generalità sulle quattro commissioni consiliari permanenti

generalità sulle quattro commissioni consiliari permanenti

generalità sulle
quattro commissioni consiliari permanenti

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Le Commissioni sono state nominate nella seduta del
Consiglio Grande e Generale del 17 dicembre  2008

Sono previste dall’articolo 3 della Legge 21 marzo 1995 n.42,
così come modificato dall’articolo 2 della Legge Qualificata 12 settembre 2006
n.2 e dal Decreto Reggenziale 19 settembre 2006 n.96.

Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti che
hanno competenza rispettiva nelle materie per ciascuna indicate:

I      Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica
Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di
Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca
Scientifica.

II     Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e
Ordine Pubblico, Informazione.

III   Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato,
Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e
Cooperazione.

IV  
Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport;
Territorio, Ambiente e Agricoltura.

Quando nelle
leggi attualmente in vigore si fa riferimento ad una delle Commissioni
Consiliari Permanenti l’assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti
avviene in base alla competenza per materia.

All’inizio di
ogni Legislatura con decreto reggenziale, è ammessa una diversa ripartizione
delle materie tra le Commissioni Consiliari Permanenti.

All’inizio della Legislatura e comunque a seguito della
formazione di un nuovo Governo ciascuna lista rappresentata in Consiglio Grande
e Generale designa i propri componenti alle 4 Commissioni Consiliari Permanenti.
Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da venti
Consiglieri
nominati in modo da garantire:

a)    la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio
Grande e Generale;

b)    che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la
maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei
componenti;

c)      il
rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di
cui alle precedenti lettere a) e b).

Della designazione è data comunicazione al Consiglio Grande e
Generale. Le liste rappresentate in Consiglio possono designare uno stesso
Consigliere a più Commissioni Consiliari Permanenti. Al fine di garantire i
principi e i criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c) la composizione
delle Commissioni Consiliari Permanenti dovrà essere aggiornata tramite decreto
reggenziale.

Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non
fanno parte delle Commissioni Consiliari Permanenti cui sono stati assegnati e
sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di
appartenenza.

La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con
quello di membro delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per
l’intera Legislatura
.

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