Antonio Fabbri – L’informazione: Voluntary, le direttive anti elusione ci sono ma serve una cultura antiriciclaggio

Antonio Fabbri – L’informazione: Voluntary, le direttive anti elusione ci sono ma serve una cultura antiriciclaggio

L’informazione di San Marino

Alcune direttive peccherebbero di genericità, ma i principi sono chiari anche per i soggetti non finanziari tenuti alla verifica

Voluntary, le direttive anti elusione ci sono ma serve una cultura antiriciclaggio

Antonio Fabbri 

Dopo il cosiddetto “caso del gioielliere di Tv7”, che vedrà anche un apposito comma di discussione all’ordine del giorno, è emerso che oltre ai soggetti bancari e finanziari, anche le altre attività debbano sottostare alle indicazioni antiriciclaggio per evitare di eludere la disclosure. 

La giornalista fintasi cliente che
chiedeva di poter comprare in
nero diamanti per “investire”
soldi che non potevano uscire
da San Marino è una delle tipologie
di casi, come quelli di chi
acquista lingotti d’oro, monete
antiche o sterline. Emerge dallo
stesso servizio andato in onda
lo scorso 6 novembre, ma delle
conferme si trovano nell’ascoltare
diversi professionisti del
settore.
I dati della disclosure
A 15 giorni dalla chiusura della
procedura di collaborazione volontaria.
I dati de “Il Sole24Ore”,
attestano la Svizzera al primo
posto nei rientri da voluntary,
con l’82% dei rimpatri. Seguono
Lussemburgo con il 7,8%; Liechtenstein
con il 3,1%, Principato
di Monaco con il 2% e San
Marino con l’1,2%. Il dato al 14
novembre scorso dice che all’erario
sarebbero stati destinati fino a
quella data 3,2 miliardi di euro.

Le direttive. Anche sul Titano sono state diramate direttive, in particolare dall’Agenzia di informazione finanziaria, per evitare l’elusione della voluntary. Secondo gli addetti ai lavori peccherrebbero di genericità in certi casi, ma sarebbero tuttavia chiare sui principi e quello che difetta, invece, è la mancanza di una cultura del contrasto al riciclaggio. Una affermazione, questa, ripetuta anche nei corsi ad hoc settore recentemente tenutisi a San Marino. In particolare per i soggetti non finanziari le direttive non sarebbero del tutto stringenti. Un esempio è che in caso di prestazioni occasionali, in cui più di frequente sono interessati appunto soggetti non finanziari, l’adeguata verifica deve essere fatta quando il controvalore delle operazioni sia superiore ai 15.000 euro. L’istruzione diramata da Aif prevedrebbe anche, però, che pure nei casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio e quando vi siano dubbi sulle informazioni di cui si è in possesso, comunque la segnalazione vada fatta a prescindere dall’importo investito. Va tuttavia rilevato anche un dato che risulta dalla relazione annuale dell’Aif del 2014. Nel 2013 le ispezioni sul settore non finanziario (ad esempio i compro oro) sono state 17. Nessuna, invece, nel 2014, quando l’attività ispettiva di Aif si è maggiormente concentrata sui soggetti finanziari.

Casi di elusione
della voluntary

Emerge allora che se il problema
principale è la carenza di una
cultura antiriciclaggio, sia in
caso più generale di lotta all’occultamento
di capitali illeciti
sia di elusione della voluntary e
della eventuale segnalazione alle
autorità di operazioni sospette,le anomalie diventano in primis
possibili esclusivamente grazie
alla complicità di soggetti che
dovrebbero applicare la normativa.
Se si rispettassero alla lettera
le istruzioni, seppure generiche,
non ci sarebbero grandi dubbi.
In questo contesto gli indici di
anomalia forniti da Aif nelle sue
direttive danno esempi concreti
di ciò che dovrebbe essere segnalato.
Ed ecco che prendono
vita, pertanto, espedienti per
evitare l’adesione e di fatto occultare
fondi la cui provenienza
è dubbia.

Alcuni esempi
che si potrebbero verificare
Nel settore si fanno alcuni esempi
di elusione della voluntary:
1) Creazione di una società limited
con conseguente trasferimento
delle somme da persona fisica
a persona giuridica. Di fatto in
questo modo i denari vengono
tolti dalla disponibilità della
persona fisica ed inseriti in una
struttura giuridica per la quale
sicuramente si scelgono sotto
strutture situate in paesi magari
non a stretto monitoraggio, ma
di certo non collaborativi con lo
scambio d’informazioni. In questo
contesto il rapporto intestato
alla persona fisica non sarà oggetto
di scambio d’informazioni
automatico considerato che la
raccolta dei dati scatta da gennaio
2016 e lo scambio dal 2017.
2) Trasferimenti di residenza, ad
esempio a San Marino, con creazione
di società magari anche
partecipate da fiduciarie nel quale
far confluire i denari in veste
di capitale sociale o finanziamenti
soci, con i quali acquisire poi proprietà di beni mobili ed
immobili.
3) Bonifici verso Londra (o in
alternativa New York), trasferimento
della liquidità in nero
presso una banca locale e acquisto
di beni rari tra cui quadri, oro
e diamanti (o beni reali, magari
intestati a terzi in Belize);
4) Acquisto di una casa a Mauritius
con magari conseguente
automatico cambio di residenza,
trasferimento del denaro e, da lì,
senza correre il rischio di essere
tracciati, passaggio delle somme
a Singapore, uno dei principali
centri offshore del mondo, specie
per gli scambi con la Cina.
Nessuno però vieta di rimanere
a Mauritius e godere del proprio
capitale al mare.
5) Trasferimenti di denaro in
valute differenti dall’euro. Se il
trasferimento di denaro non avviene
in euro ma in altra valuta,
la possibilità che i trasferimenti
vengano tracciati è inferiore
perché il monte dei pagamenti in
euro passa sempre per Francoforte
che, quando serve, può disporre
di tutti i dati necessari per
tracciare lo schema dei traffici
mondiali nella moneta europea
mentre le altre monete no
6) Utilizzare la tecnica più
semplice dello Smurfing per
suddividere un’unica operazione
in più operazioni, chiaramente
utilizzando più soggetti diversi,
al di sotto delle soglie previste
(15.000 ad esempio nel caso di
operazioni occasionali che necessitano
della adeguata verifica,
caso oro). Sotto determinate
soglie inoltre le operazioni non
entrano nemmeno in archivio informatico antiriciclaggio
pertanto anche per gli organi di
controllo diventa molto più complesso
riuscire a risalire.

Le residenze dell’ultimora
Si è parlato parecchio nei giorni
scorsi, in quanto proposto pure
in consessi politici, anche dei
trasferimenti di residenza, che
molti hanno caldeggiato anche a
San Marino. Ebbene, l’Agenzia
delle Entrate non più tardi di
maggio 2015 aveva chiaramente
specificato come avrebbe vagliato
tutti i trasferimenti di cittadini
italiani all’estero degli ultimi 2
anni, anche perché effettivamente
il fatto di trasferirsi all’estero
non sana i reati che sono stati
commessi negli anni di residenza
fiscale in Italia. Quello
che molti pensano di fare con il
cambio di residenza è sottrarsi
alle verifiche del fisco future e
in ogni caso sanare le posizioni
di denari detenuti all’estero opponendo
il fatto che essi sono
stati prodotti appunto all’esterno
negli anni fiscali di residenza nel
nuovo paese. In questo modo
chiaramente lo scambio automatico
di informazioni servirebbe a
poco, nel senso che in caso una
persona italiana prenda la residenza
sammarinese nel 2015 nel
2016 chiaramente il suo nome
non verrà raccolto tra quelli da
scambiare poi nel 2017. Il tutto
è certamente volto anche a far
cadere in prescrizione il reato
commesso alla scadenza del
quinto anno o comunque a far
sì che scadono i termini per gli
accertamenti tributari.

I nominativi dell’operazione
Torre d’Avorio

Insieme al caso residenze, va
evidenziato un altro aspetto non
banale in merito ai nominativi
in mano alla Gdf italiana che in
queste ultime settimane hanno
tenuto banco sui media. Certamente
l’operazione è mediatica
e quindi viene spinta, ma tali
nominativi effettivamente la Gdf
sicuramente li utilizzerà a procedura
chiusa per fare il matching,
in parole povere il “censimento”,
di chi ha partecipato alla
voluntary disclosure e chi non lo
ha fatto, chiedendone certamente
conto.

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