Angelo Busani, San Marino lancia la sfida sui contratti “fiduciari”, Sole 24 Ore

Angelo Busani, San Marino lancia la sfida sui contratti “fiduciari”, Sole 24 Ore

Sole 24 Ore
San Marino lancia la sfida sui contratti “fiduciari” Angelo Busani
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Concorrenza tra ordinamenti. Al traguardo nuove disposizioni
Scatto in avanti di San Marino nella legislazione sul trust. Proprio quando in Italia inizia a muoversi qualcosa sull’introduzione di una disciplina Civilistica di questo istituto, con la delega al Governo contenuta nella legge comunitaria per il 2010 (si veda anche «Il Sole 24 ore» del 24 febbraio), a San Marino stanno per entrare in vigore non solo una nuova legge sul trust, in sostituzione della legge 37 del 2005, ma anche una nuova legge sul cosiddetto «affidamento fiduciario». Alla elaborazione di entrambe le normative, ha contribuito in maniera sostanziale Maurizio Lupoi, massimo teorico del trust. Il trust sammarinese è il tipico istituto di diritto anglosassone tradotto in italiano da un legislatore che ragiona in termini di diritto continentale e quindi un “prodotto” facilmente “vendibile” in Italia (dove, per istituire un trust, occorre ancora appellarsi a una legislazione scritta in lingua straniera e lontana dalla nostra tradizione giuridica).
Due elementi, però , appaiono d’ostacolo non indifferente all’uso del trust di San Marino: il fatto che, se l’atto istitutivo è stipulato al di fuori della Repubblica, a questo deve essere allegata la dichiarazione di un avvocato-notaio sammarinese per attestarne la validità in base al diritto di San Marino; e il fatto che, quando il trustee non è residente a San Marino, serve la nomina di un «agente residente», vale a dire di un professionista iscritto all’albo sammarinese degli avvocati-notai o dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti, che funziona come una sorta di ufficiale di collegamento tra il diritto sammarinese e il trust che è governato dalla legge di San Marino, ma che è istituito ed opera fuori dalla Repubblica del Titano.
Un notevole incentivo alla sottoposizione del trust alla legge sammarinese è invece la scelta, di rilevante portata, di limitare la responsabilità del trustee verso i terzi (rimane illimitata invece la sua responsabilità verso il guardiano e i beneficiari) al solo valore dei beni in trust, e questo sia che si tratti di sua responsabilità contrattuale, sia che si tratti di responsabilità extracontrattuale (rimane illimitata, invece, la sua responsabilità verso il guardiano e i beneficiari). Un’altra grande, favorevole, sorpresa si prova poi nel leggere che, in caso di atti fraudolenti del trustee, i beneficiari e i guardiani hanno il potere di pretendere la restituzione dei beni oggetto del comportamento abusivo, senza doversi accontentare del solo tradizionale rimedio del risarcimento dei danni.
Quanto invece all’affidamento fiduciario,la nuova legge sammarinese lo definisce come il contratto con il quale un soggetto (affidante) conviene con un altro soggetto (affidatario) l’affidamento di determinati beni per lo svolgimento di un dato «programma», entro un termine massimo di novant’anni. I dati di somiglianza con il trust sono notevoli: ma evidenti sono anche le differenze, non solo perché l’affidamento fiduciario è un contratto mentre il trust non lo è, ma anche perché l’affidamento fiduciario consente la realizzazione del «programma» mediante strumentazioni giuridiche proprie del diritto mediterraneo (consentendo di non dover ricorrere a quello di ordinamenti a noi lontani) ma rimediando a quelle inefficienze che derivano, per lo svolgimento di «programmi», dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro diritto, quali il mandato o il negozio fiduciario

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