/08 stipulava contratto di locazione d'azienda per un valore di 337.000 euro.

> PLATONE Bruno risulta che lo stesso non ha presentato dichiarazione dei redditi e non

percepisce redditi in Italia dall’anno 2001. Lo stesso è legale rappresentante dal 15/05/08

della MB Class Motors con sede in San Marino e con domicilio fiscale in Rimini via Flaminia  85/G, avente ad oggetto la intermediazione di auto. Dal 10/12/08 è proprietario di

imbarcazione da diporto avente n. identificativo 4SV00822 -per un valore di 45.000 euro-.

> RICCIARDI Riccardo risulta che lo stesso non ha presentato dichiarazione dei redditi e

non percepisce redditi in Italia dall'anno 2001. In data l 0/07/03 ha stipulato contratto di

mutuo per euro 420.000,00 costituendo garanzie reali sulla proprietà dei fabbricati il cui

valore dichiarato è di 600.000,00 euro; in pari data ha effettuato la compravendita di

fabbricato del valore di 125.000,00 euro.

> ZAJMI Emont ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009 per

importi rispettivamente di 13.412; di 386; di 10498 euro.

>BAL Alexandru Daniel non ha presentato dichiarazioni di redditi.

Il secondo requisito voluto dalla norma appare dunque interamente soddisfatto.

Per quanto concerne la liceità della provenienza dei beni, appare del tutto palese che le

disponibilità economiche e finanziarie riconducibili a ciascun indagato hanno tratto origine

da operazioni economico-finanziarie del tutto incongrue, non giustificate da causali lecite

tanto da ritenere che le stesse siano il comodo e utile paravento per la pulitura di denaro

derivante da condotte illecite sopra illustrate, così come dato evincere dalla segnalazione

effettuata dalla Guardia di Finanza così come sopra riportata.

Sul punto, vale l'attenta analisi dei flussi finanziari indicati nella nota della PG, senza la

necessità dì particolari sforzi motivazionali.

La misura cautelare richiesta è esperibile con riferimento alle situazioni contemplate dall'art.

321 c.p. In relazione alle risultanze d'indagine e agli accertamenti patrimoniali esperiti

sussistono elementi per disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 comma 2

cpp, in prospettiva della confisca ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992.

In merito invece alle posizioni di ZACCHERONl Nicola, FONTI Roberto e VlT ALUCCI

Claudio nei cui confronti è prospettato il delitto di estorsione tentata, la richiesta di sequestro

funzionalc alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies L.356/92 è interdetto, ostandovi il

disposto normativo e non potendo accedersi a procedimento applicativo analogico ‘malam partem’ .

P.Q.M.

Visti gli artt.273 ss., 285, 291 e ss. c.p.p.

APPLICA

nei confronti di:

> NANNA Enrico sopra generalizzato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A), B), C), Cbis)

D) ed E) la misura della custodia cautelare in carcere disponendo che, per effetto del disposto normativo della L. 121/81 l'indagato -nella sua qualità di militare-, su sua richiesta, venga allocato in struttura penitenziaria di cui al decreto Iuogotenenziale 27/10/18 regio decreto 306/43 e art. 26 CPMP.

 > BIANCHINI Marco sopra generalizzato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A), B) ed H)

la misura della custodia cautelare in carcere;

>KAZAZI Ardian sopra generalizzato in ordine ai reati ascritti ai capi F) e I) la misura

della custodia cautelare in carcere;

> PLATONE Bruno sopra generalizzato in ordine al reato ascritto gli al capo G) la misura

la misura della custodia cautelare in carcere;

> RICClARDI Riccardo sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo G) la

misura della custodia cautelare in carcere;

> CAVALLI Livio sopra generalizzato in ordine ai reati ascrittigli aI capo I) ed N) la

misura della custodia cautelare in carcere;

> ZACAJ Aleksander sopra generalizzato in ordine ai reati ascrittigli ai capi M) e P) la

misura della custodia cautelare in carcere;

> BOCCALINI David sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo O) la misura

della custodia cautelare in carcere;

> JEGENI Ervis sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo P) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> JEGENI Aleks sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo P) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> ZAIMI Edmont sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura

della custodia cautelare in carcere;

> PEPA Arjan sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> KOLPEPAJ Sokol sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura

della custodia cautelare in carcere;

> UJKA Dorian sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> ZAIMI Hledar sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> GJINAI Erion sopra generalizzato in ordine al reato ascrittogli al capo S) la misura della

custodia cautelare in carcere;

> VARGIU Salvatore sopra generalizzato in ordine ai reati ascritti ai capi A), B), C), Cbis)

D) la misura degli arresti domiciliari presso la residenza in OSSI (SS) via Ansicora 75;

> PIERANI Giovanni sopra generalizzato in ordine ai reati ascritti ai capi A), H), la misura

degli arresti domiciliari presso la residenza in PESARO via Tommasi 6;

> VITALUCCI Claudio sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo F), la misura

degli arresti domiciliari presso la residenza in ARCEVIA (AN) via Frazione Caudino 46;

> FONTI Roberto sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo F), la misura degli

arresti domiciliari presso la residenza in Riccione via Adda 5/A;

> AMICI Matteo sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo F), la misura degli

arresti domiciliari presso la residenza in CESENA via Este 40;

> ZACCHERONI Nicola sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo F), la

misura degli arresti domiciliari presso la residenza in CERVIA via Cantine 24;

> TOSI Daniele sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo H), la misura degli

arresti domiciliari presso la residenza in SAN GIOVANNI in MARIGNANO via

Panoramica 145/A;

> GUERRA Guglielmo sopra generalizzato in ordine al reato ascritto al capo I) la misura

coercitiva dell'obbligo di dimora nel comune di MISANO ADRIATICO con divieto di

uscire dall'abitazione tutte le sere dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;

> PORRETTA Mara sopra generalizzata in ordine al reato ascritto al capo I) la misura

coercitiva dell'obbligo di dimora nel comune di RIMINI con divieto di uscire

dall'abitazione tutte le sere dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;

e per l'effetto

ORDINA

. agli Ufficiali ed agli Agenti della Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di NANNA Enrico, BIANCHINI Marco, KAZAZI Ardian, PLATONE Bruno, RICCIARDI Riccardo, CAVALLI Livio, ZACAJ Alexander, BOCCALINI David, JEGENI Ervis, JEGENI Aleks, ZAIMI Edmont, PEPA Arjan, KOLPEPAJ Sokol, UJKA Dorian, ZAIMI Bledar, GJINAJ Erjon, come sopra generalizzati e di condurli immediatamente

nella Casa Circondariale più vicina al luogo di esecuzione della misura con le modalità

indicate dall'articolo 285, comma 2, c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio;

Dispone che i predetti rimangano in stato di isolamento fino all 'interrogatorio, condizione

che verrà a cessare immediatamente dopo l'espletamento dello stesso interrogatorio,

salvo diverso provvedimento.

PRESCRIVE

altresi agli indagati VARGIU Salvatore, PIERANI Giovanni, VITALUCCI Claudio,

FONTI Roberto, AMICI Matteo, ZACCHERONI Nicola, TOSI Daniele, sopra

generalizzati, di non allontanarsi dalle loro abitazioni per ivi rimanere a disposizione del

Pubblico Ministero e di questo Ufficio;

IMPONE

A detti inquisiti il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con loro

coabitano o che li assistono, fino all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, ed affida

la verifica dell'osservanza delle prescrizioni ai Carabinieri dei rispettivi luoghi degli arresti

domiciliari, Autorità delegata altresi al controllo;

AUTORIZZA

il pubblico ministero ad eseguire, se necessario, il distacco di utenze telefoniche ovvero il

sequestro di apparecchi portatili di comunicazione;

ORDINA

agli Ufficiali ed agli Agenti della Polizia Giudiziaria di procedere all'esecuzione e notifica

del presente provvedimento coercitivo emesso nei confronti degli indagati GUERRA

Guglielmo e PORRETTA Mara;

 

Visto l'art. 12 sexies L. 356/92

ORDINA

il sequestro preventivo dei seguenti beni:

- capitale sociale e quote sociali della associazione JDS son sede in Misano Adriatico

via Castellaro n. 25 nonché di tutti i beni strumentali facenti capo alla medesima

società e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica denominata Balkanika

riconducibili a PORRETTA Mara e a CA VALLI Livio in ordine al reato di cui al capo J:

> unità immobiliare sita in Misano Adriatico via L. Settembrini 20. piano 2, distinta al

catasto al foglio 9 pm1icella 200 sub.8 zona c. 2. categoria A3. classc 3 consistenza 5 vani.

riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> unità immobiliare sita in Misano Adriatico via A. Volta 20, piano PS l. TI, distinta al

catasto al foglio 26 particella 595 sub.6 zona c. 3, categoria A2, riconducibile a CA VALLI

Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> unità immobiliare sita in Misano Adriatico via A. Volta, piano S1, distinta al catasto al foglio 26 particella 595 sub.3, categoria C6 riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai . reati di cui ai capi I), N) e Q);

> unità immobiliare costituita da area urbana di mq 125, sita in Misano Adriatico via A. Volta, distinta al catasto al foglio 26 particella 596 riconducibile a CAVALLI Livio in

ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> unità immobiliare sita in Misano Adriatico via A. Volta, piano T, distinta al catasto al ,foglio 26 particella 617 sub.2, zona C3 categoria C2, classe 2, avente consistenza di mq 294,

riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> unità immobiliare sita in Misano Adriatico via A. Volta, piano T, distinta al catasto al

foglio 26 particella 617 sub.3, zona C3, categoria C2, classe2, avente consistenza di mq.269,

riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> terreno sito in Misano Adriatico, distinto al catasto al foglio 26 particella 784 classe

seminativo3, di are 4 e centiarie 78, riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui

ai capi I), N) e Q);

> terreno sito in Misano Adriatico, distinto al catasto al foglio 26 particella 782 classeseminativo3, di are 7 e centiarie 55, riconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui  ai capi I), N) e Q);

> terreno sito in Misano Adriatico, distinto al catasto al foglio 26 particella 786, di are 3

e centiarie 24, liconducibile a CAVALLI Livio in ordine ai reati di cui ai capi I), N) e Q);

> quote sociali della società MB Class Motors srl con sede in San Marino, nonché di

tutti i beni strumentali facenti capo alla medesima società, riconducibili a PLATONE

Bruno in ordine al reato di cui al capo G)

> unità immobiliare sita in Cattolica via del Porto P.2, distinta al catasto al toglio 4

particella 4949 sub.56. categoria A3. elasse3. con rendita catastale di euro 313,75. con

annesso garage distinto al catasto al foglio 4 particella 4949 sub. 18 cat. C6 classe 2 avente

dimensione di mq. 16 con rendita di euro 41,32, riconducibili a PLATONE Bruno in ordine

al reato di cui al capo G);

> unità immobiliare sita in Roma via Cassia 1530, pianoS l-T, int. l distinta al catasto al

foglio 110, particella 367 sub.l, zona 6, categoria A2, classe4, con rendita catastale di euro di euro 1069,07, riconducibile a RICCIARDI Riccardo in ordine al reato di cui al capo G); autovettura Volkswagen Passat targata CJ83BAL riconducibile a BAL Alexandru

Daniel in ordine al reato di cui al capo T) ed U);

 > unità immobiliare sita in Bellaria-Igea Marina via Isonzo n.2, P.2, distinta al catasto

al foglio 6 particella 789 sub.l4, zona 2, categoria A2, classe2, con rendita catastale di euro

813,42, riconducibile a ZAIMI Edmont in ordine al reato di cui al capo S).

NOMINA

quale amministratore dei beni sequestrati il rag. Guerrino MOSCONI con studio Rimini, via Tripoli, 73.

DISPONE

che il sequestro sia eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo;

dispone altresì che l'amministratore si immetta nel possesso di detti beni nelle forme

stabilite dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, con l'assistenza della polizia  giudiziaria;

affida  al rag. MOSCONI il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e

all"amministrazione dei beni;

dispone che il rag. MOSCONI presenti a questo Giudice, entro un mese dall'esecuzione del

presente provvedimento di sequestro, una relazione analitica e dettagliata sullo stato e sulla

consistenza dei beni sequestrati;

autorizza sin d'ora l'amministratore all' uso di mezzo proprio, se necessano, nonché a

richiedere ad unici amministrativi. lìnanziari e giudiziari, nonché ad enti privati in h'Tadodi

fornire notizie utili, tutte le initmnazioni necessarie per la gestione dei beni in sequestro, con

facoltà di avvalersi, di propri collaboratori.

 

Visti gli articoli 97 e 369 c.p.p.;

INVITA

Gli indagati sopra elencati ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia con

avvertimento che, in difetto di nomina, saranno assistiti da difensore d'ufficio individuato

sulla base dell'elenco predisposto dall'apposito servizio centralizzato;

DISPONE

che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria esecutori della misura diano, a norma

dell'articolo 293 c.p.p., immediata notizia dell'esecuzione della stessa, tramite TELEFAX a

gqiuàesitno atUtif)f;icio, comunicando l'eventuale nomina del difensore di fiducia (diverso da quello

visti gli articoli 293, comma 3, e 294, c.p.p.;

DISPONE

che copia dell'ordinanza eseguita resti depositata in cancelleria insieme alla richiesta del

pubblico ministero ed agli atti presentati con la stessa, a disposizione delle difese, e che

avviso  del deposito sia notificato ai rispettivi difensori di ufficio individuati come sopra

RESPINGE

La richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di:

> CAVALLI Livio limitatamente ai reati ascrittigli ai capi Q), R) per insussistenza di

gravità indizi aria, e per il reato ascrittogli al capo L) sussistendo ipotesi di cd.

contestazione a catena con termine di fase già interamente decorso;

> GALLINA Aldo per il reato ascritto al capo L), sussistendo ipotesi di cd. contestazione a

catena con termine di fase già interamente decorso;

>KALIKI Perparim per il reato ascrittogli al capo M) sussistendo ipotesi di cd.

contestazione a catena con termine di fase già interamente decorso;

>HVTA Genci per il reato ascrittogli al capo M) sussistendo ipotesi di cd. contestazione

a catena con termine di fase già interamente decorso;

RESPINGE

La istanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni ai sensi dell' art. 12

sexies L.356/92 per le restanti posizioni per le considerazioni svolte in motivazione.

MANDA

alla cancelleria di trasmettere immediatamente questa ordinanza  al Pubblico Ministero nel numero di copie conformi necessarie per l’esecuzione.

Rimini, 29 dicembre 2011

Il Giudice Per Le Indagini Preliminari

Dott.ssa Fiorella Casadei

 

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