Accordo monetario San Marino – Ue. Testo originale e traduzione in italiano

Accordo monetario San Marino – Ue. Testo originale e traduzione in italiano

L’UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di
ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e
monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio, del 3 maggio 1998.

(2) Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e la
Repubblica di San Marino avevano concluso accordi bilaterali in materia
monetaria, da ultimo la Convenzione
monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino
,
conclusa il 21 dicembre 1991.

(3) Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del
trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la
rinegoziazione degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino che
risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica.

(4) Il 29 novembre 2000 è stata conclusa la convenzione
monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la
Repubblica di San Marino[1].

(5) Conformemente alla presente convenzione monetaria, la
Repubblica di San Marino utilizza l’euro come moneta ufficiale e conferisce
corso legale alle banconote e alle monete in euro. Assicura che le norme
dell’Unione europea in materia di banconote e monete denominate in euro,
comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione, siano
applicabili nel suo territorio. La Repubblica di San Marino adotta tutti i
provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e coopera con la
Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e con Europol. La
Repubblica di San Marino, fino a quando non avrà firmato un accordo di
cooperazione con Europol, coopera con quest’ultima tramite le autorità italiane
competenti nel settore.

(6) Occorre che la Repubblica di San Marino tenga in
particolar conto le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI), segnatamente gli inviti rivolti ai suoi membri e ai membri
degli organi regionali analoghi al GAFI affinché applichino le contromisure
necessarie nei confronti di giurisdizioni riconosciute ad alto rischio. La
Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la
valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il
finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni
formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca
sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di
riciclaggio di capitali.

(7) La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche
centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari della
Repubblica di San Marino negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni
di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.

(8) La Repubblica di San Marino dispone di un settore
bancario che prevede di operare in stretta cooperazione con quello dell’area
dell’euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano
progressivamente rese applicabili alla Repubblica di San Marino le disposizioni
legislative pertinenti dell’Unione europea in materia bancaria e finanziaria,
quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della
falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all’obbligo di
comunicazione dei dati statistici.

(9) Occorre istituire un comitato misto composto da
rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della
Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della
presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete e
valutare le misure adottate dalla Repubblica di San Marino per l’attuazione
della normativa UE in materia.

(10) La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente
per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della
presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare dal
1° gennaio 1999 l’euro come moneta ufficiale, in conformità con il
regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a
talune disposizioni per l’introduzione dell’euro[2] e il
regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo
all’introduzione dell’euro[3]. La
Repubblica di San Marino conferisce corso legale alle banconote e alle monete
in euro.

Articolo 2

La Repubblica di San Marino non emette banconote, monete o
sostituti monetari di alcun tipo se non dopo aver concordato con l’Unione
europea le condizioni di tali emissioni. L’emissione delle monete in euro a
decorrere dall’entrata in vigore della presente convenzione è soggetta alle
condizioni previste negli articoli che seguono.

Articolo 3

Il massimale annuo, in termini di valore, per l’emissione
delle monete in euro da parte della Repubblica di San Marino è calcolato dal
comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

– una parte fissa, il cui importo iniziale per il primo anno
successivo all’entrata in vigore della presente convenzione è fissato a 2 600
000 EUR. Il comitato misto può
rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione (sulla
base dell’inflazione IAPC in Italia) negli ultimi dodici mesi per i quali sono
disponibili i dati al momento del calcolo, sia di eventuali tendenze
significative sul mercato delle monete da collezione in euro;

– una parte variabile, corrispondente al numero medio pro
capite di monete emesse dalla Repubblica italiana negli ultimi dodici mesi per
i quali sono disponibili dati, moltiplicato per il numero di abitanti della
Repubblica di San Marino.

Articolo 4

1. Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino
sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea
che hanno adottato l’euro per quanto concerne il valore nominale, il corso
legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia
comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

2. La Repubblica di San Marino notifica preventivamente i
progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione europea
che ne verifica la conformità alle norme UE.

Articolo 5

1. Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino
sono coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica
italiana.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica di San Marino può
far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da
quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.

3. Almeno il 70% delle monete in euro destinate alla
circolazione sono introdotte al valore nominale a decorrere dall’anno
successivo all’entrata in vigore della presente convenzione. La percentuale
raggiunge l’80% dopo tre anni. In seguito il comitato misto può rivedere
periodicamente l’adeguatezza delle percentuali.

4. La Repubblica di San Marino può emettere monete da
collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo
3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte della Repubblica di
San Marino è effettuata in linea con gli orientamenti dell’Unione europea per
le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di
caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di
differenziare le monete da collezione da quelle destinate alla circolazione.    



Articolo 6

1. Il volume delle monete in euro emesse dalla Repubblica di
San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai
fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume
complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi
dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.

2. La Repubblica di San Marino comunica ogni anno alla
Commissione europea e alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1°
settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di
emettere nel corso dell’anno successivo. Comunica inoltre alla Commissione le
condizioni previste di emissione delle monete, in particolare la percentuale di
monete da collezione e le modalità dettagliate di introduzione delle monete
destinate alla circolazione.

3. Al momento della firma della presente convenzione la
Repubblica di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per
l’anno successivo alla data di entrata in vigore della convenzione.

Articolo 7

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy