Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, 17 novembre 2005 n.165, art. 10: revoca dell’autorizzazione

Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi, 17 novembre 2005 n.165, art. 10: revoca dell’autorizzazione

Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi,  17 novembre 2005 n.165Parte I: disciplina dei soggetti e delle attività riservateTitolo II:  accesso alle attività riservate Capo II:   autorizzazione all’esercizio di attività riservateArticolo 10: Revoca dell’autorizzazione 1. L’autorità di vigilanza può revocare l’autorizzazione a esercitare una o più attività riservate nei casi in cui il soggetto autorizzato:
a) non soddisfa più i requisiti minimi di cui al Capo IV, e ogni altro requisito cui è subordinata l’autorizzazione;
b) non ha iniziato a esercitare, da più di dodici mesi, alcuna attività contenuta nell’autorizzazione ricevuta;
c) ha cessato di esercitare , da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l’autorizzazione;
d) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare ovvero nei casi previsti all’articolo 14.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di revoca dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza notifica al soggetto autorizzato l’ordine di rimuovere la situazione entro il termine, non superiore ai sei mesi, da essa stabilito.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, l’autorità di vigilanza revoca l’autorizzazione. Il provvedimento di revoca è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

4. Nel caso, in cui contestualmente alla revoca, non sia disposta la liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato, entro due mesi dalla revoca gli amministratori convocano l’assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della società.

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