Antonio Fabbri L’informazione: Revisione nel processo penale

Antonio Fabbri L’informazione: Revisione nel processo penale

L’informazione di San Marino

Revisione nel processo penale. Prima udienza per il nuovo giudice

Il professor Vitaliano Esposito valuta il primo caso dopo la recente
nomina. Vicenda non grave ma destinata a fare giurisprudenza sul
requisito di novità della prova

Antonio Fabbri

SAN
MARINO. Prima volta per il giudizio di revisione e per il giudice
Vitaliano Esposito, recentemente nominato. Altri casi, seppure
sporadici, di revisione penale c’erano stati – uno noto su tutti
relativo al caso Tierce – ma si erano svolti tutti nell’aula del
consiglio, considerato che, fino alla nomina del Giudice di Revisione,
la discussione dei casi è stata demandata al Collegio Garante di
Costituzionalità delle norme. Quella di ieri (giovedì 8 settembre 2016,
ndr.), dunque, nell’aula del terzo piano del palazzo di giustizia dei
Tavolucci, è stata in assoluto la prima udienza di revisione del nuovo
Giudice. Il caso non è dei più gravi e riguarda la lite tra due
dipendenti dell’Azienda servizi che era terminato con una condanna per
uno dei due a 40 giorni di arresto con pena sospesa.
Interessante, però, il fatto che
sia stato chiesto il giudizio di
revisione grazie ad una ripulitura
e ingrandimento del video
delle telecamere di sorveglianza
a circuito chiuso.

Il primo caso di revisione,
dunque, appare già destinato a
fare giurisprudenza.
Il giudice Esposito ha aperto
l’udienza chiedendo agli avvocati
del ricorrente, Arianna
Zanetti e Martina Mazza, di
illustrare i motivi del ricorso.
“Quella che visioneremo – ha
detto l’avvocato Zanetti – è
una nuova prova in quanto un
intervento tecnico-informatico
ha reso il filmato più nitido
consentendo di vedere particolari
che prima non era stato
possibile apprezzare”.

Di diverso avviso l’avvocato
della parte civile, Tania Ercolani.
“La prova è da ritenersi
inammissibile poiché non nuova
dato che il video è lo stesso
che era già in atti”. Sollevata
anche la questione preliminare
sulla presentazione del ricorso
entro un anno dall’insorgenza
dalla nuova prova, “ma non
risulta – ha detto l’avvocato
Ercolani – in atti una data
dell’intervento tecnico sul
filmato, manca quindi il dies a
quo dal quale fare decorrere il
termine”.

“Qualora il giudice ritenga
di accogliere la questione
preliminare – ha detto l’avvocato
Martina Mazza – chiedo
venga assegnato un ragionevole
termine per produrre
adeguata documentazione
con gli estremi dell’intervento
tecnico informatico, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 172
del 2005”.
Dal canto suo il Procuratore del Fisco, Roberto Cesarini
affiancato dalla collega Giorgia
Ugolini, ritiene che il video,
presente in atti, non sia una
nuova prova, pur non opponendosi
alla visione.

Il video è stato quindi proiettato
in aula. L’avvocato del
ricorrente, Arianna Zanetti, ha
citato dei precedenti italiani
– non essendocene analoghi a
San Marino – secondo cui è da
ritenere nuova prova anche l’intervento
tecnico su un filmato
che lo abbia reso maggiormente
chiaro.

Il Giudice Vitaliano Esposito si
è riservato di decidere.
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