Amicizia Morsiani – Pierfelici. Il giudice Esposito

Amicizia Morsiani – Pierfelici. Il giudice Esposito

Amicizia Morsiani-Pierfelici, mancata astensione inficia più di un caso

Il giudice Esposito stigmatizza il gossip in Commissione giustizia “per mai chiarite ragioni ritenuta segretata nel relativo verbale”

“L’istanza deve essere accolta” perché “sono riscontrabili, senza alcuna ombra di dubbio, profili di un pregiudizio, oggettivo e concreto, per l’imparzialità e la neutralità della funzione giudicante”. Così il giudice per i rimedi straordinari Vitaliano Esposito nella ricusazione nei confronti del commissario della legge Simon Luca Morsiani, promossa da Stefania Lazzari nel procedimento nel quale la commercialista ha denunciato l’ex Magistrato Dirigente per il gossip – così lo definisce lo stesso giudice Esposito – fatto partire in sede di Commissione Affari di Giustizia.

In un passaggio, tra l’altro, lo stesso giudice per i rimedi straordinari si mostra stupito sulla segretezza dei verbali della seduta. Insomma, già il Collegio Garante ha disconosciuto la segretezza dei verbali, soprattutto verso i membri del Consiglio. Ora conferma quella lettura anche il giudice per i rimedi straordinari Esposito dicendo chiaramente che la seduta della Commissione Affari di Giustizia è stata, “per mai chiarite ragioni, ritenuta segretata nel relativo verbale”. E se è il Giudice per i rimedi straordinari a chiedersi come mai quei verbali di una Commissione parlamentare siano rimasti segretati persino ai consiglieri, non possono che destare perplessità gli interminabili dibattiti sulla possibilità o meno di renderli pubblici o anche solo consultabili, le denunce di alcuni illuminati consiglieri, i sequestri nella sede del giornale, il blocco delle sedute della commissione, le dimissioni e la revoca delle dimissioni, le capatine dalla Reggenza e le insistenze, ancora oggi, a voler tenere tutto segreto.

Ma al di là di questo passaggio breve ma incisivo sulla segretezza dei verbali, quello che è eclatante nella sentenza è l’aver rilevato come sia stata riscontrata l’amicizia tra Morsiani e Pierfelici, provata secondo il giudice da una “illegittima benevolenza” sulle mancate segnalazioni e dalla indulgenza sul pesante arretrato dell’inquirente. Di qui l’accoglimento della ricusazione, considerata la mancata astensione che doveva obbligatoriamente essere richiesta dall’inquirente, peraltro sollecitata dall’istante.

Una decisione che è rilevante in almeno altri tre procedimenti, sempre  in mano al Commissario della legge Morsiani, nel quale l’ex dirigente Pierfelici è o parte lesa o prevenuto. Uno è sicuramente quello della denuncia di Rtv, sempre relativamente alle affermazioni dell’ex Magistrato Dirigente in Commissione affari di giustizia. Un altro è quello della denuncia dell’ex giudice delle appellazioni Guido Guidi e, un terzo, è quello che ha già visto il decreto di condanna nei confronti del Commissario della Legge Buriani, poi impugnato. Anche in questo caso ci sarà quindi da capire, quando si aprirà il processo di primo grado, quanto sia legittimo quel decreto penale, vista la riscontrata vicinanza tra la denunciante, Pierfelici, e il giudice che ha emesso il decreto penale, Morsiani. Oltre a questi non è escluso che ci siano anche altri procedimenti segretati che versano nelle stesse condizioni.

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