San Marino. Garanti, sentenza sui giudici di appello, Antonio Fabbri

San Marino. Garanti, sentenza sui giudici di appello, Antonio Fabbri

Garanti: “I giudici di appello devono assumere tempestivamente la carica”

Antonio Fabbri

“È dovere del Congresso dì Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere tempestivamente la carica ed esercitare le loro funzioni” ed “è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello già nominati nel procedimento che ha dato origine al conflitto”, ovvero il concorso che si è concluso con la nomina dei due giudici di appello Treggiari e Morrone.

Questa in sostanza la decisione più determinante della sentenza, depositata il 14 gennaio del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme sul conflitto di attribuzioni tra organi dello Stato, decisione la cui portata che fa passare in secondo piano il motivo che ha innescato il ricorso sollevato dai giudici delle appellazioni Brunelli e Caprioli, che per la mancata presa d’atto hanno contestato la menomazione delle loro funzioni, ricorso, tra l’altro, prevalentemente accolto.

Quello che conta ed è fondamentale è l’aver sancito che, per il principio della separazione dei poteri, il Consiglio, il Governo e la Reggenza, non possono bloccare la pesa d’atto dei Giudici nominati per concorso. Presa d’atto che, sia per il tenore letterale della locuzione in italiano, ma allo stesso tempo per le valutazioni compiute nel contesto normativo sammarinese, ha valore, dicono i Garanti, di atto di cognizione e non può essere di ostacolo all’entrata dei giudici nominati per concorso nel pieno delle loro funzioni. Pertanto, una volta proclamati giudici dalla Commissione giudicatrice i vincitori del concorso, il Governo deve comunicarlo al Consiglio e la Reggenza ha il dovere di ricevere il giuramento dei nuovi giudici. Anzi, ne deriva che tutto questo doveva essere fatto già prima, fin da

luglio 2019, quando c’è stata la proclamazione dei vincitori. E infatti, perché i Garanti rigettano in parte il ricorso sulla menomazione delle loro funzioni presentato dai giudici di appello Caprioli e Brunelli? Non perché menomazione non ci sia stata, bensì perché il ricorso viene rigettato nella parte in cui era indirizzato verso il Consiglio Grande e Generale – la Reggenza era chiamata in causa in quanto presiede l’organo – e l’Udp, i quali non hanno discusso il comma per diverse sedute, fino, poi, a toglierlo addirittura.

Ricorso, per la menomazione delle funzioni dei giudici di appello, che è invece rilevante verso Congresso di Stato che, avendone gli strumenti, avrebbe dovuto dare corso agli adempimenti per sostanziare la nomina e, non avendolo fatto, ne ha la responsabilità “perché esso ha poteri, mezzi ed obblighi necessari per consentire ai giudici nominati di assumere l’incarico”, dicono i Garanti Questa considerazione riguarda anche i Capitani Reggenti nella loro veste di Capi di Stato, che però in tale veste non sono stati chiamati in causa dai ricorrenti. Detti organi, dicono tuttavia i Garanti, sono giustificati perché “sono stati tratti nell’errore di ordine giuridico dalla interpretazione dominante, nei fatti, secondo cui la presa d’atto è fase necessaria del procedimento di nomina dei magistrati, in mancanza della quale il procedimento non può proseguire”. In realtà la nomina, si diceva, è perfezionata con la proclamazione dei vincitori del concorso.

I chiarimenti che con questa sentenza il Collegio Garante fornisce, dunque, oggi non lasciano alternative all’Esecutivo e impongono, ora, degli obblighi all’attuale Governo, al Segretario alla giustizia e alla Reggenza, che dovranno tempestivamente procedere agli adempimenti per fare entrare i due giudici vincitori del concorso, Ferdinando Treggiari e Andrea Morrone, nel pieno delle loro funzioni. Il Congresso di Stato dovrà dunque procedere tempestivamente a dare comunicazione della avvenuta nomina dei giudici al Consiglio e per consentire alla Reggenza di ricevere il giuramento.

Dicono infatti i Garanti nella sentenza, articolata e precisa, di 13 pagine: “Per conseguenza il Collegio Garante deve:

a) rigettare il ricorso nei confronti del Consiglio Grande e Generale, degli Ecc.mi Capitani Reggenti nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, poiché la mancata presa d’atto della nomina dei giudici d’appello non ha inciso e non poteva giuridicamente incidere sulla conclusione del procedimento di nomina;

b) dichiarare che vi è stata menomazione da parte del Congresso di Stato nei confronti dei ricorrenti per non aver posto in essere quanto di sua competenza affinché i magistrati nominati dalla Commissione giudicatrice assumessero l’incarico previo il giuramento prescritte dall’art. 2 L.Q. n. 145/2003 vigente;

c) dichiarare in astratto che è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere concretamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti, in quanto Capi di Stato, di ricevere il giuramento dei giudici di appello nominati;

d) dichiarare, come misura conseguente, che in concreto nello specifico procedimento di nomina dei giudici d’appello da cui origina il presente conflitto, è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere tempestivamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello nominati”.

A questo punto è chiaro, dunque, che il Governo debba procedere a dare impulso agli adempimenti per mettere i due giudici nominati nell’esercizio delle loro funzioni, diversamente si esporrebbe, ed esporrebbe anche la Reggenza che deve ricevere il giuramento, da un lato ad una menomazione delle attribuzione dei giudici di appello che avevano fatto ricorso, dall’altro ad un mancato rispetto dei principi costituzionali di “indipendenza del potere giudiziario di fronte ad altri poteri”. Anche perché voler attribuire alla presa d’atto – come peraltro si è cercato di fare nelle dichiarazioni e nei fatti – il valore di nomina, “sarebbe incostituzionale – dicono i Garanti – per evidente e immediata lesione del principio di divisione dei poteri che innerva tutta la costituzione di San Marino”.

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