SPESOMETRO A EFFETTO ALLARGATO
Alessandro Antonelli
05 settembre 2013

Per la comunicazione delle operazioni con Paesi black list dubbi sui casi di esclusione e in materia di rapporti con la Repubblica di San Marino. Con il provvedimento del 2 agosto 2013 (Prot. 2013/94908) l’agenzia delle Entrate “pensiona” la comunicazione “ad hoc”, approvata con provvedimento 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010, che i soggetti passivi Iva dovevano utilizzare per informare il Fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Al suo posto, come annunciato dal comunicato stampa del 3 luglio 2013, l’Agenzia approva un unico modello per la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati (il primo invio con la nuova modulistica è fissato al 30 novembre 2013). L’aggregazione dei modelli, seppure finalizzata alla semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, pone alcuni problemi applicativi, con particolare riferimento alla situazione di «esclusioni oggettive» indicate nel punto 4 del Provvedimento e per i rapporti con San Marino. Poiché il vecchio modello di comunicazione è stato abrogato, ad eccezione della periodicità dell’invio (trimestrale o mensile a seconda dell’ammontare delle operazioni) e del termine per la comunicazione (entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento), si dovrà far riferimento, per quanto riguarda le regole di compilazione, al Provvedimento 2 agosto 2013. A tale riguardo si evidenzia che nel citato punto 4 del Provvedimento sono indicate le operazioni che sono escluse dall’obbligo di comunicazione come, ad esempio, le importazioni, le esportazioni o le operazioni intracomunitarie. Ebbene, l’Agenzia dovrà chiarire se tali ipotesi si applichino solo con riferimento alle operazioni da includere nella sezione del modello di comunicazione relativa allo “spesometro”, oppure se siano valide anche per comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Se così fosse, per effetto dell’abrogazione dei precedenti modelli, la compilazione della nuova comunicazione black list potrà adottare queste semplificazioni evitando di dover comunicare, ad esempio, le operazioni intracomunitarie con Lussemburgo o le importazioni provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, trattandosi di operazioni già monitorate dall’amministrazione finanziaria (tramite Intrastat o documenti doganali). La questione si pone con particolare evidenza dal momento che i punti 1.5 e 1.6 del provvedimento in esame prevedono la soppressione dei precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 che disciplinano, tra l’altro, i dati da inserire nelle comunicazioni periodiche dei rapporti con Paesi a fiscalità privilegiata. Con la nuova comunicazione dovrebbe essere inoltre confermato che le operazioni con operatori black list, già comunicate con l’apposita sezione del modello, restano escluse dalle operazioni da includere nello spesometro e quindi non dovranno essere nuovamente riepilogate nella sezione ad esso dedicata anche se, a differenza del precedente modello di spesometro, il nuovo provvedimento del 2 agosto scorso non richiama le operazioni black list tra quelle oggettivamente escluse. Un ultima annotazione riguarda l’utilizzo del nuovo modello comunicativo anche da parte degli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino senza addebito di Iva. Costoro dovranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online anziché inviare, come attualmente previsto, comunicazione scritta (quindi cartacea) alla competente agenzia delle Entrate. Anche nei riguardi di queste operazioni si pone la questione se, una volta effettuata la comunicazione in oggetto, l’operazione vada esclusa dall’obbligo previsto per le operazioni intercorse con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list in quanto l’operazione risulterebbe già monitorata dall’amministrazione finanziaria.