Articolo IlSole24Ore Antonio della Carità e Marco Piazza

Articolo IlSole24Ore Antonio della Carità e Marco Piazza

Sole 24 Ore di mercoledì 22 luglio 2009
Più spazio allo scudo senza rientri
di Della Carità Antonio – Piazza Marco
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La nuova versione dello scudo fiscale approvata ieri dalle commissioni Bilancio e Finanze delle Camera estende la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Paesi aderenti allo spazio economico europeo (Sec) che garantiscono un scambio di informazioni in via amministrativa. In sostanza, l’estensione si applicherà, per ora, nei confronti dellaNorvegia, unico Paese, tra gli aderenti alla Ser, a soddisfare la condizione.

Dunque, secondo il decreto anticrisi, con un’imposta straordinaria (il5% del valore delle attività estere che s’intendono sanare), l’emersione potrà avvenire o con il rimpatrio o con la regolarizzazione. Nel primo caso si faranno rientrare in Italia il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all’estero in paesi Ue ed extra-Ue; nel secondo si continueranno a mantenere le attività all’estero. Questa possibilità è limitata alle attività possedute in Stati Ue e in Norvegia. Resta aperta la possibilità anche per Liechtenstein e Islanda se saranno soddisfatti i requisiti di collaborazione.

Rimpatrio giuridico.

Sulle modalità di attuazione dello scudo, il comma 5 dell’articolo 13-bis richiama la vecchia normativa sullo scudo fiscale (Dl 350/2001). Restano quindi valide le indicazioni fornite all’epoca dall’amministrazione circa le modalità di effettuazione del rimpatrio e in particolare del «rimpatrio giuridico». Con la circolare 9/E del 2002 (risposta 1.8), l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «affinché si realizzi un’ipotesi di rimpatrio, è sufficiente che l’intermediario italiano assuma formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato. E però necessario che, con l’operazione di rimpatrio, l’interessato sia titolare solo di un rapporto di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuto con l’intermediario residente e che, all’estero, i conti di deposito (o sub deposito) siano aperti non più a nome dell’interessato che ha già proceduto al rimpatrio ma a nome dell’intermediario italiano che ha curato l’operazione di rimpatrio». Quindi, l’emersione delle attività finanziarie ovunque detenute all’estero, potrà avvenire facendole rientrare materialmente in Italia («rimpatrio») ovvero contnuando a mantenerle all’estero (rimpatrio giuridico), purché affidate in custodia e intestate a un intermediario italiano.

Trust esterovestiti

Occorre segnalare il diverso scenario che, rispetto al 200l, ha interessato la costituzione all’estero di trust. Se, in passato, queste entità erano per la maggior parte dei casi dei soggetti meramente interposti (cioè non discrezionali ovvero revocabili) in tempi più recenti si è registrato, per varie ragioni, un crescente numero di trust esteri discrezionali e irrevocabil. Se il trust è fittiziamente interposto, le attività da questo detenute devono essere ricondotte direttamente in capo all’effettivo beneficiario, il quale, se fiscalmente residente in Italia, potrebbe avvalersi delle disposizione sullo scudo fiscale. Per contro questa possibilità risulterebbe preclusa nel caso di trust estero discrezionale e irrevocabile.

Infine, va considerato l’articolo 73, comma 3 del Tuir che contiene una presunzione relativa di residenza in Italia dei trust costituiti in Paesi diversi da quelli che concedono un effettivo scambio di informazioni e in cui almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari siano fìscalmente residenti in Italia. Nell’ipotesi in cui sia impossibile fornire la prova dell’effettiva residenza all’estero del trust, questo avrebbe dovuto dichiarare le attività estere, mediante compilazione del modulo RW. In tale circostanza, il trust esterovestito, potrebbe sanare la propria posizione.

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