Italia Oggi,Il fisco al buio sulle frodi Iva, Andrea Bongi

Italia Oggi,Il fisco al buio sulle frodi Iva, Andrea Bongi

Italia Oggi
Il fisco al buio sulle frodi Iva
Andrea Bongi
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Contrasto alle frodi fiscali internazionali: i dati sul recupero di gettito non convincono. Per la quantificazione del maggior gettito atteso da tali misure la relazione tecnica di accompagnamento del dl 25 marzo 2010 n. 40, ha infatti preso come base di riferimento i dati relativi agli scambi con la repubblica di San Marino, mentre la portata del provvedimento in questione si estende nei confronti di una platea ben più vasta di stati e di paesi a fiscalità di privilegio. E questo, fra gli altri, uno dei rilievi tecnici al provvedimento normativo di cui sopra contenuto nella nota di lettera del servizio studi del senato della repubblica sul dl incentivi che inizia oggi l’esame dell’Aula di palazzo Madama. Anche altre norme suscitano i dubbi del servizio studi in ordine alla copertura finanziaria e all’effetto delle disposizioni stesse. In riferimento è in particolare all’insieme di disposizioni che mirano ad agevolare e velocizzare il processo tributario e la riscossione dei tributi.
Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento normativo si fa infatti riferimento a un radicale cambiamento delle procedure interne degli uffici finanziari preposti che non è affatto scontato né immediato. Anzi, è molto probabile che gli uffici finanziari necessitino di un certo lasso temporale prima di recepire e utilizzare appieno le possibilità offerte per esempio in tema di notifica delle sentenze emesse dalle commissioni tributane. Anche la crescita di gettito attesa dal miglioramento qualitativo della difesa in contenzioso da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria, prevista nell’art. 3 del dl 40/2010, suscita più di un dubbio da parte dei tecnici del senato. Nella relazione tecnica infatti non emergono informazioni necessarie a comprendere il numero e la platea dei soggetti a elevata professionalità che dovrebbero essere destinati, nel prossimo futuro, alla gestione del contenzioso tributario liberandoli dai compiti meramente amministrativi nei quali sono attualmente impiegati.
Per la notifica degli atti di accertamento e di riscossione ai contribuenti non residenti, contenute nel primo comma dell’articolo 2 del di 40/20 10, le stime di gettito atteso suscitano le perplessità del servizio studi del senato. Secondo i tecnici di palazzo Madama infatti la stima di gettito prevista nella relazione tecnica del provvedimento si basa su di una ipotetica percentuale di adesione da parte dei non residenti in misura pari al 30% degli importi delle notifiche che è di difficile interpretazione. Data la particolarità di tali soggetti, e il grado elevato di propensione degli stessi all’elusione ed evasione fiscale, risulta infatti difficile utilizzare i dati storici delle adesioni riferite all’intera platea dei contribuenti mentre sarebbe stato molto più pertinente, e per certi versi anche più prudenziale, limitarsi all’esame delle serie storiche delle definizioni delle maggiori imposte accertate nei confronti unicamente dei soggetti non residenti. Ma torniamo all’azione di contrasto alle frodi internazionali. Oltre a criticare la base di calcolo del maggior gettito atteso dal provvedimento, i tecnici di palazzo Madama non mancano di puntualizzare come, secondo l’orientamento consolidato della Corte dei conti, la copertura finanziaria dei provvedimenti realizzata attraverso i recuperi di gettito collegati alla lotta all’evasione sia di per sé «poco trasparente». Oltre a detto rilievo, non certo di ordine secondario, il servizio studi del senato puntualizza anche la circostanza sulla base della quale nelle stime del maggior gettito Iva atteso dai provvedimenti anti frode si sia utilizzata l’aliquota del 20% che costituisce quella pi elevata vigente nell’attuale panorama normativo. Anche per questo tipo di stima sarebbe stato più prudente un approccio che tenesse in considerazione la molteplicità di aliquote e di regimi impositivi esistenti in ambito Iva anziché utilizzare l’aliquota più elevata applicabile al tributo.

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