Conclusione della commissione Affari esteri. Agenzia Dire

Conclusione della commissione Affari esteri. Agenzia Dire

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

VENERDI’ 18 APRILE – pomeriggio

I lavori della Commissione Affari Esteri proseguono dal comma 3, con il riferimento del segretario di Stato per gli Affari esteri sulle nomine e revoche di Rappresentanti diplomatici e consolari. Fra queste, le dimissioni, per motivi personali, da ambasciatore presso l’Ue, del sammarinese Gian Nicola Filippi Balestra, che resterà ambasciatore a disposizione. Negli interventi dei commissari e del presidente si ripetono i ringraziamenti e le congratulazioni al diplomatico per il servizio reso.


Seguono una serie di ratifiche di accordi internazionali: degli Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale adottati a Kampala, Uganda, l’11 giugno 2010; del 6° Protocollo addizionale all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo il 5 marzo 1996 e firmato il 7 settembre 1998; dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni; della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni immobili strumentali e suo protocollo aeronautico, firmato a Cape Town il 16 novembre 2001; degli Atti della 18° Conferenza dei Plenipotenziari dell’Uit, Unione internazionale delle Teleconomunicazioni.


La Commissione passa l’esame di quattro domande di permesso parentale in assenza di requisiti e di concessione di residenze anagrafiche.


Si procede quindi alla revoca di residenza di un imprenditore a fronte di “impegni non presi”, secondo quanto previsto dalla legge n.118/2010. E’ il primo caso in cui la Commissione affari esteri revoca una residenza concessa in base alle nuove disposizioni normative che danno la facoltà a chi presenta un progetto di investimento e dà occupazione a San Marino di richiederla.
Infine la Commissione conclude i lavori con l’esame della richiesta di continuità nel rilascio del permesso di soggiorno in eccezione all’articolo 13, comma 5, della legge n.118/220 e di permesso parentale in deroga all’articolo 15 della legge n.118/2010.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy